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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10240 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 14.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n° 36534/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusto mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
[...] art.417 bis dai propri funzionari Avv.ti Alessandra Molfese ed Emilia Principe, elettivamente domiciliato l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - RESISTENTE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative alle differenze retributive corrisposte per gli anni precedenti a quello di effettivo pagamento
– condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente del convenuto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2014 con qualifica professionale CP_1 di docente laureato di scuola secondaria di II grado, in servizio presso l'ITIS “ di CP_2
Roma, esposto che con sentenza n.7363/22 del Tribunale di Roma, era stato dichiarato il suo diritto ad essere collocata nella corretta fascia stipendiale tenuto conto della corretta anzianità di servizio ed il condannato, con riferimento agli anni dal 2016 al 2021, al pagamento delle differenze CP_3 derivanti dal corretto inquadramento nella misura di €6.089,47, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione con cedolino stipendiale di marzo 2023 emergeva come il convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute previdenziali pari CP_4
a €679,08 liquidando così una somma netta di €5.410,44, in luogo di quella effettivamente dovuta pari al lordo di €6.089,47, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art.2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L. n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo: “DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €679,08 - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €679,08 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D.
Lgs. n. 241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €679,08 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, con vittoria di spese.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo CP_1 in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in favore del CP_1 [...]
(materialmente tenuto all'erogazione delle somme richieste), il difetto di giurisdizione Controparte_5 del Tribunale adito e l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda.
Non necessitando di istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Eccezione preliminari
1.1.Sul difetto di giurisdizione del giudice adito
Ha sostenuto il dicastero in comparsa che invocando parte ricorrente la piena ed integrale esecuzione di sentenza emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma che vedeva il CP_1 condannato al versamento di somme in suo favore, avrebbe dovuto avviare un apposito giudizio di ottemperanza, fisiologicamente e normativamente deputato alla gestione del contenzioso inerente l'omessa od inesatta esecuzione delle sentenze passate in giudicato da parte della Pubblica
Amministrazione, così correttamente incardinando la lite innanzi all'Autorità Giudiziaria
Amministrativa.
L'eccezione è priva di fondamento. Il Giudizio di ottemperanza, come noto, ha a che fare con la fase esecutiva del disposto di una sentenza passata in giudicato in ipotesi di inadempimento della P.A. ad un obbligo di facere. Nella presente fattispecie invece le parti controvertono non in merito all'adempimento di un obbligo oggetto di condanna in sentenza ma riguardo all'ulteriore e diverso accertamento riferito alla sussistenza di un obbligo contributivo in capo alla ricorrente susseguente alla statuizione già intervenuta, cui il sostiene, in senso contrario, di aver dato corretta esecuzione. In altre parole, non si tratta, CP_1 semplicemente, di dare esecuzione ad un ordine già chiaramente individuato in tutti i suoi elementi nel giudizio conclusosi con sentenza n.7363/22 ma di chiarire, con sentenza che implica un nuovo accertamento, se sulla somma già ivi oggetto di condanna, sia legittimo o meno operate delle trattenute previdenziali.
1.2.Sul ne bis in idem
Quanto sopra chiarito evidenzia come sia del tutto infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
Come noto “il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007)...." (cfr. Tribunale di Termini
Imerese, Sentenza n. 1272/2023 del 23-11-2023).
Come sopra evidenziato, invece, il ricorso in esame concerne un oggetto distinto da quello definito con la precedente decisione.
1.3.Sulla carenza di legittimazione passiva
In consonanza con altre decisioni di questo Tribunale (v. sent. n. 4279/2014 o n. 12401/2014 ) si ricorda che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale ordinatore secondario di spesa, è tenuto unicamente ad applicare quanto disposto dall'amministrazione di appartenenza del lavoratore, mentre non ha alcuna competenza nella determinazione del trattamento economico a questi spettante. Nel contesto generale della contabilità di Stato, infatti, il pagamento costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione delle spese, che può realizzarsi, tra l'altro, mediante il ed. "ruolo di spese fisse" (quali ad esempio quelle per stipendi e pensioni), tramite il quale la Tesoreria dello Stato, facente capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvede ad una erogazione di denaro in favore del creditore che estingue l'obbligazione pecuniaria contratta da altra Amministrazione dello
Stato. Orbene, siccome è pacifico inter partes che la ricorrente, nel citato periodo, era rimasta formalmente alle dipendenze del , è senza dubbio corretta la scelta di Controparte_1 richiedere a quest'ultimo, quale unico legittimato passivo, il pagamento delle spettanze a titolo di ex indennità integrativa speciale, nonché delle somme richieste con il ricorso.
In senso conforme v. pure l'ordinanza n. 5819 del 3.3.2021 della Corte di Cassazione, e la sentenza n.4341 del 2.12.2021 della Corte d'Appello di Roma.
2. Nel merito
2.1. Ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi previdenziali, che, in applicazione degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, ragione per cui il credito retributivo di quest'ultimo dev'essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Tempestività del versamento, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (Cass. 22379/2015), sicchè in ipotesi di ritardo nell'adempimento il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico
“con la conseguenza che «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (così in motivazione
Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 conforme a Sez. L., Sentenza n. 25956 del 31/10/2017).
2.2. Nel caso di specie certamente l'adempimento nella misura netta di € 5.410,44 operato con versamento nel mese di marzo 2023, è avvenuto tardivamente poiché in esecuzione di sentenza n.7363/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 20.9.2022, con la quale era stato dichiarato il diritto della ricorrente ad essere collocata nella corretta fascia stipendiale tenuto conto nel conteggio dell'anzianità degli anni di servizio svolti presso la scuola primaria con riferimento agli anni dal 2016 sino ad aprile 2021. Ne consegue che i contributi a carico del lavoratore sono divenuti parte della retribuzione al medesimo spettante.
2.3. In merito al quantum oggetto di domanda occorre rilevare che il prospetto di liquidazione della somma e di quantificazione della trattenuta pari ad €679,08 allegato al ricorso non distingueva tra quota a carico del lavoratore, come tale illegittimamente trattenuta, e quota a carico del datore di lavoro (vedi prospetto allegato). Parte ricorrente ha per altro successivamente prodotto agli atti chiarimenti offerti dalla la quale ha chiarito che l'indicata somma si riferisce Controparte_6 alla “sola quota parte dei contributi a carico del lavoratore”. La quantificazione del dovuto per come operata appare quindi corretta. 2.4. Sull'indicata somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo, esclusa, ex art.22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n.724, la rivalutazione monetaria attesa la natura pubblica dell'ente debitore. Ed infatti, come chiarito dalle sentenze di legittimità sopra riportate, la quota contributiva che un tempo era a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e, come tale, ad essa si deve applicare il regime degli accessori proprio dell'obbligazione retributiva. Sul punto appare utile riportare recente pronunciamento del giudice di legittimità che ha ribadito come “Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo” (Corte di Cassazione, sez.
Lavoro, sentenza n. 13624/20; depositata il 2 luglio).
3. Compensi di lite
I compensi di lite sono posti a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il diritto della ricorrente al pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione convenuta nella misura di €.679,08 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, alla restituzione in suo favore dell'indicata Controparte_1 CP_7 somma illegittimamente trattenuta oltre interessi legali come per legge;
condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione a controparte CP_1 dei compensi di lite liquidati in complessivi €350,00, da distrarsi.
Roma, il 14.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 14.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n° 36534/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusto mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
[...] art.417 bis dai propri funzionari Avv.ti Alessandra Molfese ed Emilia Principe, elettivamente domiciliato l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - RESISTENTE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative alle differenze retributive corrisposte per gli anni precedenti a quello di effettivo pagamento
– condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente del convenuto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2014 con qualifica professionale CP_1 di docente laureato di scuola secondaria di II grado, in servizio presso l'ITIS “ di CP_2
Roma, esposto che con sentenza n.7363/22 del Tribunale di Roma, era stato dichiarato il suo diritto ad essere collocata nella corretta fascia stipendiale tenuto conto della corretta anzianità di servizio ed il condannato, con riferimento agli anni dal 2016 al 2021, al pagamento delle differenze CP_3 derivanti dal corretto inquadramento nella misura di €6.089,47, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione con cedolino stipendiale di marzo 2023 emergeva come il convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute previdenziali pari CP_4
a €679,08 liquidando così una somma netta di €5.410,44, in luogo di quella effettivamente dovuta pari al lordo di €6.089,47, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art.2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L. n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo: “DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €679,08 - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €679,08 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D.
Lgs. n. 241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €679,08 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, con vittoria di spese.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo CP_1 in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in favore del CP_1 [...]
(materialmente tenuto all'erogazione delle somme richieste), il difetto di giurisdizione Controparte_5 del Tribunale adito e l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda.
Non necessitando di istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Eccezione preliminari
1.1.Sul difetto di giurisdizione del giudice adito
Ha sostenuto il dicastero in comparsa che invocando parte ricorrente la piena ed integrale esecuzione di sentenza emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma che vedeva il CP_1 condannato al versamento di somme in suo favore, avrebbe dovuto avviare un apposito giudizio di ottemperanza, fisiologicamente e normativamente deputato alla gestione del contenzioso inerente l'omessa od inesatta esecuzione delle sentenze passate in giudicato da parte della Pubblica
Amministrazione, così correttamente incardinando la lite innanzi all'Autorità Giudiziaria
Amministrativa.
L'eccezione è priva di fondamento. Il Giudizio di ottemperanza, come noto, ha a che fare con la fase esecutiva del disposto di una sentenza passata in giudicato in ipotesi di inadempimento della P.A. ad un obbligo di facere. Nella presente fattispecie invece le parti controvertono non in merito all'adempimento di un obbligo oggetto di condanna in sentenza ma riguardo all'ulteriore e diverso accertamento riferito alla sussistenza di un obbligo contributivo in capo alla ricorrente susseguente alla statuizione già intervenuta, cui il sostiene, in senso contrario, di aver dato corretta esecuzione. In altre parole, non si tratta, CP_1 semplicemente, di dare esecuzione ad un ordine già chiaramente individuato in tutti i suoi elementi nel giudizio conclusosi con sentenza n.7363/22 ma di chiarire, con sentenza che implica un nuovo accertamento, se sulla somma già ivi oggetto di condanna, sia legittimo o meno operate delle trattenute previdenziali.
1.2.Sul ne bis in idem
Quanto sopra chiarito evidenzia come sia del tutto infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
Come noto “il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007)...." (cfr. Tribunale di Termini
Imerese, Sentenza n. 1272/2023 del 23-11-2023).
Come sopra evidenziato, invece, il ricorso in esame concerne un oggetto distinto da quello definito con la precedente decisione.
1.3.Sulla carenza di legittimazione passiva
In consonanza con altre decisioni di questo Tribunale (v. sent. n. 4279/2014 o n. 12401/2014 ) si ricorda che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale ordinatore secondario di spesa, è tenuto unicamente ad applicare quanto disposto dall'amministrazione di appartenenza del lavoratore, mentre non ha alcuna competenza nella determinazione del trattamento economico a questi spettante. Nel contesto generale della contabilità di Stato, infatti, il pagamento costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione delle spese, che può realizzarsi, tra l'altro, mediante il ed. "ruolo di spese fisse" (quali ad esempio quelle per stipendi e pensioni), tramite il quale la Tesoreria dello Stato, facente capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvede ad una erogazione di denaro in favore del creditore che estingue l'obbligazione pecuniaria contratta da altra Amministrazione dello
Stato. Orbene, siccome è pacifico inter partes che la ricorrente, nel citato periodo, era rimasta formalmente alle dipendenze del , è senza dubbio corretta la scelta di Controparte_1 richiedere a quest'ultimo, quale unico legittimato passivo, il pagamento delle spettanze a titolo di ex indennità integrativa speciale, nonché delle somme richieste con il ricorso.
In senso conforme v. pure l'ordinanza n. 5819 del 3.3.2021 della Corte di Cassazione, e la sentenza n.4341 del 2.12.2021 della Corte d'Appello di Roma.
2. Nel merito
2.1. Ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi previdenziali, che, in applicazione degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, ragione per cui il credito retributivo di quest'ultimo dev'essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Tempestività del versamento, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (Cass. 22379/2015), sicchè in ipotesi di ritardo nell'adempimento il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico
“con la conseguenza che «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (così in motivazione
Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 conforme a Sez. L., Sentenza n. 25956 del 31/10/2017).
2.2. Nel caso di specie certamente l'adempimento nella misura netta di € 5.410,44 operato con versamento nel mese di marzo 2023, è avvenuto tardivamente poiché in esecuzione di sentenza n.7363/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 20.9.2022, con la quale era stato dichiarato il diritto della ricorrente ad essere collocata nella corretta fascia stipendiale tenuto conto nel conteggio dell'anzianità degli anni di servizio svolti presso la scuola primaria con riferimento agli anni dal 2016 sino ad aprile 2021. Ne consegue che i contributi a carico del lavoratore sono divenuti parte della retribuzione al medesimo spettante.
2.3. In merito al quantum oggetto di domanda occorre rilevare che il prospetto di liquidazione della somma e di quantificazione della trattenuta pari ad €679,08 allegato al ricorso non distingueva tra quota a carico del lavoratore, come tale illegittimamente trattenuta, e quota a carico del datore di lavoro (vedi prospetto allegato). Parte ricorrente ha per altro successivamente prodotto agli atti chiarimenti offerti dalla la quale ha chiarito che l'indicata somma si riferisce Controparte_6 alla “sola quota parte dei contributi a carico del lavoratore”. La quantificazione del dovuto per come operata appare quindi corretta. 2.4. Sull'indicata somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo, esclusa, ex art.22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n.724, la rivalutazione monetaria attesa la natura pubblica dell'ente debitore. Ed infatti, come chiarito dalle sentenze di legittimità sopra riportate, la quota contributiva che un tempo era a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e, come tale, ad essa si deve applicare il regime degli accessori proprio dell'obbligazione retributiva. Sul punto appare utile riportare recente pronunciamento del giudice di legittimità che ha ribadito come “Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo” (Corte di Cassazione, sez.
Lavoro, sentenza n. 13624/20; depositata il 2 luglio).
3. Compensi di lite
I compensi di lite sono posti a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il diritto della ricorrente al pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione convenuta nella misura di €.679,08 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, alla restituzione in suo favore dell'indicata Controparte_1 CP_7 somma illegittimamente trattenuta oltre interessi legali come per legge;
condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione a controparte CP_1 dei compensi di lite liquidati in complessivi €350,00, da distrarsi.
Roma, il 14.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari