Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo.
Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le societa' e gli enti finanziari nell' articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 .
Gli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale, concorrono a formare il reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, per il 40 per cento del loro ammontare.