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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 425 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. DI STALLO AGATINO LUIGI;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. PESENTI MARCO;
Controparte_1 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Mutuo emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18/1/2018 la ha Parte_1
esposto che: - in data 27/10/2006 la stessa ha stipulato con il Banco di Sicilia S.p.A. un contratto di mutuo ipotecario fondiario di € 1.000.000,00 ai rogiti del dr.
[...]
, Notaio in Modica (RG) (rep. n. 14626, racc. n. 3613); Persona_1
- in data 18/3/2009 la società ha stipulato con Parte_1 CP_1
un atto di erogazione, svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo ai rogiti
[...]
del dr. , Notaio in Modica (RG) (rep. n. 170040, racc. n. 5072) Persona_1
con il quale è stato rideterminato il mutuo per il minore importo di € 800.000,00, con rinuncia definitiva alla somma ancora da erogare e con conseguente riduzione dell'ipoteca;
- l'attrice ha rimborsato anticipatamente gli importi dovuti;
- dall'analisi dei rapporti contrattuali è emersa una indebita percezione da parte della di interessi, spese e commissioni. CP_2
Pertanto, instaurando il presente giudizio di merito, la società Parte_1
ha chiesto:
[...]
- accertare e dichiarare preliminarmente che le condizioni, economiche e contrattuali, applicate al contratto di mutuo de quo, configurano una violazione della L.108/96, dell'art. 644 del c.p., nonché in via gradata delle norme previste dal
Testo Unico Bancario, con conseguente declaratoria di nullità parziale e gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c. e 117 TUB, per i motivi esposti in narrativa;
- accertare incidentalmente la commissione del reato di usura in relazione al contratto di mutuo per cui è causa;
- per l'effetto, accertare, il reale saldo conto dei rapporti bancari in questione, e dichiarare che la sia tenuta alla restituzione di interessi Controparte_3
usurari e competenze non dovute per l'importo di € 84.582,75, oltre interessi, ovvero della somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria della causa, somma di cui si chiede la condanna alla restituzione in favore del mutuatario, oltre interessi;
- in via gradata, accertare e dichiarare - relativamente al contratto di mutuo de quo
- l'applicazione da parte della banca di un TAEG/ISC effettivo differente da quello pattuito in contratto;
- per l'effetto, accertare, il reale saldo conto del rapporto bancario per cui è causa,
e dichiarare che la per le causali sopra descritte in Controparte_3
narrativa, ha violato l'art. 117 TUB, e pertanto sia tenuta alla restituzione in favore del mutuatario della somma di € 63.683,60 oltre interessi, ovvero della somma minoro o maggiore risultante dall'istruttoria della causa.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 8/5/2018 ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
***
Con il presente giudizio l'attrice formula domanda di accertamento negativo diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, nonché domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
Anzitutto, l'attrice ha lamentano:
- con riferimento al contratto di mutuo del 27/10/2006 la mancata indicazione del
Taeg/ISC;
- con riferimento all'atto di erogazione, svincolo ipotecario e frazionamento del Part 18/3/2009 la discrasia tra l' dichiarato in contratto (5,851%) e quello effettivo
(5,898%), con conseguente nullità dei contratti ai sensi dell'art. 117 TUB.
Le doglianze sono infondate per le seguenti ragioni.
L'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è un indice (espresso in percentuale) che rappresenta il costo effettivo di un'operazione di finanziamento, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento. Esso racchiude contemporaneamente il tasso di interesse e tutte le spese accessorie della pratica (spese di istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Conseguentemente, alla mancata od erronea indicazione del TAEG/ISC non si applica l'art. 117 co. 4 e 6 TUB, relativi all'indicazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione del contratto. Ed infatti, come recentemente affermato da Cass. 39169/2021, “poiché ... l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr. anche C. 4597/2023). Part Al più l'errata o mancata indicazione dell potrebbe integrare una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito con conseguente richiesta di risarcimento danni a favore del cliente (ex multis, Trib. Milano 10832/2017 in www.dejure.it, Trib. Roma ord. 19.4.2017 in www.expartecreditoris.it, Corte
d'Appello Torino, 2241/2017 in www.dejure.it) che, nel caso di specie, non è stata formulata.
In secondo luogo, l'attrice ha lamentato:
- che nel contratto di erogazione, svincolo ipotecario e frazionamento del
18/3/2009 si conveniva espressamente che in caso di estinzione anticipata la parte mutuata avrebbe dovuto corrispondere alla banca il compenso complessivo dell'1% del capitale anticipatamente rimborsato;
- che tra le voci rilevanti ai fini della determinazione dell'usurarietà del tasso andava ricompresa anche la penale di anticipata estinzione del mutuo.
Le doglianze dell'attrice sono infondate in quanto generiche e non provate, nonché basate sull'errata conclusione che per la verifica del superamento del tasso soglia occorre considerare cumulativamente, oltre al tasso degli interessi, anche la clausola di estinzione anticipata: al contrario, sul capitale rimborsato anticipatamente è dovuta esclusivamente la commissione di estinzione, non anche gli interessi corrispettivi, come espressamente previsto dall'art. A/3 del predetto contratto, in cui si legge che “l'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte gli importi dovuti in relazione alle singole quote sopra indicate, a condizione che […] b) sia versata unicamente una commissione omnicomprensiva parti all'uno per cento (1%) el capitale restituito anticipatamente […] per l'estinzione anticipata non potrà essere addebitato nessun altro onere oltre al compenso omnicomprensivo sopra indicato” proprio perché la commissione di estinzione anticipata si applica sul solo capitale residuo”. Dato che il rimborso ha ad oggetto il capitale, e che si prevede che a fronte del rimborso anticipato è dovuta unicamente una commissione dell'1% su quanto rimborsato in anticipo, è chiaro che la commissione in esame non si somma ad alcun altro costo.
Peraltro, a nulla rileva la perizia di parte prodotta dall'attrice (cfr. doc. 3 atto di citazione) atteso che nella stessa vengono riportate delle simulazioni basate su situazioni meramente ipotetiche e non sul concreto andamento del rapporto.
In terzo luogo, l'attrice ha rilevato il superamento del tasso soglia da parte del tasso effettivo di mora, c.d. (cfr. atto di citazione, pp. 15-16-17-18), nonché del CP_4
tasso annuo effettivo nominale di mora, c.d. (cfr. relazione di parte, pp. CP_5
25-26).
A sostegno della doglianza è stata prodotta una consulenza tecnica di parte da cui si ricaverebbe che il tasso effettivo di mora, ipotizzando un ritardo di ventinove giorni nel pagamento, sarebbe pari a 23,461% e, quindi, superiore al tasso soglia e che il tasso annuo effettivo nominale di mora, ipotizzando un ritardo di ventinove giorni nel pagamento, sarebbe pari a 14,400%.
Tali doglianze sono infondate per le seguenti ragioni.
Al riguardo, deve notarsi che:
- come si evince dal testo dell'art. 1815, comma 2, c.c., la verifica in ordine al carattere usurario degli interessi deve essere effettuata con riferimento al momento della pattuizione;
- la norma, infatti, statuisce che “se sono convenuti interessi usurari”, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
- da ciò si desume che il momento rilevante è quello del raggiungimento dell'accordo fra le parti, e quindi della pattuizione;
- pertanto, per la verifica del carattere usurario degli interessi pattuiti non possono utilizzarsi indici che (come il tasso effettivo di mora e il tasso annuo effettivo di mora) non fanno riferimento al momento di pattuizione dell'interesse, ma alla successiva evoluzione del rapporto;
- infatti, tali particolari indici misurano l'evoluzione in senso “patologico” del rapporto contrattuale a seguito del mancato pagamento delle rate e dell'applicazione degli interessi moratori;
- del resto, nella giurisprudenza di merito è stato affermato che “la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), è del tutto inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di , senza tenere CP_6
conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore” (cfr.
Trib. Roma, sentenza n. 12578 del 13/6/2019);
- in altre parole, “ai fini della verifica del superamento del TSU da parte degli interessi di mora, non può essere preso in considerazione il parametro costituito dal tasso di mora effettivo (cd. TEMO) elaborato sulla base dell'incidenza delle spese, costi e commissioni e il successivo confronto, in termini percentuali, dell'importo degli interessi di mora così ottenuto con la quota capitale della rata scaduta e non pagata. Si tratta, difatti, di un calcolo arbitrario che non tiene in alcun conto la metodologia indicata nelle Istruzioni della B.D.I. per la determinazione dei
TEGM” (cfr. Trib. Roma, sentenza n. 920 del 14/1/2019). Dunque, risultano infondate le doglianze degli opponenti in merito al superamento del tasso soglia da parte del e del TANMO, occorrendo piuttosto verificare CP_4
l'eventuale carattere usurario degli interessi con riferimento al momento della pattuizione.
Orbene, la stessa consulenza tecnica di parte depositata dall'attrice ha escluso il superamento del tasso soglia al momento della stipula (cfr. relazione di parte,
p.14).
E comunque, non avendo l'attrice nemmeno allegato che l'interesse di mora le sia mai stato applicato, la doglianza è irrilevante, dato che l'eventuale usurarietà di tale interesse non determina la gratuità tout court del mutuo, ma solo l'applicazione, per l'interesse moratorio, del medesimo saggio dell'interesse corrispettivo (C. S.U. 19597/2020).
Infine, per quanto riguarda il lamentato pagamento di interessi di mora sulla quota interesse (cd. interesse complessivo) va osservato che:
- secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della delibera CICR del 9/2/2000,
“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”;
- tale disposizione legittima, dunque, l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata scaduta, e dunque anche sulla quota di interessi corrispettivi inclusa nella rata, ove ciò sia previsto dal contratto;
- nel caso di specie, con riferimento al contratto di erogazione del 27/10/2006, all'art. 5 è stato pattuito che “l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, sia di ammortamento, sia di eventuale preammortamento e/o somministrazione, e non pagato produce interessi di mora, nella misura indicata al comma successivo, dal giorno della scadenza e fino al giorno del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore del Banco […]”; - come consentito dalla citata delibera CICR, il suddetto contratto di mutuo prevede quindi legittimamente che si producano interessi moratori sugli importi complessivamente dovuti e non pagati alla scadenza di ciascuna rata (e dunque anche sulla quota di interessi corrispettivi inclusa nella rata), in caso di mancato pagamento della rata nel termine fissato, con conseguente infondatezza delle contestazioni degli attori.
Anche tale doglianza è comunque irrilevante a fronte della mancata allegazione dell'avvenuta applicazione di interessi moratori.
Con le note di discussione della causa del 7.1.2025, l'attrice ha dedotto la nullità della clausola determinatrice dell'interesse corrispettivo del mutuo del 2006 in quanto parametrato all'Euribor senza indicazione del divisore 360 o 365.
Tale eccezione è manifestamente infondata perché l'allegato C al contratto di mutuo, alla nota 1, prevede che “l'EURIBOR a sei mesi viene rilevato giornalmente dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR – EURIBOR PANEL
STEERING COMMITTEE – secondo il criterio di calcolo giorni effettivi / 360”: il divisore è quindi indicato in 360.
Con le medesime note, la società attrice ha dedotto la nullità della clausola determinatrice degli interessi del contratto del 2009 perché mancherebbe l'indicazione dei criteri di calcolo per la determinazione del tasso.
Anche tale eccezione è infondata essendo irrilevanti le circostanze su cui si fonda.
Infatti, nel caso di specie è la società finanziata ad agire per la restituzione di quanto indebitamente pagato alla in virtù dei rapporti dedotti. Ne consegue CP_2
che è onere suo dimostrare l'entità della prestazione indebita o quantomeno fornire gli elementi a ciò indispensabili (cfr. C. 1557/1998, relativa al caso in cui un socio di cooperativa non aveva dimostrato l'ammontare dell'eccedenza, rispetto al dovuto, corrisposta ad un altro, per l'alloggio cedutogli).
Ciò premesso, va rilevato che col contratto del 2009 le parti pattuirono la
“suddivisione in quote” dell'importo già erogato dalla e la restituzione di CP_2
ciascuna di tali quote secondo uno specifico piano di ammortamento. Conseguentemente, l'accoglimento della pretesa restitutoria dell'attrice relativa all'importo pagato a titolo d'interessi eccessivo rispetto a quanto dovuto applicando il saggio legale o il saggio sostitutivo dell'art. 117 tub (quale dei due è irrilevante) presuppone il ricalcolo dell'ammortamento secondo tali saggi, il che richiede la conoscenza dell'ammontare del capitale di ciascuna quota in cui l'importo erogato fu suddiviso.
Mancando tale elemento, e quindi essendo impossibile quantificare quanto in ipotesi pagato indebitamente dall'attrice, la doglianza è irrilevante.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le doglianze dell'attrice sono infondate e la domanda va dunque rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale rigetta la domanda proposta da e la Parte_1
condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 10/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 425 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. DI STALLO AGATINO LUIGI;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. PESENTI MARCO;
Controparte_1 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Mutuo emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18/1/2018 la ha Parte_1
esposto che: - in data 27/10/2006 la stessa ha stipulato con il Banco di Sicilia S.p.A. un contratto di mutuo ipotecario fondiario di € 1.000.000,00 ai rogiti del dr.
[...]
, Notaio in Modica (RG) (rep. n. 14626, racc. n. 3613); Persona_1
- in data 18/3/2009 la società ha stipulato con Parte_1 CP_1
un atto di erogazione, svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo ai rogiti
[...]
del dr. , Notaio in Modica (RG) (rep. n. 170040, racc. n. 5072) Persona_1
con il quale è stato rideterminato il mutuo per il minore importo di € 800.000,00, con rinuncia definitiva alla somma ancora da erogare e con conseguente riduzione dell'ipoteca;
- l'attrice ha rimborsato anticipatamente gli importi dovuti;
- dall'analisi dei rapporti contrattuali è emersa una indebita percezione da parte della di interessi, spese e commissioni. CP_2
Pertanto, instaurando il presente giudizio di merito, la società Parte_1
ha chiesto:
[...]
- accertare e dichiarare preliminarmente che le condizioni, economiche e contrattuali, applicate al contratto di mutuo de quo, configurano una violazione della L.108/96, dell'art. 644 del c.p., nonché in via gradata delle norme previste dal
Testo Unico Bancario, con conseguente declaratoria di nullità parziale e gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c. e 117 TUB, per i motivi esposti in narrativa;
- accertare incidentalmente la commissione del reato di usura in relazione al contratto di mutuo per cui è causa;
- per l'effetto, accertare, il reale saldo conto dei rapporti bancari in questione, e dichiarare che la sia tenuta alla restituzione di interessi Controparte_3
usurari e competenze non dovute per l'importo di € 84.582,75, oltre interessi, ovvero della somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria della causa, somma di cui si chiede la condanna alla restituzione in favore del mutuatario, oltre interessi;
- in via gradata, accertare e dichiarare - relativamente al contratto di mutuo de quo
- l'applicazione da parte della banca di un TAEG/ISC effettivo differente da quello pattuito in contratto;
- per l'effetto, accertare, il reale saldo conto del rapporto bancario per cui è causa,
e dichiarare che la per le causali sopra descritte in Controparte_3
narrativa, ha violato l'art. 117 TUB, e pertanto sia tenuta alla restituzione in favore del mutuatario della somma di € 63.683,60 oltre interessi, ovvero della somma minoro o maggiore risultante dall'istruttoria della causa.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 8/5/2018 ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
***
Con il presente giudizio l'attrice formula domanda di accertamento negativo diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, nonché domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
Anzitutto, l'attrice ha lamentano:
- con riferimento al contratto di mutuo del 27/10/2006 la mancata indicazione del
Taeg/ISC;
- con riferimento all'atto di erogazione, svincolo ipotecario e frazionamento del Part 18/3/2009 la discrasia tra l' dichiarato in contratto (5,851%) e quello effettivo
(5,898%), con conseguente nullità dei contratti ai sensi dell'art. 117 TUB.
Le doglianze sono infondate per le seguenti ragioni.
L'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è un indice (espresso in percentuale) che rappresenta il costo effettivo di un'operazione di finanziamento, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento. Esso racchiude contemporaneamente il tasso di interesse e tutte le spese accessorie della pratica (spese di istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Conseguentemente, alla mancata od erronea indicazione del TAEG/ISC non si applica l'art. 117 co. 4 e 6 TUB, relativi all'indicazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione del contratto. Ed infatti, come recentemente affermato da Cass. 39169/2021, “poiché ... l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr. anche C. 4597/2023). Part Al più l'errata o mancata indicazione dell potrebbe integrare una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito con conseguente richiesta di risarcimento danni a favore del cliente (ex multis, Trib. Milano 10832/2017 in www.dejure.it, Trib. Roma ord. 19.4.2017 in www.expartecreditoris.it, Corte
d'Appello Torino, 2241/2017 in www.dejure.it) che, nel caso di specie, non è stata formulata.
In secondo luogo, l'attrice ha lamentato:
- che nel contratto di erogazione, svincolo ipotecario e frazionamento del
18/3/2009 si conveniva espressamente che in caso di estinzione anticipata la parte mutuata avrebbe dovuto corrispondere alla banca il compenso complessivo dell'1% del capitale anticipatamente rimborsato;
- che tra le voci rilevanti ai fini della determinazione dell'usurarietà del tasso andava ricompresa anche la penale di anticipata estinzione del mutuo.
Le doglianze dell'attrice sono infondate in quanto generiche e non provate, nonché basate sull'errata conclusione che per la verifica del superamento del tasso soglia occorre considerare cumulativamente, oltre al tasso degli interessi, anche la clausola di estinzione anticipata: al contrario, sul capitale rimborsato anticipatamente è dovuta esclusivamente la commissione di estinzione, non anche gli interessi corrispettivi, come espressamente previsto dall'art. A/3 del predetto contratto, in cui si legge che “l'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte gli importi dovuti in relazione alle singole quote sopra indicate, a condizione che […] b) sia versata unicamente una commissione omnicomprensiva parti all'uno per cento (1%) el capitale restituito anticipatamente […] per l'estinzione anticipata non potrà essere addebitato nessun altro onere oltre al compenso omnicomprensivo sopra indicato” proprio perché la commissione di estinzione anticipata si applica sul solo capitale residuo”. Dato che il rimborso ha ad oggetto il capitale, e che si prevede che a fronte del rimborso anticipato è dovuta unicamente una commissione dell'1% su quanto rimborsato in anticipo, è chiaro che la commissione in esame non si somma ad alcun altro costo.
Peraltro, a nulla rileva la perizia di parte prodotta dall'attrice (cfr. doc. 3 atto di citazione) atteso che nella stessa vengono riportate delle simulazioni basate su situazioni meramente ipotetiche e non sul concreto andamento del rapporto.
In terzo luogo, l'attrice ha rilevato il superamento del tasso soglia da parte del tasso effettivo di mora, c.d. (cfr. atto di citazione, pp. 15-16-17-18), nonché del CP_4
tasso annuo effettivo nominale di mora, c.d. (cfr. relazione di parte, pp. CP_5
25-26).
A sostegno della doglianza è stata prodotta una consulenza tecnica di parte da cui si ricaverebbe che il tasso effettivo di mora, ipotizzando un ritardo di ventinove giorni nel pagamento, sarebbe pari a 23,461% e, quindi, superiore al tasso soglia e che il tasso annuo effettivo nominale di mora, ipotizzando un ritardo di ventinove giorni nel pagamento, sarebbe pari a 14,400%.
Tali doglianze sono infondate per le seguenti ragioni.
Al riguardo, deve notarsi che:
- come si evince dal testo dell'art. 1815, comma 2, c.c., la verifica in ordine al carattere usurario degli interessi deve essere effettuata con riferimento al momento della pattuizione;
- la norma, infatti, statuisce che “se sono convenuti interessi usurari”, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
- da ciò si desume che il momento rilevante è quello del raggiungimento dell'accordo fra le parti, e quindi della pattuizione;
- pertanto, per la verifica del carattere usurario degli interessi pattuiti non possono utilizzarsi indici che (come il tasso effettivo di mora e il tasso annuo effettivo di mora) non fanno riferimento al momento di pattuizione dell'interesse, ma alla successiva evoluzione del rapporto;
- infatti, tali particolari indici misurano l'evoluzione in senso “patologico” del rapporto contrattuale a seguito del mancato pagamento delle rate e dell'applicazione degli interessi moratori;
- del resto, nella giurisprudenza di merito è stato affermato che “la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), è del tutto inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di , senza tenere CP_6
conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore” (cfr.
Trib. Roma, sentenza n. 12578 del 13/6/2019);
- in altre parole, “ai fini della verifica del superamento del TSU da parte degli interessi di mora, non può essere preso in considerazione il parametro costituito dal tasso di mora effettivo (cd. TEMO) elaborato sulla base dell'incidenza delle spese, costi e commissioni e il successivo confronto, in termini percentuali, dell'importo degli interessi di mora così ottenuto con la quota capitale della rata scaduta e non pagata. Si tratta, difatti, di un calcolo arbitrario che non tiene in alcun conto la metodologia indicata nelle Istruzioni della B.D.I. per la determinazione dei
TEGM” (cfr. Trib. Roma, sentenza n. 920 del 14/1/2019). Dunque, risultano infondate le doglianze degli opponenti in merito al superamento del tasso soglia da parte del e del TANMO, occorrendo piuttosto verificare CP_4
l'eventuale carattere usurario degli interessi con riferimento al momento della pattuizione.
Orbene, la stessa consulenza tecnica di parte depositata dall'attrice ha escluso il superamento del tasso soglia al momento della stipula (cfr. relazione di parte,
p.14).
E comunque, non avendo l'attrice nemmeno allegato che l'interesse di mora le sia mai stato applicato, la doglianza è irrilevante, dato che l'eventuale usurarietà di tale interesse non determina la gratuità tout court del mutuo, ma solo l'applicazione, per l'interesse moratorio, del medesimo saggio dell'interesse corrispettivo (C. S.U. 19597/2020).
Infine, per quanto riguarda il lamentato pagamento di interessi di mora sulla quota interesse (cd. interesse complessivo) va osservato che:
- secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della delibera CICR del 9/2/2000,
“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”;
- tale disposizione legittima, dunque, l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata scaduta, e dunque anche sulla quota di interessi corrispettivi inclusa nella rata, ove ciò sia previsto dal contratto;
- nel caso di specie, con riferimento al contratto di erogazione del 27/10/2006, all'art. 5 è stato pattuito che “l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, sia di ammortamento, sia di eventuale preammortamento e/o somministrazione, e non pagato produce interessi di mora, nella misura indicata al comma successivo, dal giorno della scadenza e fino al giorno del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore del Banco […]”; - come consentito dalla citata delibera CICR, il suddetto contratto di mutuo prevede quindi legittimamente che si producano interessi moratori sugli importi complessivamente dovuti e non pagati alla scadenza di ciascuna rata (e dunque anche sulla quota di interessi corrispettivi inclusa nella rata), in caso di mancato pagamento della rata nel termine fissato, con conseguente infondatezza delle contestazioni degli attori.
Anche tale doglianza è comunque irrilevante a fronte della mancata allegazione dell'avvenuta applicazione di interessi moratori.
Con le note di discussione della causa del 7.1.2025, l'attrice ha dedotto la nullità della clausola determinatrice dell'interesse corrispettivo del mutuo del 2006 in quanto parametrato all'Euribor senza indicazione del divisore 360 o 365.
Tale eccezione è manifestamente infondata perché l'allegato C al contratto di mutuo, alla nota 1, prevede che “l'EURIBOR a sei mesi viene rilevato giornalmente dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR – EURIBOR PANEL
STEERING COMMITTEE – secondo il criterio di calcolo giorni effettivi / 360”: il divisore è quindi indicato in 360.
Con le medesime note, la società attrice ha dedotto la nullità della clausola determinatrice degli interessi del contratto del 2009 perché mancherebbe l'indicazione dei criteri di calcolo per la determinazione del tasso.
Anche tale eccezione è infondata essendo irrilevanti le circostanze su cui si fonda.
Infatti, nel caso di specie è la società finanziata ad agire per la restituzione di quanto indebitamente pagato alla in virtù dei rapporti dedotti. Ne consegue CP_2
che è onere suo dimostrare l'entità della prestazione indebita o quantomeno fornire gli elementi a ciò indispensabili (cfr. C. 1557/1998, relativa al caso in cui un socio di cooperativa non aveva dimostrato l'ammontare dell'eccedenza, rispetto al dovuto, corrisposta ad un altro, per l'alloggio cedutogli).
Ciò premesso, va rilevato che col contratto del 2009 le parti pattuirono la
“suddivisione in quote” dell'importo già erogato dalla e la restituzione di CP_2
ciascuna di tali quote secondo uno specifico piano di ammortamento. Conseguentemente, l'accoglimento della pretesa restitutoria dell'attrice relativa all'importo pagato a titolo d'interessi eccessivo rispetto a quanto dovuto applicando il saggio legale o il saggio sostitutivo dell'art. 117 tub (quale dei due è irrilevante) presuppone il ricalcolo dell'ammortamento secondo tali saggi, il che richiede la conoscenza dell'ammontare del capitale di ciascuna quota in cui l'importo erogato fu suddiviso.
Mancando tale elemento, e quindi essendo impossibile quantificare quanto in ipotesi pagato indebitamente dall'attrice, la doglianza è irrilevante.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le doglianze dell'attrice sono infondate e la domanda va dunque rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale rigetta la domanda proposta da e la Parte_1
condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 10/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)