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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21922/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. CHIARA DELAIDELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. CHIARA DELAIDELLI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- I coniugi sono economicamente autonomi e pertanto reciprocamente rinunciano ad ogni richiesta di assegno di mantenimento;
- Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre;
la madre vivrà con i figli nella casa in affitto;
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore
19.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana da concordare con la madre dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per 2 pomeriggi a settimana da concordare con la madre dall'uscita da scuola fino
1 alle ore 20,30 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno metà delle vacanze pasquali con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell' AN e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- Quanto al contributo nel mantenimento, porre a carico del padre un assegno mensile di euro 450,00
a titolo di concorso al mantenimento per ciascun figlio, assegno da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat e da versarsi entro il 10 di ogni mese;
A carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, di seguito riportato: Per_1 Per_2
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio strutture pubbliche;
IV) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque di sperimentazione scientifica;
V) tickets sanitari;
sperimentazione scientifica;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presi sedi universitarie;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne:
a) spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso
2 di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) il centro ricreativo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese per il divertimento:
b) spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua stranieri;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere documentate, corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Le parti concordano che le somme relative all'assegno unico universale spettante per entrambi i figli vengano richieste e percepite integralmente dalla madre, con impegno del padre a sottoscrivere la documentazione che fosse a tal fine necessaria in relazione alla normativa in materia.
Le eventuali detrazioni/deduzioni relative alle spese straordinarie extra assegno di mantenimento saranno a beneficio di entrambi secondo la quota di concorso alle stesse.
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di passaporti o di altro documento.
I coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/04/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 47, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21922/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. CHIARA DELAIDELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. CHIARA DELAIDELLI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- I coniugi sono economicamente autonomi e pertanto reciprocamente rinunciano ad ogni richiesta di assegno di mantenimento;
- Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre;
la madre vivrà con i figli nella casa in affitto;
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore
19.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana da concordare con la madre dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per 2 pomeriggi a settimana da concordare con la madre dall'uscita da scuola fino
1 alle ore 20,30 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno metà delle vacanze pasquali con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell' AN e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- Quanto al contributo nel mantenimento, porre a carico del padre un assegno mensile di euro 450,00
a titolo di concorso al mantenimento per ciascun figlio, assegno da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat e da versarsi entro il 10 di ogni mese;
A carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, di seguito riportato: Per_1 Per_2
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio strutture pubbliche;
IV) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque di sperimentazione scientifica;
V) tickets sanitari;
sperimentazione scientifica;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presi sedi universitarie;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne:
a) spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso
2 di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) il centro ricreativo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese per il divertimento:
b) spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua stranieri;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere documentate, corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Le parti concordano che le somme relative all'assegno unico universale spettante per entrambi i figli vengano richieste e percepite integralmente dalla madre, con impegno del padre a sottoscrivere la documentazione che fosse a tal fine necessaria in relazione alla normativa in materia.
Le eventuali detrazioni/deduzioni relative alle spese straordinarie extra assegno di mantenimento saranno a beneficio di entrambi secondo la quota di concorso alle stesse.
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di passaporti o di altro documento.
I coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/04/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 47, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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