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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2061 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Vanessa Cardamone, presso il cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), alla Via
S. Bernadette n. 7 è elettivamente domiciliata;
-OPPONENTE-
E
, c.f. nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Lamezia Terme (CZ), alla via S. Bernadette n. 19;
-OPPOSTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2019, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale il sig. gli intimava il pagamento della somma di euro 35.567,52, oltre CP_1
INARCASSA, IVA come per legge, interessi come da domanda e spese legali.
1 Deduceva l'opponente: a) la prescrizione presuntiva del credito professionale;
b) la prescrizione decennale del credito vantato da controparte;
c) il difetto di prova scritta del credito ex adverso vantato.
Concludeva, quindi, come in atti.
Veniva dichiarata la contumacia di parte opposta, non costituitasi in giudizio.
Svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 21.01.2025, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare opportuno precisare brevemente i fatti di causa.
Il sig. , in sede monitoria, deduceva che in data 02.01.2005 la sig.ra CP_1 Pt_1
[...
gli conferì l'incarico professionale di redigere un “progetto esecutivo per la edificazione di una scuola materna nell'ambito del terreno di proprietà (della stessa opponente) adiacente alla locale caserma dei Carabinieri, in via del Mare del Comune di
Lamezia Terme” e, successivamente, in data 09.07.2015, quello di redigere un “progetto esecutivo per la edificazione di un fabbricato destinato a residenza e studi professionali”.
Dunque, ritenendo di essere creditore, nei confronti dell'opponente, della somma di euro
35.567,52 oltre INARCASSA e Iva come per legge, a titolo di compensi per prestazioni professionali, esperito ogni tentativo di bonario componimento, avendo già provveduto, invano, a diffidare e mettere in mora l'opponente, adiva il Tribunale di Lamezia Terme, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo presupposto all'odierna opposizione.
Avverso tale decreto viene spiegata l'odierna opposizione.
In particolare, deduce l'opponente a) la prescrizione presuntiva del credito professionale;
b) la prescrizione decennale del credito vantato da controparte;
c) il difetto di prova scritta del credito ex adverso vantato.
2. Così chiariti, seppur brevemente, i fatti di causa, è possibile esaminare le eccezioni di prescrizione spiegate da parte opponente.
2.1. Eccepisce l'opponente la prescrizione presuntiva del credito professionale vantato da parte opposta, ex art. 2956, c. 1, lett. 2, c.c.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Come è noto, la c.d. “prescrizione presuntiva” consiste in una ipotesi di presunzione legale, qualificata, da dottrina e giurisprudenza, talvolta come presunzione iuris tantum a “limitata
2 possibilità di prova contraria” (potendo il creditore avvalersi esclusivamente del giuramento decisorio o della spontanea ammissione del debitore) ovvero quale presunzione mista, con riferimento al dato testuale di cui agli artt. 2959 e 2960 c.c..
Da tale istituto, quanto all'onere probatorio, deriva che il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore, invece, ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione (avente carattere confessorio), fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
La prescrizione presuntiva ha natura e disciplina radicalmente diversa, rispetto alla prescrizione estintiva.
Infatti, quest'ultima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e ciò al fine di perseguire l'insopprimibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici;
la prescrizione presuntiva, invece, muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa.
La peculiarità dell'istituto, ispirata da un principio di favor debitoris, è sottesa al più generale principio di certezza del diritto, al fine di assicurare al debitore la possibilità di provare, anche a distanza di molto tempo, l'adempimento di un debito relativo al compenso di determinate prestazioni.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, proprio da tale peculiarità deriva che la proposizione di detta eccezione sia ontologicamente inconciliabile con qualsivoglia deduzione in ordine all'insussistenza dell'obbligazione di cui si contesta l'esistenza (cfr. Cass. Civ. n. 26986/2013).
In sostanza, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento vale come ammissione della mancata estinzione di essa.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente come le doglianze di parte opponente in ordine alla insussistenza, nel merito, dei requisiti sottesi all'emanazione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. pagg. 3, 4, 5 e 6 atto di citazione in opposizione) non possano che determinare il rigetto della suddetta eccezione.
2.2. L'eccezione di prescrizione decennale del credito professionale è inammissibile.
Si è già esaminata, in precedenza, la differenza tra la prescrizione c.d. presuntiva e la prescrizione estintiva.
3 Da ciò deriva, sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'incompatibilità logica tra prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, che si fondano, rispettivamente, la prima su una presunzione di pagamento e la seconda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione, non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 3443/2005;
Cass. Civ. n. 7510/1991).
Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, dalla contemporanea proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva non può che derivare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione decennale del credito professionale.
3. Quanto al merito della controversia, le doglianze di parte opponente sono fondate e meritano accoglimento per i seguenti motivi.
Lamenta l'opponente che in sede monitoria è stato allegato in atti un documento, denominato “convenzione”, in virtù del quale parte opposta avrebbe ritenuto di offrire la prova per iscritto di un contratto di prestazione professionale concluso tra le parti.
Tuttavia, deduce sempre l'opponente, che detto documento non possa ritenersi contratto e neppure lettera di incarico, difettando di elementi essenziali nonché della sottoscrizione dei contraenti.
In particolare: a) non vi è infatti la firma di accettazione dell'incarico da parte del;
CP_1
b) non individua l'oggetto dell'incarico, non emergendo alcuna descrizione dell'opera o del servizio richiesto;
c) non è indicato il corrispettivo, i tempi e le modalità di pagamento, operando un generico richiamo alle tariffe professionali vigenti.
La doglianza è fondata.
Dalla semplice disamina di tali documenti, non appare proprio possibile ritenerli quali conclusivi di un regolamento negoziale.
In particolare, non è dato desumere se, in concreto, sia stato effettivamente raggiunto un accordo tra le parti, posto che il documento non è controfirmato da tutte e due le parti.
Inoltre, il medesimo documento è formulato in termini talmente generici da non poter assurgere, in nessun modo, ad un grado di certezza tale da determinare l'esistenza di vincoli negoziali tra le parti.
Infatti, non emerge alcuna indicazione sui dettagli relativi alla descrizione dell'opera o dei servizi in concreto richiesti al professionista, nonché manca l'indicazione del corrispettivo, dei tempi di consegna e dei termini e delle modalità di pagamento.
Dunque, facendo applicazione al caso di specie del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “è nullo il contratto in caso di genericità della causale” (cfr.
4 Cass. Civ. ordinanza n. 23921/2019 del 25 settembre 2019, avente ad oggetto un contratto di somministrazione, ma i cui principi risultano essere applicabili anche al caso di specie).
Inoltre, anche voler ritenere il documento de quo un accordo-quadro, da integrarsi con successivi negozi, esso è nullo in quanto, come già evidenziato, la costante giurisprudenza ritiene necessaria, ai fini di validità del negozio, la sottoscrizione di entrambe le parti (cfr.
Cass. Civ. n. 9331/2024).
In via ulteriore, con riferimento al documento recante la data del 27/6/2015, anch'esso allegato in sede monitoria, parte opponente ha espressamente disconosciuto la propria sottoscrizione.
In seguito a disconoscimento, la parte che intende avvalersi del documento deve richiederne la verificazione;
tuttavia, ciò non può accadere nel presente giudizio, vista la contumacia di parte opposta.
Da tutto ciò ne deriva il difetto di prova del credito posto alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue l'accoglimento delle doglianze dell'opponente e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
4. La contumacia di parte opposta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 2061/2019, pendente tra -opponente- contro ogni Parte_1 Controparte_2
altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 444/2019 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme in data 11.09.2019 e depositato in data 16.09.2019;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 24.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2061 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Vanessa Cardamone, presso il cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), alla Via
S. Bernadette n. 7 è elettivamente domiciliata;
-OPPONENTE-
E
, c.f. nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Lamezia Terme (CZ), alla via S. Bernadette n. 19;
-OPPOSTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2019, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale il sig. gli intimava il pagamento della somma di euro 35.567,52, oltre CP_1
INARCASSA, IVA come per legge, interessi come da domanda e spese legali.
1 Deduceva l'opponente: a) la prescrizione presuntiva del credito professionale;
b) la prescrizione decennale del credito vantato da controparte;
c) il difetto di prova scritta del credito ex adverso vantato.
Concludeva, quindi, come in atti.
Veniva dichiarata la contumacia di parte opposta, non costituitasi in giudizio.
Svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 21.01.2025, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare opportuno precisare brevemente i fatti di causa.
Il sig. , in sede monitoria, deduceva che in data 02.01.2005 la sig.ra CP_1 Pt_1
[...
gli conferì l'incarico professionale di redigere un “progetto esecutivo per la edificazione di una scuola materna nell'ambito del terreno di proprietà (della stessa opponente) adiacente alla locale caserma dei Carabinieri, in via del Mare del Comune di
Lamezia Terme” e, successivamente, in data 09.07.2015, quello di redigere un “progetto esecutivo per la edificazione di un fabbricato destinato a residenza e studi professionali”.
Dunque, ritenendo di essere creditore, nei confronti dell'opponente, della somma di euro
35.567,52 oltre INARCASSA e Iva come per legge, a titolo di compensi per prestazioni professionali, esperito ogni tentativo di bonario componimento, avendo già provveduto, invano, a diffidare e mettere in mora l'opponente, adiva il Tribunale di Lamezia Terme, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo presupposto all'odierna opposizione.
Avverso tale decreto viene spiegata l'odierna opposizione.
In particolare, deduce l'opponente a) la prescrizione presuntiva del credito professionale;
b) la prescrizione decennale del credito vantato da controparte;
c) il difetto di prova scritta del credito ex adverso vantato.
2. Così chiariti, seppur brevemente, i fatti di causa, è possibile esaminare le eccezioni di prescrizione spiegate da parte opponente.
2.1. Eccepisce l'opponente la prescrizione presuntiva del credito professionale vantato da parte opposta, ex art. 2956, c. 1, lett. 2, c.c.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Come è noto, la c.d. “prescrizione presuntiva” consiste in una ipotesi di presunzione legale, qualificata, da dottrina e giurisprudenza, talvolta come presunzione iuris tantum a “limitata
2 possibilità di prova contraria” (potendo il creditore avvalersi esclusivamente del giuramento decisorio o della spontanea ammissione del debitore) ovvero quale presunzione mista, con riferimento al dato testuale di cui agli artt. 2959 e 2960 c.c..
Da tale istituto, quanto all'onere probatorio, deriva che il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore, invece, ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione (avente carattere confessorio), fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
La prescrizione presuntiva ha natura e disciplina radicalmente diversa, rispetto alla prescrizione estintiva.
Infatti, quest'ultima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e ciò al fine di perseguire l'insopprimibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici;
la prescrizione presuntiva, invece, muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa.
La peculiarità dell'istituto, ispirata da un principio di favor debitoris, è sottesa al più generale principio di certezza del diritto, al fine di assicurare al debitore la possibilità di provare, anche a distanza di molto tempo, l'adempimento di un debito relativo al compenso di determinate prestazioni.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, proprio da tale peculiarità deriva che la proposizione di detta eccezione sia ontologicamente inconciliabile con qualsivoglia deduzione in ordine all'insussistenza dell'obbligazione di cui si contesta l'esistenza (cfr. Cass. Civ. n. 26986/2013).
In sostanza, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento vale come ammissione della mancata estinzione di essa.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente come le doglianze di parte opponente in ordine alla insussistenza, nel merito, dei requisiti sottesi all'emanazione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. pagg. 3, 4, 5 e 6 atto di citazione in opposizione) non possano che determinare il rigetto della suddetta eccezione.
2.2. L'eccezione di prescrizione decennale del credito professionale è inammissibile.
Si è già esaminata, in precedenza, la differenza tra la prescrizione c.d. presuntiva e la prescrizione estintiva.
3 Da ciò deriva, sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'incompatibilità logica tra prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, che si fondano, rispettivamente, la prima su una presunzione di pagamento e la seconda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione, non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 3443/2005;
Cass. Civ. n. 7510/1991).
Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, dalla contemporanea proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva non può che derivare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione decennale del credito professionale.
3. Quanto al merito della controversia, le doglianze di parte opponente sono fondate e meritano accoglimento per i seguenti motivi.
Lamenta l'opponente che in sede monitoria è stato allegato in atti un documento, denominato “convenzione”, in virtù del quale parte opposta avrebbe ritenuto di offrire la prova per iscritto di un contratto di prestazione professionale concluso tra le parti.
Tuttavia, deduce sempre l'opponente, che detto documento non possa ritenersi contratto e neppure lettera di incarico, difettando di elementi essenziali nonché della sottoscrizione dei contraenti.
In particolare: a) non vi è infatti la firma di accettazione dell'incarico da parte del;
CP_1
b) non individua l'oggetto dell'incarico, non emergendo alcuna descrizione dell'opera o del servizio richiesto;
c) non è indicato il corrispettivo, i tempi e le modalità di pagamento, operando un generico richiamo alle tariffe professionali vigenti.
La doglianza è fondata.
Dalla semplice disamina di tali documenti, non appare proprio possibile ritenerli quali conclusivi di un regolamento negoziale.
In particolare, non è dato desumere se, in concreto, sia stato effettivamente raggiunto un accordo tra le parti, posto che il documento non è controfirmato da tutte e due le parti.
Inoltre, il medesimo documento è formulato in termini talmente generici da non poter assurgere, in nessun modo, ad un grado di certezza tale da determinare l'esistenza di vincoli negoziali tra le parti.
Infatti, non emerge alcuna indicazione sui dettagli relativi alla descrizione dell'opera o dei servizi in concreto richiesti al professionista, nonché manca l'indicazione del corrispettivo, dei tempi di consegna e dei termini e delle modalità di pagamento.
Dunque, facendo applicazione al caso di specie del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “è nullo il contratto in caso di genericità della causale” (cfr.
4 Cass. Civ. ordinanza n. 23921/2019 del 25 settembre 2019, avente ad oggetto un contratto di somministrazione, ma i cui principi risultano essere applicabili anche al caso di specie).
Inoltre, anche voler ritenere il documento de quo un accordo-quadro, da integrarsi con successivi negozi, esso è nullo in quanto, come già evidenziato, la costante giurisprudenza ritiene necessaria, ai fini di validità del negozio, la sottoscrizione di entrambe le parti (cfr.
Cass. Civ. n. 9331/2024).
In via ulteriore, con riferimento al documento recante la data del 27/6/2015, anch'esso allegato in sede monitoria, parte opponente ha espressamente disconosciuto la propria sottoscrizione.
In seguito a disconoscimento, la parte che intende avvalersi del documento deve richiederne la verificazione;
tuttavia, ciò non può accadere nel presente giudizio, vista la contumacia di parte opposta.
Da tutto ciò ne deriva il difetto di prova del credito posto alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue l'accoglimento delle doglianze dell'opponente e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
4. La contumacia di parte opposta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 2061/2019, pendente tra -opponente- contro ogni Parte_1 Controparte_2
altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 444/2019 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme in data 11.09.2019 e depositato in data 16.09.2019;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 24.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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