Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2125
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avviso di intimazione per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte fossero regolari, come comprovato dalle attestazioni e dalle evidenze di consegna, nonché dalle notifiche a mezzo PEC di precedenti avvisi di intimazione non impugnati. Pertanto, la contestazione sulla motivazione dell'intimazione è infondata.

  • Rigettato
    Inesistenza o omessa prova delle notifiche delle cartelle di pagamento

    La Corte ha accertato la regolare notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, comprovata da attestazioni e evidenze di consegna, nonché da precedenti avvisi di intimazione a mezzo PEC rimasti inoppugnati. L'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile in quanto non può essere utilizzata a fini esplorativi per supplire alla mancata impugnazione degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e accessori

    La Corte ha ritenuto infondata la censura di prescrizione, poiché risultano regolarmente notificate cartelle di pagamento e avvisi di intimazione, idonei a interrompere il termine prescrizionale. Inoltre, la contestazione sulla prescrizione, implicando una discussione sull'an e quantum del carico iscritto a ruolo, avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione diretta degli atti presupposti, ormai definitivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2125
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2125
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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