Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1041/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente mediante il deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto con D.lgs. 149/22, come mod. dal D.lgs. 164/24 ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1041/2024 R.G.A.C. ed aventi ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fulvio Ricca e con lui elettivamente domiciliato in 80133 Napoli alla Piazza Giovanni Bovio 33, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 da funzionario a ciò delegato, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Vespucci n.172,
OPPOSTO
Conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'opponente in epigrafe impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. 2186/22, con cui l'amministrazione opposta gli contestava la violazione
L'opponente contestava l'impugnata ordinanza eccependo: che l'infortunio non sarebbe avvenuto nel corso della sua attività lavorativa né all'interno del luogo di lavoro, in quanto il dipendente si sarebbe infortunato mentre si trovava sul balcone dell'abitazione di proprietà dell'opponente, quindi non al suo interno, e mentre era intento a parlare al telefono (motivo 1); che al dipendente era vietato l'accesso al balcone (motivo 2); che, in ogni caso, il sinistro non era a lui imputabile in quanto esso sarebbe stato causato dalla caduta di calcinaccio proveniente dal fabbricato condominiale (motivo 3); che, ancora, il suo dipendente non gli aveva mai riferito che si trattasse di un infortunio non guaribile in 3 giorni e che egli non aveva mai ricevuto dal lavoratore il numero identificativo di infortunio trasmesso all' dalla CP_2 struttura ospedaliera ove costui si era recato (motivo 4); che, infine, non gli sarebbe mai stato notificato il verbale di accertamento dell'illecito contestatogli e che l'amministrazione opposta non avrebbe mai riscontrato l'istanza di accesso agli atti avente ad oggetto l'esibizione del predetto verbale (motivo 5).
L'opponente articolava, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1- Accertare e dichiarare che l'incidente è avvenuto fuori il luogo di lavoro e mentre il lavoratore non svolgeva la Controparte_3 propria attività e per propria colpa andando sul balcone che gli era inibito l'accesso e comunque per colpa di terzi;
2- Accertare e dichiarare che il lavoratore ha subito un Controparte_3 infortunio guaribile entro 3 giorni e che non ha mai trasmesso il numero identificativo di infortunio a 3- Per l'effetto, revocare Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione ex art. 18 L. 689/1981 n. 2196/22 del 08.05.2023 notificata al in quanto infondata in fatto ed in diritto”. Parte_1
Si costituiva l'amministrazione opposta che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
La causa, dapprima incardinata dinanzi alla Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale, veniva trasmessa per competenza tabellare all'adito Giudice che, ritenuta la stessa di natura documentale, la rinviava per la discussione alla data del 05/05/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è fondata e va accolta laddove, prescindendo dai motivi articolati, ed in ragione del principio della ragione più liquida, come si vedrà
- 2 - di seguito, nel caso di specie, mancavano i presupposti giuridici per l'adozione dell'impugnata ordinanza.
Preliminarmente giova rammentare, infatti, che l'opposizione ad ordinanza – ingiunzione (ma lo stesso discorso vale per i verbali di contravvenzione), ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.lgs. n. 150 del 2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio – trattato con il rito del lavoro – avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Autorità amministrativa opposta. Per ciò che concerne, quindi, l'onere della prova in materia ed il suo riparto nel giudizio in parola, la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha stabilito che: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008;
Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Tanto chiarito, va evidenziato che, per costante giurisprudenza, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la notizia dell'infortunio, dalla quale decorre il termine di due giorni previsto dall'art. 53, primo comma, del
DPR n. 1124 del 1965, si riferisce ad eventi produttivi, secondo l'accertamento medico, di un'inabilità superiore ai tre giorni, senza che possa avere rilievo né la sola conoscenza del fatto lesivo, né quella di un'inabilità contenuta nel predetto termine (Cass. n. 24596 del 2006; Cass. n. 11688 del
2004).
La disposizione in questione recita, infatti, testualmente: “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i CP_4 dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”.
- 3 - La Corte di cassazione, nell'interpretare il dettato normativo ha in più occasioni precisato che, a parte l'ipotesi della morte dell'infortunato, la denuncia riguarda non qualsiasi infortunio ma solo quelli che determinano un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, ed ha inoltre individuato il momento iniziale dal quale far decorrere il termine previsto nell'articolo indicato, ai fini della eventuale individuazione del comportamento omissivo del datore di lavoro rilevante dal punto di vista sanzionatorio, in quello rappresentato dalla ricezione del relativo certificato medico recante una prognosi di guarigione di oltre tre giorni. Il Supremo Collegio ha precisato, ancora, che tale interpretazione è conforme alla lettera ed allo spirito della legge, poiché essendo prescritto l'obbligo di denuncia solo in relazione all'ipotesi in cui l'inabilità al lavoro superi i tre giorni, ne deriva che è al certificato medico che attesti tale circostanza che occorra fare riferimento per verificare se la condizione si sia verificata, spettando al medico certificare detta specifica situazione.
Nel caso in esame, risulta dal referto di pronto soccorso prodotto in giudizio dalla stessa parte opposta (v. all. 4) che il lavoratore era stato giudicato guaribile in tre giorni, ne consegue che il datore di lavoro, anche in virtù delle considerazioni sopra svolte, non era tenuto all'obbligo di denuncia di cui all'art 53 co1 DPR cit. Né, d'altra parte, l'amministrazione ha offerto prova che l'infortunio in questione avesse successivamente imposto una prognosi superiore ai tre giorni già certificati.
Dalle superiori considerazioni, discende, dunque, l'accoglimento del ricorso con assorbimento degli altri motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicandosi i parametri medi ridotti del 30%, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal
DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e della natura delle questioni trattate.
Tali spese sono attribuite all'avv. Fulvio Ricca, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 2186/22; b) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in € 125,00 per esborsi e in €.
1.786,40 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella
- 4 - misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Fulvio Ricca, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 05/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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