Articolo 57 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 56Articolo 58
Versione
15 marzo 1969
Art. 57.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di lire 32.883.100.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305, e 18 agosto 1962, n. 1356 , e lire 32.808.100.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010 ;
d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 , e successive estensioni e modificazioni;
h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1969
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