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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Sig.ri Magistrati:
1. dr Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.4.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3243/2023 del ruolo generale lavoro vertente
T R A
nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1 alla strada Prov. Montagna Spaccata n.564 int. 1 p.1 C.F. C.F._1 rapp.to e difeso giusta giusto mandato rilasciato in prime cure ed in calce al presente atto dall'avv. Arcangelo Zampella C.F. unitamente C.F._2 all'avv. Alessandro Zampella C.F. C.F. ed elett.te dom.to C.F._3 presso il suo studio in Caivano al Corso Umberto n. 321 PEC FAX 0818317737 Email_1
Appellante-
E
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t.,
NONCHE' in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_2 rappresentate pt. ,
Appellate -non costituite
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di RE IA n° 965/2023 del 29.06.2023 depositata in cancelleria in data 29.06.2023 non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ex 414 cpc depositato in data 8/4/2022, adiva il Parte_1
Tribunale di RE IA , in funzione di giudice del lavoro , rivendicando il suo diritto al passaggio dalla posizione parametrale 4B) a quella 4A) a decorrere dal 28 marzo 2019, con conseguente condanna dell' - originariamente Pt_2 convenuta -al pagamento della somma di euro 2.591,30, oltre accessori come per legge. Chiedeva altresì la condanna della medesima resistente al pagamento delle somme a lui dovute a titolo di “premio di presenza giornaliera”, di cui all'accordo in data 18 marzo 2021, in riferimento al periodo giugno/agosto 2021, calcolate in ragione di euro 496,00; il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la contestando le pretese avverse di cui chiedeva il CP_1 rigetto. Autorizzata la chiamata in giudizio della (su richiesta della Controparte_2
, il Tribunale adito ,con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva per CP_1 quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condannava la e la CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp. p.t., in solido fra loro, al CP_2 pagamento in favore di di € 288,00, a titolo di pagamento del Parte_1
“premio di presenza giornaliera al lavoro” per i mesi di giugno e luglio 2021 oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo, con compensazione delle spese.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello la parte appellante in epigrafe indicata , con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.12.2023,
deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che parte ricorrente non avesse dato prova del diritto ad essere inquadrato sin dalla costituzione del rapporto con la società convenuta CP_1
,nel livello 4 posizione parametrale A, ossia dal 28.3.2019 , sussistendo
[...] invece tutti presupposti di cui degli art 6 e 15 commi 11 e segg del CCNL Igiene Ambientale Fise Asso Ambiente , applicato dalla società e come documentato dalle buste paga prodotte in primo grado. Ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto tardiva l'ulteriore produzione documentale relative alle buste paga , alla luce dei principi granitici affermati dalla S. C in ordine all'acquisizione , anche d'ufficio, di prove indispensabili ai fini del decidere. Chiedeva pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
in subordine chiedeva in caso in cui si ritenesse maturato il diritto al passaggio parametrale 4A dal 01.07.2016, l'autorizzazione a riformulare i conteggi dal 01.07.2021, tenendo conto della predetta diversa retrodatazione;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 27.11.2024 per la prima udienza di discussione del 28.11.2024, parte appellante chiedeva termine per la rinotifica dell'atto di appello alle odierne parti appellate .
La Corte, in accoglimento della richiesta , con ordinanza collegiale del 28.11.2024 autorizzava l'appellante alla rinotifica, rinviando la causa all'odierna udienza per il deposito dell'appello ritualmente notificato. Indi , a tale udienza , nell'inerzia di parte appellante, la causa veniva riservata in decisione.
La causa deve decidersi in rito, con una declaratoria di improcedibilità dell'appello, vertendosi in ipotesi di inesistenza della notificazione, non avendo parte appellante giammai provveduto a comprovare la rituale notifica del gravame alle parti appellate . Già le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 20604 del 30-7- 2008 hanno ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, il Supremo Collegio con la sentenza citata n. 2604/2008 ha richiamato il principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza - giuridica o di fatto - della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla. In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa. Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.“. Osserva il Collegio che, attesa la perentorietà del termine per provvedere alla notifica della impugnazione, la parte gravata di tale onere deve usare la ordinaria diligenza e attivarsi in tempo rispetto alla data di udienza al fine di completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge, anche allo scopo di evitare inutili rinvii ed un' abnorme dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con i principi stabiliti dal nuovo art. 111 comma 1° della Carta Costituzionale.
Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. n. 4342 del 23/02/2010 secondo la quale “il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ.”.
Detti principi sono stati ribaditi più di recente da Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, 13394 del 28 aprile 2022; Cass. n. 42003/2021.
In particolare in relazione all'inesistenza della notificazione, le Sezioni Unite con sentenza n. 13394 del 28 aprile 2022 citata, nel richiamare il principio già enunciato da Cass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916, hanno addirittura ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. neppure nell'ipotesi di tentata notifica ossia in cui «l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
La Corte Suprema ha precisato che la fattispecie legale minima della notificazione, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento», sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ..
Nel caso di specie, parte appellante non ha mai documentato di aver ritualmente notificato il gravame alle parti appellate, nonostante sia stata autorizzata alla rinotifica del gravame;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultime si siano costituite in giudizio. Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle appellate, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Per tali ragioni deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame. In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli il 10.4.2025
Il Cons. est. rel Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Sig.ri Magistrati:
1. dr Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.4.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3243/2023 del ruolo generale lavoro vertente
T R A
nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1 alla strada Prov. Montagna Spaccata n.564 int. 1 p.1 C.F. C.F._1 rapp.to e difeso giusta giusto mandato rilasciato in prime cure ed in calce al presente atto dall'avv. Arcangelo Zampella C.F. unitamente C.F._2 all'avv. Alessandro Zampella C.F. C.F. ed elett.te dom.to C.F._3 presso il suo studio in Caivano al Corso Umberto n. 321 PEC FAX 0818317737 Email_1
Appellante-
E
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t.,
NONCHE' in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_2 rappresentate pt. ,
Appellate -non costituite
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di RE IA n° 965/2023 del 29.06.2023 depositata in cancelleria in data 29.06.2023 non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ex 414 cpc depositato in data 8/4/2022, adiva il Parte_1
Tribunale di RE IA , in funzione di giudice del lavoro , rivendicando il suo diritto al passaggio dalla posizione parametrale 4B) a quella 4A) a decorrere dal 28 marzo 2019, con conseguente condanna dell' - originariamente Pt_2 convenuta -al pagamento della somma di euro 2.591,30, oltre accessori come per legge. Chiedeva altresì la condanna della medesima resistente al pagamento delle somme a lui dovute a titolo di “premio di presenza giornaliera”, di cui all'accordo in data 18 marzo 2021, in riferimento al periodo giugno/agosto 2021, calcolate in ragione di euro 496,00; il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la contestando le pretese avverse di cui chiedeva il CP_1 rigetto. Autorizzata la chiamata in giudizio della (su richiesta della Controparte_2
, il Tribunale adito ,con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva per CP_1 quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condannava la e la CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp. p.t., in solido fra loro, al CP_2 pagamento in favore di di € 288,00, a titolo di pagamento del Parte_1
“premio di presenza giornaliera al lavoro” per i mesi di giugno e luglio 2021 oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo, con compensazione delle spese.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello la parte appellante in epigrafe indicata , con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.12.2023,
deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che parte ricorrente non avesse dato prova del diritto ad essere inquadrato sin dalla costituzione del rapporto con la società convenuta CP_1
,nel livello 4 posizione parametrale A, ossia dal 28.3.2019 , sussistendo
[...] invece tutti presupposti di cui degli art 6 e 15 commi 11 e segg del CCNL Igiene Ambientale Fise Asso Ambiente , applicato dalla società e come documentato dalle buste paga prodotte in primo grado. Ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto tardiva l'ulteriore produzione documentale relative alle buste paga , alla luce dei principi granitici affermati dalla S. C in ordine all'acquisizione , anche d'ufficio, di prove indispensabili ai fini del decidere. Chiedeva pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
in subordine chiedeva in caso in cui si ritenesse maturato il diritto al passaggio parametrale 4A dal 01.07.2016, l'autorizzazione a riformulare i conteggi dal 01.07.2021, tenendo conto della predetta diversa retrodatazione;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 27.11.2024 per la prima udienza di discussione del 28.11.2024, parte appellante chiedeva termine per la rinotifica dell'atto di appello alle odierne parti appellate .
La Corte, in accoglimento della richiesta , con ordinanza collegiale del 28.11.2024 autorizzava l'appellante alla rinotifica, rinviando la causa all'odierna udienza per il deposito dell'appello ritualmente notificato. Indi , a tale udienza , nell'inerzia di parte appellante, la causa veniva riservata in decisione.
La causa deve decidersi in rito, con una declaratoria di improcedibilità dell'appello, vertendosi in ipotesi di inesistenza della notificazione, non avendo parte appellante giammai provveduto a comprovare la rituale notifica del gravame alle parti appellate . Già le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 20604 del 30-7- 2008 hanno ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, il Supremo Collegio con la sentenza citata n. 2604/2008 ha richiamato il principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza - giuridica o di fatto - della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla. In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa. Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.“. Osserva il Collegio che, attesa la perentorietà del termine per provvedere alla notifica della impugnazione, la parte gravata di tale onere deve usare la ordinaria diligenza e attivarsi in tempo rispetto alla data di udienza al fine di completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge, anche allo scopo di evitare inutili rinvii ed un' abnorme dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con i principi stabiliti dal nuovo art. 111 comma 1° della Carta Costituzionale.
Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. n. 4342 del 23/02/2010 secondo la quale “il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ.”.
Detti principi sono stati ribaditi più di recente da Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, 13394 del 28 aprile 2022; Cass. n. 42003/2021.
In particolare in relazione all'inesistenza della notificazione, le Sezioni Unite con sentenza n. 13394 del 28 aprile 2022 citata, nel richiamare il principio già enunciato da Cass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916, hanno addirittura ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. neppure nell'ipotesi di tentata notifica ossia in cui «l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
La Corte Suprema ha precisato che la fattispecie legale minima della notificazione, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento», sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ..
Nel caso di specie, parte appellante non ha mai documentato di aver ritualmente notificato il gravame alle parti appellate, nonostante sia stata autorizzata alla rinotifica del gravame;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultime si siano costituite in giudizio. Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle appellate, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Per tali ragioni deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame. In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli il 10.4.2025
Il Cons. est. rel Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.