CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2125/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12917/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Corciano - Corso Cardinale Rotelli 21 06073 Corciano PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Luigi Canali 12 06124 Perugia PG
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 REGISTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IRAP 2020 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IRAP 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IRAP 2020 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IRAP 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IRAP 2020 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 418 IVA-ALTRO 2017
- RUOLO n. 418 IVA-ALTRO 2020
- RUOLO n. 418 TASI 2015
- RUOLO n. 418 REGISTRO 2022
- RUOLO n. 418 IRAP 2017
- RUOLO n. 418 IRAP 2018
- RUOLO n. 418 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90286698/56, notificata in data 18 giugno 2025, per l'importo complessivo di euro 74.296,61, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. La parte ricorrente deduceva che, mediante il suddetto atto, veniva a conoscenza per la prima volta dell'esistenza delle seguenti cartelle di pagamento e/o atti presupposti: • n. 071/2019/00901648/12
• n. 071/2021/00776347/41
• n. 071/2023/00395015/68
• n. 071/2023/01301584/73
• n. 071/2024/00412512/64
• n. 071/2024/00763063/05
• nonché dell'ulteriore atto indicato con il n. 418, mai previamente notificati e dei quali l'intimazione costituiva, pertanto, il primo atto di conoscenza.
La società ricorrente eccepiva, in primo luogo, la nullità dell'intimazione impugnata per difetto assoluto di motivazione, non contenendo l'atto alcuna indicazione analitica delle singole pretese creditorie, della loro natura, dell'anno di riferimento, né degli estremi delle presunte notifiche delle cartelle sottese, in violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990. Contestava, inoltre, l'inesistenza giuridica e comunque l'omessa prova delle notifiche delle cartelle di pagamento richiamate, deducendo l'assenza in atti dei ruoli, delle relate di notifica e di qualsivoglia documento idoneo a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio. A tal fine formulava espressa istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c., chiedendo che fosse ordinato all'Agente della riscossione di esibire gli originali delle relate di notifica delle cartelle e/o gli atti equipollenti comprovanti l'avvenuta conoscenza legale degli atti presupposti. La ricorrente eccepiva, altresì, la nullità e comunque l'illegittimità della pretesa sanzionatoria e degli accessori per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, evidenziando come, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, i crediti sanzionatori dovessero ritenersi estinti per decorso del termine di legge.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, le quali concludevano per il rigetto del ricorso, deducendo in via generale la legittimità dell'azione di riscossione, la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte e l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione e prescrizione.
Le resistenti, tuttavia, si limitavano a mere affermazioni difensive, senza produrre in modo completo ed analitico la documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli atti presupposti, né fornire puntuale ricostruzione cronologica degli atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e merita, pertanto, integrale rigetto. La società ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa o inesistente notificazione delle cartelle di pagamento richiamate, deducendo altresì la violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione documentale in capo all'Agente della riscossione, con istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Tuttavia, dalle risultanze documentali ritualmente prodotte in giudizio e dalle difese svolte dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione emerge con chiarezza la regolare notificazione delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata, ed in particolare:
la cartella n. 071/2019/00901648/12, notificata in data 31 dicembre 2019;
la cartella n. 071/2021/00776347/41, notificata in data 31 dicembre 2021; la cartella n. 071/2023/00395015/68, notificata in data 31 dicembre 2023;
la cartella n. 071/2023/01301584/73, notificata in data 31 dicembre 2023;
la cartella n. 071/2024/00412512/64, notificata in data 31 dicembre 2024.
Le suddette notificazioni risultano comprovate mediante la produzione delle relative attestazioni e delle evidenze di consegna, idonee a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio secondo la normativa vigente. Ulteriormente, l'Agente della riscossione ha dedotto e documentato l'avvenuta notificazione a mezzo posta elettronica certificata di precedenti avvisi di intimazione, rispettivamente in data 3 ottobre 2023 e 23 gennaio 2024, rimasti entrambi privi di impugnazione. Tale circostanza non solo conferma la piena conoscibilità da parte della contribuente della pretesa erariale e dell'azione di riscossione intrapresa, ma assume altresì inequivoco valore interruttivo del decorso del termine prescrizionale, secondo i principi generali in materia. Quanto alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed al preteso “disconoscimento” delle copie prodotte, la Corte osserva che tale istanza non può essere utilizzata quale strumento istruttorio meramente esplorativo, volto a supplire alla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti o alla carenza di specifiche contestazioni. In materia di notificazione degli atti della riscossione, infatti, è sufficiente, ai fini della prova della ritualità della notifica, la produzione delle relate e delle attestazioni di avvenuta consegna — anche in formato informatico nel caso di notificazione a mezzo PEC — le quali integrano piena prova dell'avvenuta conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario. Ne consegue che deve ritenersi insussistente la dedotta omissione o inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata, con conseguente infondatezza del relativo motivo di ricorso. Parimenti infondata è la censura con cui la contribuente invoca l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli accessori ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. In primo luogo, l'assunto della ricorrente si fonda sull'erroneo presupposto dell'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, laddove dagli atti di causa risultano regolarmente notificate cartelle di pagamento negli anni 2021, 2023 e 2024, nonché, soprattutto, avvisi di intimazione nel 2023 e nel 2024, tutti idonei a determinare l'interruzione del decorso del termine prescrizionale. In secondo luogo, la doglianza proposta si risolve sostanzialmente in una contestazione dell'“an” e del “quantum” del carico iscritto a ruolo e delle singole componenti accessorie in relazione alle cartelle di pagamento presupposte;
contestazione che, secondo i principi consolidati, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata mediante impugnazione diretta degli atti presupposti. In mancanza di rituale e tempestiva opposizione delle cartelle di pagamento e dei precedenti avvisi di intimazione, l'odierno sindacato giurisdizionale resta necessariamente circoscritto ai soli vizi propri dell'intimazione di pagamento impugnata, non potendo estendersi al merito della pretesa ormai divenuta definitiva. In ogni caso, dalla sequenza cronologica degli atti ritualmente notificati e non opposti emerge con evidenza che non risulta decorso alcun termine prescrizionale utile, dovendosi attribuire piena efficacia interruttiva alle cartelle ed agli avvisi di intimazione prodotti in atti. La Corte osserva, inoltre, che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità risultano pienamente coerenti con le conclusioni cui si perviene nel presente giudizio. Secondo orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, in materia di riscossione mediante ruolo, grava sull'Agente della riscossione l'onere di dimostrare l'avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'azione esecutiva o cautelare, onere che risulta assolto mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica o delle attestazioni di avvenuta consegna, anche in formato informatico nel caso di notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
È stato infatti ripetutamente affermato che, in tema di riscossione, l'agente deve provare la rituale notifica della cartella esattoriale mediante la produzione della relata o dell'avviso di ricevimento, non essendo invece tenuto a produrre l'originale della cartella stessa, né l'intero ruolo”, con conseguente irrilevanza di generiche contestazioni del contribuente prive di specifica allegazione di vizi concreti del procedimento notificatorio. La Suprema Corte ha altresì chiarito che la produzione delle copie informatiche delle relate e delle ricevute di consegna PEC Banca_1 piena prova dell'avvenuta notificazione, salvo specifico e circostanziato disconoscimento ai sensi di legge, non potendo il contribuente limitarsi a una mera contestazione formale o esplorativa. Ne discende che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per sopperire a carenze probatorie della parte che contesti in modo generico la notificazione, né per trasformare il giudizio in una ricerca indiscriminata di documentazione, essendo tale strumento ammesso esclusivamente in presenza di specifiche e concrete esigenze probatorie. In linea con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che, una volta che l'agente della riscossione abbia prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica degli atti presupposti, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'inesistenza o invalidità della notificazione, con conseguente inammissibilità di contestazioni meramente assertive. Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha assolto pienamente il proprio onere probatorio mediante la produzione delle attestazioni di notifica delle cartelle di pagamento e delle ricevute di consegna degli avvisi di intimazione a mezzo PEC, mentre la ricorrente si è limitata a deduzioni generiche, prive di specifica allegazione di vizi concreti del procedimento notificatorio. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e dei principi consolidati della Corte di Cassazione, deve ritenersi pienamente dimostrata la rituale notificazione degli atti presupposti e, conseguentemente, infondata la censura di nullità dell'intimazione impugnata per omessa o inesistente notifica delle cartelle di pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
2500,00 oltre IVA e CPA ed altri oneri come per legge per ciascun ufficio
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
IA SP MA AN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12917/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Corciano - Corso Cardinale Rotelli 21 06073 Corciano PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Luigi Canali 12 06124 Perugia PG
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 REGISTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028669856 IRAP 2020 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IRAP 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190090164812 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210077634741 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039501568 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130158473 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041251264 IRAP 2020 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IRAP 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240076306305 IRAP 2020 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 418 IVA-ALTRO 2017
- RUOLO n. 418 IVA-ALTRO 2020
- RUOLO n. 418 TASI 2015
- RUOLO n. 418 REGISTRO 2022
- RUOLO n. 418 IRAP 2017
- RUOLO n. 418 IRAP 2018
- RUOLO n. 418 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90286698/56, notificata in data 18 giugno 2025, per l'importo complessivo di euro 74.296,61, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. La parte ricorrente deduceva che, mediante il suddetto atto, veniva a conoscenza per la prima volta dell'esistenza delle seguenti cartelle di pagamento e/o atti presupposti: • n. 071/2019/00901648/12
• n. 071/2021/00776347/41
• n. 071/2023/00395015/68
• n. 071/2023/01301584/73
• n. 071/2024/00412512/64
• n. 071/2024/00763063/05
• nonché dell'ulteriore atto indicato con il n. 418, mai previamente notificati e dei quali l'intimazione costituiva, pertanto, il primo atto di conoscenza.
La società ricorrente eccepiva, in primo luogo, la nullità dell'intimazione impugnata per difetto assoluto di motivazione, non contenendo l'atto alcuna indicazione analitica delle singole pretese creditorie, della loro natura, dell'anno di riferimento, né degli estremi delle presunte notifiche delle cartelle sottese, in violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990. Contestava, inoltre, l'inesistenza giuridica e comunque l'omessa prova delle notifiche delle cartelle di pagamento richiamate, deducendo l'assenza in atti dei ruoli, delle relate di notifica e di qualsivoglia documento idoneo a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio. A tal fine formulava espressa istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c., chiedendo che fosse ordinato all'Agente della riscossione di esibire gli originali delle relate di notifica delle cartelle e/o gli atti equipollenti comprovanti l'avvenuta conoscenza legale degli atti presupposti. La ricorrente eccepiva, altresì, la nullità e comunque l'illegittimità della pretesa sanzionatoria e degli accessori per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, evidenziando come, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, i crediti sanzionatori dovessero ritenersi estinti per decorso del termine di legge.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, le quali concludevano per il rigetto del ricorso, deducendo in via generale la legittimità dell'azione di riscossione, la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte e l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione e prescrizione.
Le resistenti, tuttavia, si limitavano a mere affermazioni difensive, senza produrre in modo completo ed analitico la documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli atti presupposti, né fornire puntuale ricostruzione cronologica degli atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e merita, pertanto, integrale rigetto. La società ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa o inesistente notificazione delle cartelle di pagamento richiamate, deducendo altresì la violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione documentale in capo all'Agente della riscossione, con istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Tuttavia, dalle risultanze documentali ritualmente prodotte in giudizio e dalle difese svolte dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione emerge con chiarezza la regolare notificazione delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata, ed in particolare:
la cartella n. 071/2019/00901648/12, notificata in data 31 dicembre 2019;
la cartella n. 071/2021/00776347/41, notificata in data 31 dicembre 2021; la cartella n. 071/2023/00395015/68, notificata in data 31 dicembre 2023;
la cartella n. 071/2023/01301584/73, notificata in data 31 dicembre 2023;
la cartella n. 071/2024/00412512/64, notificata in data 31 dicembre 2024.
Le suddette notificazioni risultano comprovate mediante la produzione delle relative attestazioni e delle evidenze di consegna, idonee a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio secondo la normativa vigente. Ulteriormente, l'Agente della riscossione ha dedotto e documentato l'avvenuta notificazione a mezzo posta elettronica certificata di precedenti avvisi di intimazione, rispettivamente in data 3 ottobre 2023 e 23 gennaio 2024, rimasti entrambi privi di impugnazione. Tale circostanza non solo conferma la piena conoscibilità da parte della contribuente della pretesa erariale e dell'azione di riscossione intrapresa, ma assume altresì inequivoco valore interruttivo del decorso del termine prescrizionale, secondo i principi generali in materia. Quanto alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed al preteso “disconoscimento” delle copie prodotte, la Corte osserva che tale istanza non può essere utilizzata quale strumento istruttorio meramente esplorativo, volto a supplire alla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti o alla carenza di specifiche contestazioni. In materia di notificazione degli atti della riscossione, infatti, è sufficiente, ai fini della prova della ritualità della notifica, la produzione delle relate e delle attestazioni di avvenuta consegna — anche in formato informatico nel caso di notificazione a mezzo PEC — le quali integrano piena prova dell'avvenuta conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario. Ne consegue che deve ritenersi insussistente la dedotta omissione o inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata, con conseguente infondatezza del relativo motivo di ricorso. Parimenti infondata è la censura con cui la contribuente invoca l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli accessori ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. In primo luogo, l'assunto della ricorrente si fonda sull'erroneo presupposto dell'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, laddove dagli atti di causa risultano regolarmente notificate cartelle di pagamento negli anni 2021, 2023 e 2024, nonché, soprattutto, avvisi di intimazione nel 2023 e nel 2024, tutti idonei a determinare l'interruzione del decorso del termine prescrizionale. In secondo luogo, la doglianza proposta si risolve sostanzialmente in una contestazione dell'“an” e del “quantum” del carico iscritto a ruolo e delle singole componenti accessorie in relazione alle cartelle di pagamento presupposte;
contestazione che, secondo i principi consolidati, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata mediante impugnazione diretta degli atti presupposti. In mancanza di rituale e tempestiva opposizione delle cartelle di pagamento e dei precedenti avvisi di intimazione, l'odierno sindacato giurisdizionale resta necessariamente circoscritto ai soli vizi propri dell'intimazione di pagamento impugnata, non potendo estendersi al merito della pretesa ormai divenuta definitiva. In ogni caso, dalla sequenza cronologica degli atti ritualmente notificati e non opposti emerge con evidenza che non risulta decorso alcun termine prescrizionale utile, dovendosi attribuire piena efficacia interruttiva alle cartelle ed agli avvisi di intimazione prodotti in atti. La Corte osserva, inoltre, che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità risultano pienamente coerenti con le conclusioni cui si perviene nel presente giudizio. Secondo orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, in materia di riscossione mediante ruolo, grava sull'Agente della riscossione l'onere di dimostrare l'avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'azione esecutiva o cautelare, onere che risulta assolto mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica o delle attestazioni di avvenuta consegna, anche in formato informatico nel caso di notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
È stato infatti ripetutamente affermato che, in tema di riscossione, l'agente deve provare la rituale notifica della cartella esattoriale mediante la produzione della relata o dell'avviso di ricevimento, non essendo invece tenuto a produrre l'originale della cartella stessa, né l'intero ruolo”, con conseguente irrilevanza di generiche contestazioni del contribuente prive di specifica allegazione di vizi concreti del procedimento notificatorio. La Suprema Corte ha altresì chiarito che la produzione delle copie informatiche delle relate e delle ricevute di consegna PEC Banca_1 piena prova dell'avvenuta notificazione, salvo specifico e circostanziato disconoscimento ai sensi di legge, non potendo il contribuente limitarsi a una mera contestazione formale o esplorativa. Ne discende che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per sopperire a carenze probatorie della parte che contesti in modo generico la notificazione, né per trasformare il giudizio in una ricerca indiscriminata di documentazione, essendo tale strumento ammesso esclusivamente in presenza di specifiche e concrete esigenze probatorie. In linea con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che, una volta che l'agente della riscossione abbia prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica degli atti presupposti, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'inesistenza o invalidità della notificazione, con conseguente inammissibilità di contestazioni meramente assertive. Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha assolto pienamente il proprio onere probatorio mediante la produzione delle attestazioni di notifica delle cartelle di pagamento e delle ricevute di consegna degli avvisi di intimazione a mezzo PEC, mentre la ricorrente si è limitata a deduzioni generiche, prive di specifica allegazione di vizi concreti del procedimento notificatorio. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e dei principi consolidati della Corte di Cassazione, deve ritenersi pienamente dimostrata la rituale notificazione degli atti presupposti e, conseguentemente, infondata la censura di nullità dell'intimazione impugnata per omessa o inesistente notifica delle cartelle di pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
2500,00 oltre IVA e CPA ed altri oneri come per legge per ciascun ufficio
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
IA SP MA AN