Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/12/2025, n. 8029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8029 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02576/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2576 del 2024, proposto da
CH GR e BE PI, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco LO PI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2620/2021, pubblicata il 5/7/2021 nel procedimento RG.1253/2017, avente ad oggetto l’esecuzione delle opere descritte alle pag. 13 e 14 del computo metrico allegato alla relazione del CTU.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Giugliano in Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 il dott. OM De AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e tempestivamente depositato, il sig. GR ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n.2620/2021 (pubblicata il 5/7/2021 nel procedimento RG.1253/2017) con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza n.1679/2016 (pubblicata in data 10/02/2016) del Tribunale Napoli (nel procedimento civile iscritto al Ruolo Generale degli affari contenziosi civili al n. 90930/2003) che, per quello che interessa il presente ricorso, ha così disposto: “a) accoglie la domanda attrice e per l’effetto condanna il Comune di Giugliano in Campania alla immediata esecuzione delle opere descritte alle pag. 13 e 14 del computo metrico allegato alla relazione del CTU ing. OM Motta”.
Nonostante la sentenza n. 2620/2021 sia passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Corte di Appello di Napoli dell’8 aprile 2024 versata in atti, e che tale pronuncia sia stata notificata munita di formula esecutiva in data 16 luglio 2021 e siano decorsi i 120 giorni di legge dalla notifica della sentenza per consentire all’Amministrazione l’adempimento volontario, il Comune di Giugliano in Campania è rimasto inadempiente.
Tanto premesso in fatto ed allegando il perdurante inadempimento dell’Amministrazione comunale, il ricorrente ha chiesto che fosse a quest’ultima ordinato di dar piena esecuzione al giudicato, eventualmente nominando un Commissario ad acta .
Si è costituito in giudizio il Comune intimato chiedendo la declaratoria della cessazione della materia in quanto con Determina dirigenziale n. 1775 del 30 settembre 2024 era stato affidato l’incarico per la progettazione ed esecuzione dei lavori.
A seguito dei rinvii di due camere di consiglio fissate per la trattazione dell’affare chiesti per consentire al Comune di Giugliano il completamento dell’iter per l’esecuzione spontanea delle sentenze, l’ente non ha ancora ottemperato e parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ravvisa fondatezza del ricorso nei termini appresso specificati, alla luce:
- della possibilità di agire in giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza, da parte della pubblica Amministrazione, ai provvedimenti giurisdizionali, anche del giudice ordinario, riguardanti la condanna ad un facere (da ultimo TAR Campania, sez. IV, 30 maggio 2025, n. 4147);
- del passaggio in giudicato del titolo azionato (attestazione della cancelleria dell’8 aprile 2024 (all. 3 al ricorso) e della sua notifica presso l’Amministrazione resistente (all. 4 al ricorso);
- della circostanza, pacifica e non contestata in giudizio (da ultimo ribadita da parte ricorrente) dell’omessa integrale esecuzione della decisione, confermata peraltro dallo stesso Comune intimato che, pur costituito, non ha infatti dedotto altro che l’avvenuto conferimento dell’incarico di progettazione senza che in oltre un anno siano stati almeno avviati gli interventi prescritti dalla sentenza ottemperanda.
Dev’essere pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare completa esecuzione alla sentenza in esame, con condanna alla “immediata esecuzione delle opere descritte alle pag. 13 e 14 del computo metrico allegato alla relazione del CTU ing. OM Motta” secondo quanto statuito dal giudicato oggetto dell’odierno giudizio di ottemperanza.
A ciò l’Amministrazione comunale dovrà provvedere entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente sentenza.
In proposito e perdurando l’inerzia dell’Amministrazione intimata, merita altresì accoglimento la richiesta di nomina di un Commissario ad acta che va sin d’ora individuato nel Direttore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (OOPP) per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata o un funzionario da lui delegato, il quale, entro l’ulteriore termine di 120 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso all’esecuzione della pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
L’eventuale compenso del Commissario, da porsi a carico dell’Amministrazione soccombente e da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. La parcella andrà presentata dal Commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Giugliano in Campania di provvedere nei sensi di cui in motivazione in ordine al titolo giudiziale indicato in epigrafe, nel termine di centoventi giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
2) nel caso di inosservanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (OOPP) per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata o un funzionario da lui delegato, il quale provvederà agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente entro l’ulteriore termine di centoventi giorni dalla ricezione della predetta istanza, per come evidenziato in motivazione;
3) Condanna il Comune di Giugliano in Campania a pagare le spese di lite quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CI, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
OM De AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De AL | LO CI |
IL SEGRETARIO