Art. 4.
Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 5.000. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 83, comma 1) che "Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".
Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 5.000. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 83, comma 1) che "Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".