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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1702/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a Mondragone (CE) il [...], in [...] e quale titolare della omonima Parte_1 ditta individuale, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Roberto
d'Angiò n. 50/52 presso lo studio dell'avv. Marcello Stanislao che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida
Verrengia che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con gli avvocati Itala De
Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano, tutti con procura generale alle liti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17.3.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che in data
17.3.2023 l' notificava, a mezzo raccomandata a.r., l'ordinanza ingiunzione n. OI-002107572, CP_1 con la quale gli ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di € 10.000,00 per violazioni accertate di cui al verbale di accertamento prot. n. .2000.21/01/2020.002501 del 12.2.2020 con CP_1 il quale l' aveva contestato allo stesso ricorrente nella sua Controparte_1 qualità di titolare della ditta individuale, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica del prodromico atto di accertamento nonché l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981 e la prescrizione del credito.
Sulla scorta di tali premesse concludeva, previa sospensione, per la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo l'intervenuto CP_1 ricalcolo della sanzione e nel merito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, nelle more del giudizio, parte ricorrente in data 22.4.2024 ha prodotto in atti il modello F24 CP_ relativo al pagamento della sanzione amministrativa, come disposto dall con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 prodotto in atti dall' all'atto della costituzione in CP_1 giudizio.
La corrispondenza del pagamento di cui al modello F24 alla violazione per cui è causa si desume dalla comparazione tra i numeri inseriti nella sezione «Sezione Erario ed altro» dell'F24, da una parte, CP_ e le istruzioni all'uopo fornite dall' con il provvedimento di rideterminazione e i dati dell'atto di accertamento della violazione (ossia la diffida), dall'altro. CP_ L'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata dall' in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 23 dl 48/2023 così come documentato in atti e nel termine di trenta giorni dall'udienza del 26.3.2024 (cfr. modello F24) determina la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, «La pronuncia di cessazione della materia del contendere,
a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
In ordine alle spese di lite, si osserva come le spese di lite debbano essere compensate tra le parti integralmente, tenuto conto che il ricalcolo dell'importo è stato effettuato dall' in ragione della CP_1 previsione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 21.3.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1702/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a Mondragone (CE) il [...], in [...] e quale titolare della omonima Parte_1 ditta individuale, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Roberto
d'Angiò n. 50/52 presso lo studio dell'avv. Marcello Stanislao che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida
Verrengia che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con gli avvocati Itala De
Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano, tutti con procura generale alle liti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17.3.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che in data
17.3.2023 l' notificava, a mezzo raccomandata a.r., l'ordinanza ingiunzione n. OI-002107572, CP_1 con la quale gli ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di € 10.000,00 per violazioni accertate di cui al verbale di accertamento prot. n. .2000.21/01/2020.002501 del 12.2.2020 con CP_1 il quale l' aveva contestato allo stesso ricorrente nella sua Controparte_1 qualità di titolare della ditta individuale, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica del prodromico atto di accertamento nonché l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981 e la prescrizione del credito.
Sulla scorta di tali premesse concludeva, previa sospensione, per la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo l'intervenuto CP_1 ricalcolo della sanzione e nel merito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, nelle more del giudizio, parte ricorrente in data 22.4.2024 ha prodotto in atti il modello F24 CP_ relativo al pagamento della sanzione amministrativa, come disposto dall con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 prodotto in atti dall' all'atto della costituzione in CP_1 giudizio.
La corrispondenza del pagamento di cui al modello F24 alla violazione per cui è causa si desume dalla comparazione tra i numeri inseriti nella sezione «Sezione Erario ed altro» dell'F24, da una parte, CP_ e le istruzioni all'uopo fornite dall' con il provvedimento di rideterminazione e i dati dell'atto di accertamento della violazione (ossia la diffida), dall'altro. CP_ L'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata dall' in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 23 dl 48/2023 così come documentato in atti e nel termine di trenta giorni dall'udienza del 26.3.2024 (cfr. modello F24) determina la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, «La pronuncia di cessazione della materia del contendere,
a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
In ordine alle spese di lite, si osserva come le spese di lite debbano essere compensate tra le parti integralmente, tenuto conto che il ricalcolo dell'importo è stato effettuato dall' in ragione della CP_1 previsione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 21.3.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine