Art. 1072-ter. (( (Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri). )) (( 1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre pubbliche amministrazioni, per i quali e' prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nell'amministrazione di appartenenza, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, e' conferita la promozione:
a) fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza;
b) al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza.
3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all' articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124 . ))
a) fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza;
b) al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza.
3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all' articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124 . ))