Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 418/2025 congiuntamente promosso da (C.F. , con l'Avv. Aspesi Simona, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio ha eletto domicilio,
e da (C.F. ), con l'Avv. Magna Luana, presso il cui Parte_2 C.F._2
studio ha eletto domicilio, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e i figli, come da accordi allega- ti al ricorso introduttivo (così come modificati in data 24/02/2025) e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale:
e diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mante-
[...] Parte_2
nimento dei figli nati dal loro rapporto sentimentale: nato a [...] il CP_1
27/01/2009, e nata a [...] il [...]; Per_1
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“a) Affido paritetico della prole con turnazione settimanale e facoltà del genitore non ospitante di vedere i figli due pomeriggi in quella settimane dall'uscita da scuola sino a dopo cena, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei medesimi e nel rispetto degli impegni e delle neces- sità prioritarie dei minori e con l'impegno, in caso di impossibilità nella gestione da parte del geni- tore obbligato, di contattare dapprima l'altro genitore e solo in subordine nonni e/o terze persone per sostituirlo;
b) Nulla dovuto a titolo di mantenimento prole;
c) La prole manterrà la residenza anagrafica presso la casa di Via Benedetto Croce Parte_4
n. 7 e domicilio presso la dimora materna in Via Lonate Pozzolo 69; Parte_4
d) Le spese straordinarie inerenti i minori verranno divise al 50% fra i coniugi come da Parte_5 da CdA novembre 2017 che si intendono qui richiamate in toto e l'assegno unico verrà per- Pt_6
cepito nella misura del 50% da entrambi;
e) La prole trascorrerà le vacanze ed ogni festività come segue ed ad anni alterni in deroga alla turnazione settimana: le vacanza estive garantendo almeno due settimane anche non consecutive ed una ulteriore settimana nel periodo fra giugno e settembre con ciascun genitore, il tutto da concor- darsi entro e non oltre il 01 aprile di ogni anno;
per le vacanze natalizia dall'ultimo giorno di scuola sino al 30 dicembre con riconsegna all'altro genitore alle ore 21,00 del 30 dicembre che li terrà sino al giorno 6 gennaio ore 21,00 con ritorno alla turnazione settimanale: ogni ulteriore ponte e/o festività ad anni alterni con impegno ad indicare sempre luogo di villeggiatura all'altro genitore. Per i compleanni dei figli, ove non possibile festeggiamenti comuni, disporre diritto dell'uno o dell'altro genitore a trascorre il giorno con la prole, ad anni alterni, consentendo all'altro genitore di festeggiare il giorno prima o quello successivo in deroga alla turnazione setti- manale in essere:
f) Autorizzare i genitori a richiedere/ rinnovare i documenti identificati ed equipollenti per sé e per la prole, validi anche per l'espatrio;
g) La SI , proprietaria di ½, si impegna a cedere al SI. che si impegna ad ac- Parte_1 Pt_2
cettare: a) la sua quota del ½ dell'abitazione coniugale e box inseriti in contesto condominiale
“Centro Residenziale Le Querce” identificati al NCEU del Comune di Via Benedet- Parte_4 to Croce composto da villetta a schiera su tre livelli Catasto Fabbricati fg 10, mappale 580, subal- terno 701 cat A/7 classe 4 vani 8,5 rendita catastale euro 812,13 – box auto catasto fabbricati fo- glio 10, mappale 580, subalterno 702, categoria C/6 classe 5 mq 52 rendita catastale euro 115,48;
b) tale quota verrà trasferita al SI anche nella misura per la quota di comproprietà delle Pt_2
parti comuni dello stabile ad esse afferenti a norma dell'art 1117 e segg CC, essendo lo stesso in- serito in complesso abitativo condominiale;
Atto di provenienza: Compravendita Notaio di Per_2
in data 15.02.2018 Rep n. 3420 racc 2091. I beni di cui alla lettera a), verranno trasferiti Pt_6
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresi gli arredi che compongono la privata dimora (fatti salvi oggetti di famiglia della SI ), e verranno acquistati, per la quota Parte_1
di spettanza della SI.ra , come sopra identificata, dal SI. con versamento Parte_1 Pt_2 dell'importo di euro 16.500,00 (euro sedicimilacinquecento/00) all'atto dell'rogito. Tale atto nota- rile avverrà entro e non oltre sei mesi dalla data di udienza per la separazione contestualmente alla liberazione della SI anche dall'accolto del mutuo con dichiarazione in tale senso dell'ente erogante e subentro del SI. per l'intera rata di mutuo. La data esatta ed il nominativo del Pt_2
Notaio verranno comunicati alla SI.ra verbalmente, senza ulteriori formalità, la SI Parte_1
presta il consenso a tale modalità. Il trasferimento dei beni immobili succitati avviene in Parte_1
relazione alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi, i quali chie- dono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art 19 L 74/87 e della sentenza C. Cost
154/199 e successivi integrazioni e/o modifiche.
h) Spese legali compensate fra le parti”;
rilevato che in data 24/02/2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 28/01/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c. e modifi- cavano le condizioni concordate in conformità a quanto proposto dal giudice in data 28/01/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.51, co. 4 c.p.c.;
rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le eSIenze di tutela e cura dei figli CP_1
e e che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo e per la natura della Per_1
controversia;
visto il parere del P.M.;
visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida i minori e ad entrambi i genitori con collocamento paritetico Persona_3 Persona_4
ma residenza anagrafica presso il padre e domicilio presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conSIlio del 5/3/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito