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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6223 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa AT MO Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4783 del 06.07.2020, iscritto al n. 4216/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Anastasia (NA), alla via Mario De Rosa, n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Conny Scalzi (C.F. ; C.F._2
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Carbone (C.F. ); C.F._3
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio adiva il Tribunale di Napoli al fine di ottenere dalla Parte_1 il pagamento della somma di € 601.163,48. Controparte_1
1 A sostegno della domanda il deduceva di essere cessionario, in virtù di un contratto Pt_1 stipulato in data 13.12.2016, di un credito che la aveva maturato nei confronti Controparte_2 della per il mancato pagamento di finanziamenti ottenuti in adesione al POR Controparte_1
Campania 2000/2006, relativi a due progetti I.So.La. denominati “Operatore di Vigilanza
Ambientale” (cod. Uff. 335874) ed “Operatore Ambientale di Bonifica delle Coste” (cod. Uff.
335896).
Con il decreto n. 2393/2017, emesso in data 13.03.2017 e notificato il 15.03.2017, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla il pagamento di “€ 601.163,48, oltre interessi come Controparte_1 richiesti e spese di giudizio liquidate in € 870,00 per spese e € 5441,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%) C.P.A. ed I.V.A come per legge”.
Avverso tale decreto la proponeva opposizione, con citazione notificata in Controparte_1 data 21.04.2017, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per l'inesigibilità del credito, essendo quest'ultimo incedibile in virtù di un vincolo di destinazione imposto ex lege. Inoltre, la CP_1 sosteneva la presenza di numerosi atti di pignoramento gravanti su una parte del credito
[...] della notificati anteriormente alla notifica della cessione del credito suddetto. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2017 si costituiva Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza della domanda, atteso che a suo avviso non vi era prova dell'inesigibilità del credito. In via subordinata, il chiedeva la decurtazione delle Pt_1 somme soggette al vincolo di esecuzione, con condanna della alla residua parte del credito CP_1 ceduto.
Il 29.05.2020 la produceva in giudizio due sentenze del Tribunale di Napoli Controparte_1
(la n. 1730/2017 emessa nel giudizio N.R.G. 30284/2011 e la n. 1732/2017 emessa nel giudizio
N.R.G. 32414/2011), le quali avrebbero già accertato in senso negativo con efficacia di giudicato il credito ceduto al dalla Pt_1 Controparte_2
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione della CP_1
revocando il decreto, ritenendo fondata e non tardiva l'eccezione di giudicato dedotta
[...] dall'opponente atteso che la stessa “non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in Parte_1 data 20.11.2020, avanzando quattro motivi di impugnazione:
- con il primo motivo ha lamentato la lesione del contraddittorio, contestando il capo della sentenza che ha accolto l'opposizione ritenendo ammissibile e fondata l'eccezione di giudicato sulla base di documenti tardivamente prodotti;
- con il secondo motivo ha affermato la presunta contraddittorietà della motivazione, dal momento che il Giudice, pur avendo riconosciuto espressamente che la CP_1 non aveva provveduto al pagamento del saldo di € 300.000, aveva comunque
[...] rigettato la domanda, proposta in via subordinata, di condanna della al pagamento CP_1 della somma predetta;
- con il terzo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto coperto dal giudicato anche l'accertamento dell'inesistenza del credito della CP_2 relativo al progetto I.so.la., cod. uff. 33574;
[...]
- infine, con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata affermata l'inesistenza del credito vantato dalla Controparte_2
In grado di appello si è costituita la riportandosi alle proprie precedenti Controparte_1 difese e chiedendo il rigetto del gravame, con conferma integrale della sentenza impugnata.
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti considerazioni.
Com'è noto, l'eccezione di giudicato esterno rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Secondo l'appellante il predetto potere officioso dovrebbe esercitarsi solo sulla base delle prove ritualmente e tempestivamente acquisite al processo.
Tuttavia, la ricostruzione prospettata dall'appellante non tiene conto della natura pubblicistica dell'eccezione di giudicato esterno che risponde ad un interesse pubblico in campo processuale, posto a presidio della coerenza, non contraddizione e stabilità delle decisioni, valori che non sono del singolo ma dell'intera comunità. Corollario di tale assunto è che l'eccezione di giudicato esterno possa essere proposta in ogni stato e grado del giudizio e che la documentazione a suo supporto non debba soggiacere alle preclusioni istruttorie (ex multis Cass. Civ. n. 226/2001; Cass. civ. sent. n.
14581/2007).
3 Tale ricostruzione è stata condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha sostenuto che “per tal genere di giudicato, invero, resta pur sempre il rilievo pubblicistico
("non limitato all'interesse delle parti e sottratto pertanto al loro potere dispositivo") che giustifica la necessità di darne spazio, anche ex officio, nel separato giudizio, indipendentemente dal rispetto dei termini di allegazione e prova e addirittura anche a prescindere dall'eventuale inerzia delle parti, purché sempre risultante ex actis e sempre che si tratti di giudizio nel quale la questione coperta da giudicato possa essere dedotta (se, dunque, questione di fatto, sempre che si tratti di giudizio di merito)” (Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza del 7/01/2021, n. 48).
Alla luce delle predette argomentazioni deve ritenersi corretta la sentenza del Giudice di prime cure nella misura in cui ha accolto l'eccezione di giudicato, sia pur sulla base di prove offerte dalla dopo la chiusura della fase istruttoria. Controparte_1
Ed infatti, le sentenze menzionate hanno definito con efficacia di giudicato due giudizi promossi da mandatarie della (Finanza e ed e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_3
per la riscossione degli stessi finanziamenti oggetto dell'attuale contesa.
[...]
Più in particolare, la sentenza n. 1730/2017 si riferisce al finanziamento derivante dal progetto
I.so.la. “Operatori di vigilanza ambientale” (cod. Uff. 335874 ed atto di concessione n. 485 del
12.06.2008), mentre la sentenza n. 1732/2017 ha ad oggetto il credito derivante dal progetto denominato “Operatore Bonifica sulle Coste” (cod. Uff. n. 335896, atto di concessione n. 486 del
12.06.2008).
L'identità di petitum e di causa petendi tra i predetti due giudizi ed il presente, sostenuta dalla non risulta oggetto di specifica doglianza da parte del che nell'atto di Controparte_1 Pt_1 appello si è limitato a contestare l'ammissibilità dell'eccezione di giudicato esterno, ribadendo la tardività della documentazione a suo supporto e ponendo l'accento sulla presunta incongruenza delle risultanze probatorie e delle valutazioni rese nel corso dei precedenti giudizi.
Pertanto, per il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., deve ritenersi pacifica e quindi provata l'identità tra i crediti oggetto della presente causa e quelli oggetto delle due sentenze definitive del Tribunale di Napoli sopra richiamate.
Alla luce delle predette argomentazioni l'appello proposto da deve essere Parte_2 rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
L'esistenza del vincolo del giudicato rende superfluo valutare gli ulteriori motivi di impugnazione.
4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della domanda (€ 601.163,48), determinandosi il compenso in complessivi €
16.500,00, oltre spese generali ed ulteriori accessori se dovuti.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4783/2020 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio liquidate in € 16.500,00 per compenso ed € 2.475,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro AT MO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa AT MO Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4783 del 06.07.2020, iscritto al n. 4216/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Anastasia (NA), alla via Mario De Rosa, n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Conny Scalzi (C.F. ; C.F._2
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Carbone (C.F. ); C.F._3
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio adiva il Tribunale di Napoli al fine di ottenere dalla Parte_1 il pagamento della somma di € 601.163,48. Controparte_1
1 A sostegno della domanda il deduceva di essere cessionario, in virtù di un contratto Pt_1 stipulato in data 13.12.2016, di un credito che la aveva maturato nei confronti Controparte_2 della per il mancato pagamento di finanziamenti ottenuti in adesione al POR Controparte_1
Campania 2000/2006, relativi a due progetti I.So.La. denominati “Operatore di Vigilanza
Ambientale” (cod. Uff. 335874) ed “Operatore Ambientale di Bonifica delle Coste” (cod. Uff.
335896).
Con il decreto n. 2393/2017, emesso in data 13.03.2017 e notificato il 15.03.2017, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla il pagamento di “€ 601.163,48, oltre interessi come Controparte_1 richiesti e spese di giudizio liquidate in € 870,00 per spese e € 5441,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%) C.P.A. ed I.V.A come per legge”.
Avverso tale decreto la proponeva opposizione, con citazione notificata in Controparte_1 data 21.04.2017, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per l'inesigibilità del credito, essendo quest'ultimo incedibile in virtù di un vincolo di destinazione imposto ex lege. Inoltre, la CP_1 sosteneva la presenza di numerosi atti di pignoramento gravanti su una parte del credito
[...] della notificati anteriormente alla notifica della cessione del credito suddetto. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2017 si costituiva Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza della domanda, atteso che a suo avviso non vi era prova dell'inesigibilità del credito. In via subordinata, il chiedeva la decurtazione delle Pt_1 somme soggette al vincolo di esecuzione, con condanna della alla residua parte del credito CP_1 ceduto.
Il 29.05.2020 la produceva in giudizio due sentenze del Tribunale di Napoli Controparte_1
(la n. 1730/2017 emessa nel giudizio N.R.G. 30284/2011 e la n. 1732/2017 emessa nel giudizio
N.R.G. 32414/2011), le quali avrebbero già accertato in senso negativo con efficacia di giudicato il credito ceduto al dalla Pt_1 Controparte_2
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione della CP_1
revocando il decreto, ritenendo fondata e non tardiva l'eccezione di giudicato dedotta
[...] dall'opponente atteso che la stessa “non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in Parte_1 data 20.11.2020, avanzando quattro motivi di impugnazione:
- con il primo motivo ha lamentato la lesione del contraddittorio, contestando il capo della sentenza che ha accolto l'opposizione ritenendo ammissibile e fondata l'eccezione di giudicato sulla base di documenti tardivamente prodotti;
- con il secondo motivo ha affermato la presunta contraddittorietà della motivazione, dal momento che il Giudice, pur avendo riconosciuto espressamente che la CP_1 non aveva provveduto al pagamento del saldo di € 300.000, aveva comunque
[...] rigettato la domanda, proposta in via subordinata, di condanna della al pagamento CP_1 della somma predetta;
- con il terzo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto coperto dal giudicato anche l'accertamento dell'inesistenza del credito della CP_2 relativo al progetto I.so.la., cod. uff. 33574;
[...]
- infine, con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata affermata l'inesistenza del credito vantato dalla Controparte_2
In grado di appello si è costituita la riportandosi alle proprie precedenti Controparte_1 difese e chiedendo il rigetto del gravame, con conferma integrale della sentenza impugnata.
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti considerazioni.
Com'è noto, l'eccezione di giudicato esterno rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Secondo l'appellante il predetto potere officioso dovrebbe esercitarsi solo sulla base delle prove ritualmente e tempestivamente acquisite al processo.
Tuttavia, la ricostruzione prospettata dall'appellante non tiene conto della natura pubblicistica dell'eccezione di giudicato esterno che risponde ad un interesse pubblico in campo processuale, posto a presidio della coerenza, non contraddizione e stabilità delle decisioni, valori che non sono del singolo ma dell'intera comunità. Corollario di tale assunto è che l'eccezione di giudicato esterno possa essere proposta in ogni stato e grado del giudizio e che la documentazione a suo supporto non debba soggiacere alle preclusioni istruttorie (ex multis Cass. Civ. n. 226/2001; Cass. civ. sent. n.
14581/2007).
3 Tale ricostruzione è stata condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha sostenuto che “per tal genere di giudicato, invero, resta pur sempre il rilievo pubblicistico
("non limitato all'interesse delle parti e sottratto pertanto al loro potere dispositivo") che giustifica la necessità di darne spazio, anche ex officio, nel separato giudizio, indipendentemente dal rispetto dei termini di allegazione e prova e addirittura anche a prescindere dall'eventuale inerzia delle parti, purché sempre risultante ex actis e sempre che si tratti di giudizio nel quale la questione coperta da giudicato possa essere dedotta (se, dunque, questione di fatto, sempre che si tratti di giudizio di merito)” (Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza del 7/01/2021, n. 48).
Alla luce delle predette argomentazioni deve ritenersi corretta la sentenza del Giudice di prime cure nella misura in cui ha accolto l'eccezione di giudicato, sia pur sulla base di prove offerte dalla dopo la chiusura della fase istruttoria. Controparte_1
Ed infatti, le sentenze menzionate hanno definito con efficacia di giudicato due giudizi promossi da mandatarie della (Finanza e ed e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_3
per la riscossione degli stessi finanziamenti oggetto dell'attuale contesa.
[...]
Più in particolare, la sentenza n. 1730/2017 si riferisce al finanziamento derivante dal progetto
I.so.la. “Operatori di vigilanza ambientale” (cod. Uff. 335874 ed atto di concessione n. 485 del
12.06.2008), mentre la sentenza n. 1732/2017 ha ad oggetto il credito derivante dal progetto denominato “Operatore Bonifica sulle Coste” (cod. Uff. n. 335896, atto di concessione n. 486 del
12.06.2008).
L'identità di petitum e di causa petendi tra i predetti due giudizi ed il presente, sostenuta dalla non risulta oggetto di specifica doglianza da parte del che nell'atto di Controparte_1 Pt_1 appello si è limitato a contestare l'ammissibilità dell'eccezione di giudicato esterno, ribadendo la tardività della documentazione a suo supporto e ponendo l'accento sulla presunta incongruenza delle risultanze probatorie e delle valutazioni rese nel corso dei precedenti giudizi.
Pertanto, per il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., deve ritenersi pacifica e quindi provata l'identità tra i crediti oggetto della presente causa e quelli oggetto delle due sentenze definitive del Tribunale di Napoli sopra richiamate.
Alla luce delle predette argomentazioni l'appello proposto da deve essere Parte_2 rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
L'esistenza del vincolo del giudicato rende superfluo valutare gli ulteriori motivi di impugnazione.
4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della domanda (€ 601.163,48), determinandosi il compenso in complessivi €
16.500,00, oltre spese generali ed ulteriori accessori se dovuti.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4783/2020 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio liquidate in € 16.500,00 per compenso ed € 2.475,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro AT MO
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