CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
all'udienza del 25/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3158/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. MONTESARCHIO Parte_1
PASQUALE e LIVIERA ZUGIANI GENNARO
Appellante
Contro
, Controparte_1
Appellata
ha pronunziato la presente SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10084 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto, Parte_1 chiedendone la riforma.
Alla odierna udienza fissata per il 25.3.2025, alla quale nessuno è comparso, la Corte ha assunto la causa in decisione.
Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre, in via pregiudiziale e preliminare rispetto ad ogni altra statuizione, la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
Stabilisce la Suprema Corte che “Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato” (Cass. sent. n. 17368 del 2018).
“Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
Va, dunque, dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione della parte appellata, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
-Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-Nulla per le spese;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 25/03/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
all'udienza del 25/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3158/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. MONTESARCHIO Parte_1
PASQUALE e LIVIERA ZUGIANI GENNARO
Appellante
Contro
, Controparte_1
Appellata
ha pronunziato la presente SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10084 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto, Parte_1 chiedendone la riforma.
Alla odierna udienza fissata per il 25.3.2025, alla quale nessuno è comparso, la Corte ha assunto la causa in decisione.
Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre, in via pregiudiziale e preliminare rispetto ad ogni altra statuizione, la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
Stabilisce la Suprema Corte che “Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato” (Cass. sent. n. 17368 del 2018).
“Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
Va, dunque, dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione della parte appellata, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
-Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-Nulla per le spese;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 25/03/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca