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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9473/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to Angelo Giordano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
come in atti
Ricorrente
E in
Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano
Gorgoni ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2027 il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di essere stato dipendente della ditta UP IG C.F.
[...]
, ma di non aver ottenuto il corretto accredito dei contributi C.F._1 previdenziali per l'anno 2021, nonostante i modelli DMAG risultassero inviati e le relative competenze versate;
1 - di aver presentato in data 18.01.2022 domanda di disoccupazione agricola e/o assegni nucleo familiare, e in data 08.09.2022 domanda di riesame per la sola disoccupazione agricola, rigettata per la presunta carenza del requisito contributivo;
- di aver pertanto agito in giudizio per il riconoscimento dei contributi, e di aver ottenuto il riconoscimento degli stessi con sentenza n. 2362/2024, ritualmente
CP_ notificata all' senza alcun esito.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi il proprio diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1
prestazione.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, D.P.R. n. 369/70, atteso che il giudizio e la sentenza richiamati da parte ricorrente avevano ad oggetto solo ed esclusivamente il riconoscimento dei contributi e non il riconoscimento della disoccupazione agricola per l'anno 2021, con conseguente inidoneità degli stessi ad assurgere ad atti interruttivi. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
06.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
Va dichiarata la decadenza di cui all'art. 47, comma 3, D.P.R. n. 369 del 1970.
Tale norma dispone, al comma 2, che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e, al comma 3, che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
2 Nel caso di specie trova, dunque, applicazione il comma 3 del suddetto articolo, ossia il termine di decadenza annuale.
Tale decadenza può, del resto, per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, essere rilevata d'ufficio dall'organo giudicante.
La Corte ha, infatti, affermato a più riprese che “la decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 30 aprile
1970 n. 639, la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il prescritto termine computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie” (Cassazione civile sez. lav.,
15/12/2005, n.27674; vd. in senso conforme Cassazione civile sez. lavoro, n. 12718 del 2009; Cassazione civile sez. lavoro, n. 3990 del 2016; Cassazione Civile, Sez. 6,
Ord. Num. 28639 del 2018, la quale ha altresì chiarito che “la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art.2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”).
Per quanto concerne il dies a quo della predetta decadenza, va rilevato quanto segue.
Come già detto, l'art. 47, co. 2 e 3 cit. dispongono che “l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
3 Il comma 5 del predetto articolo, a sua volta, dispone che “L' Controparte_1
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi
[...]
causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per
l'esperimento dell'azione giudiziaria”.
L'art. 6 del D.L. 103/91 stabilisce, dopo aver chiarito che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, che “in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n.
639/70, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies
a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Ne consegue che, al fine di impedire qualsiasi sforamento della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, in ragione della sua natura pubblica, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47 (Corte di Cassazione, SS.UU n. 12718 del 29.5.2009; in senso conforme vd. anche Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 7527 del 29.3.2010).
4 Dalla lettura della suddetta normativa – all'interno della quale il disposto dell'art. 6
D.L. n. 103/91 si pone, rispetto al disposto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come norma di interpretazione autentica non suscettibile, in quanto tale, di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa, emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente CP_1
ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato, ma l' non ha provveduto sullo CP_1
stesso, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; CP_1
o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua CP_1
volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo
1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, come già chiarito, di essere in alcun modo prolungato tramite la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo (cfr. anche Corte di
Cassazione, sez. lavoro, Sent. 24 marzo 2017, n. 7681).
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha allegato di aver proposto domanda amministrativa in data 18.01.2022, ma non ha riferito l'esito della stessa.
L' ha eccepito di aver inviato al ricorrente provvedimento di reiezione il CP_1
27.06.2022, ossia entro il termine di 90 giorni previsto per la pronuncia dello stesso.
Il ricorrente ha dedotto e provato di aver inoltrato ricorso amministrativo in data
08.09.2022 e di aver ricevuto provvedimento di rigetto dello stesso, senza però indicare la data di quest'ultimo.
5 Pertanto, il dies a quo del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 47 cit. va individuato nella scadenza del 90° giorno successivo alla proposizione del ricorso amministrativo, ossia precisamente nel 07.12.2022.
Vale a dire che l'istante avrebbe dovuto presentare l'azione giudiziaria entro il
07.12.2023.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio, invece, è stato depositato in data
27.07.2024, ossia ben oltre la scadenza del termine decadenziale.
Deve, infatti, condividersi quanto eccepito dall' circa l'oggetto dell'azione CP_1
giudiziaria intrapresa dal ricorrente e conclusasi con sentenza n. 2362/2024 del
Tribunale di Napoli Nord: dalla stessa si evince chiaramente, infatti, come il ricorrente abbia limitato la domanda all'accredito dei contributi per l'anno 2021, e come non abbia, invece formulato alcuna domanda avente a oggetto la prestazione chiesta tardivamente con l'odierno giudizio, pur potendo (e dovendo) farlo nel rispetto del termine decadenziale.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Si comunichi
Aversa, 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9473/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to Angelo Giordano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
come in atti
Ricorrente
E in
Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano
Gorgoni ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2027 il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di essere stato dipendente della ditta UP IG C.F.
[...]
, ma di non aver ottenuto il corretto accredito dei contributi C.F._1 previdenziali per l'anno 2021, nonostante i modelli DMAG risultassero inviati e le relative competenze versate;
1 - di aver presentato in data 18.01.2022 domanda di disoccupazione agricola e/o assegni nucleo familiare, e in data 08.09.2022 domanda di riesame per la sola disoccupazione agricola, rigettata per la presunta carenza del requisito contributivo;
- di aver pertanto agito in giudizio per il riconoscimento dei contributi, e di aver ottenuto il riconoscimento degli stessi con sentenza n. 2362/2024, ritualmente
CP_ notificata all' senza alcun esito.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi il proprio diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1
prestazione.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, D.P.R. n. 369/70, atteso che il giudizio e la sentenza richiamati da parte ricorrente avevano ad oggetto solo ed esclusivamente il riconoscimento dei contributi e non il riconoscimento della disoccupazione agricola per l'anno 2021, con conseguente inidoneità degli stessi ad assurgere ad atti interruttivi. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
06.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
Va dichiarata la decadenza di cui all'art. 47, comma 3, D.P.R. n. 369 del 1970.
Tale norma dispone, al comma 2, che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e, al comma 3, che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
2 Nel caso di specie trova, dunque, applicazione il comma 3 del suddetto articolo, ossia il termine di decadenza annuale.
Tale decadenza può, del resto, per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, essere rilevata d'ufficio dall'organo giudicante.
La Corte ha, infatti, affermato a più riprese che “la decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 30 aprile
1970 n. 639, la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il prescritto termine computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie” (Cassazione civile sez. lav.,
15/12/2005, n.27674; vd. in senso conforme Cassazione civile sez. lavoro, n. 12718 del 2009; Cassazione civile sez. lavoro, n. 3990 del 2016; Cassazione Civile, Sez. 6,
Ord. Num. 28639 del 2018, la quale ha altresì chiarito che “la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art.2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”).
Per quanto concerne il dies a quo della predetta decadenza, va rilevato quanto segue.
Come già detto, l'art. 47, co. 2 e 3 cit. dispongono che “l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
3 Il comma 5 del predetto articolo, a sua volta, dispone che “L' Controparte_1
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi
[...]
causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per
l'esperimento dell'azione giudiziaria”.
L'art. 6 del D.L. 103/91 stabilisce, dopo aver chiarito che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, che “in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n.
639/70, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies
a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Ne consegue che, al fine di impedire qualsiasi sforamento della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, in ragione della sua natura pubblica, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47 (Corte di Cassazione, SS.UU n. 12718 del 29.5.2009; in senso conforme vd. anche Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 7527 del 29.3.2010).
4 Dalla lettura della suddetta normativa – all'interno della quale il disposto dell'art. 6
D.L. n. 103/91 si pone, rispetto al disposto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come norma di interpretazione autentica non suscettibile, in quanto tale, di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa, emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente CP_1
ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato, ma l' non ha provveduto sullo CP_1
stesso, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; CP_1
o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua CP_1
volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo
1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, come già chiarito, di essere in alcun modo prolungato tramite la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo (cfr. anche Corte di
Cassazione, sez. lavoro, Sent. 24 marzo 2017, n. 7681).
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha allegato di aver proposto domanda amministrativa in data 18.01.2022, ma non ha riferito l'esito della stessa.
L' ha eccepito di aver inviato al ricorrente provvedimento di reiezione il CP_1
27.06.2022, ossia entro il termine di 90 giorni previsto per la pronuncia dello stesso.
Il ricorrente ha dedotto e provato di aver inoltrato ricorso amministrativo in data
08.09.2022 e di aver ricevuto provvedimento di rigetto dello stesso, senza però indicare la data di quest'ultimo.
5 Pertanto, il dies a quo del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 47 cit. va individuato nella scadenza del 90° giorno successivo alla proposizione del ricorso amministrativo, ossia precisamente nel 07.12.2022.
Vale a dire che l'istante avrebbe dovuto presentare l'azione giudiziaria entro il
07.12.2023.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio, invece, è stato depositato in data
27.07.2024, ossia ben oltre la scadenza del termine decadenziale.
Deve, infatti, condividersi quanto eccepito dall' circa l'oggetto dell'azione CP_1
giudiziaria intrapresa dal ricorrente e conclusasi con sentenza n. 2362/2024 del
Tribunale di Napoli Nord: dalla stessa si evince chiaramente, infatti, come il ricorrente abbia limitato la domanda all'accredito dei contributi per l'anno 2021, e come non abbia, invece formulato alcuna domanda avente a oggetto la prestazione chiesta tardivamente con l'odierno giudizio, pur potendo (e dovendo) farlo nel rispetto del termine decadenziale.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Si comunichi
Aversa, 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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