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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1327/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7009/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF Ricorrente 1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_4 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 P.IVA_1 Snc -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1835/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061762880001 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061762880001 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007831275600 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007831275600 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061762880000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061762880000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100000779067880 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061353276000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120037769166000 /
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007781388900 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007831275601 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007831275601 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061253913000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello Resistente/Appellato: rigetto appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_5 S.N.C., in persona del legale responsabile, nonché
Ricorrente_3, in proprio e quale erede di Nominativo_1, unitamente ai figli
Ricorrente_1 , Ricorrente_2 , Ricorrente_4 , nella medesima qualità di eredi della predetta, ricorrevano per la restituzione delle somme di cui alle cartelle scaturite dagli avvisi di accertamento n. RET202001292010;
RET0102001312010; RET0102001302010, annullati con sentenza n. 2964/2022 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado a seguito dell'ordinanza n.
28681/2019 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.
Infatti, nelle more dei giudizi di impugnazione, l'Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione non avevano sospeso l'esecuzione e avevano notificato alla Ricorrente_5 ed ai predetti contribuenti, le cartelle di pagamento per la riscossione di cui alle somme derivanti dalla liquidazione delle sentenze dei due gradi di giudizio. La Ricorrente_5 e i soci, onde evitare l'esecuzione, avevano pagato gli importi di cui alle predette cartelle , rientranti tutte negli accertamenti poi annullati, e chiedevano la restituzione delle somme versate.
Con sentenza n.1835/2024 la CTP di Salerno rigettava il ricorso ed avverso tale pronuncia ricorrevano i contribuenti innanzi a questa CTR riproponendo gli stessi motivi avanzati in primo grado e specificando che le somme di cui essi avevano chiesto la restituzione facessero riferimento a cartelle rientranti nella definizione agevolata, già pagate . Infine i ricorrenti specificavano che , se l'atto presupposto costituito dagli avvisi di accertamento, veniva poi annullato previa ordinanza della
S.C. ciò doveva determinare l'estinzione degli atti presupponenti, dati dalle cartelle di pagamento. L'AdE si costituiva con memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che in data 10/03/2017, prima della pronuncia della Suprema Corte con ordinanza n. 28681/2019, le parti separatamente presentavano ad Agenzia Entrate Riscossione le istanze di dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata, relative alle cartelle notificate, con le quali dichiaravano di volersi avvalere di tale beneficio per i carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6 del D.L. 193/2016 .
L'adesione alla definizione agevolata comporta che le somme riscosse a seguito di tale procedura non possono formare oggetto di ripetizione in quanto le parti, scegliendo di aderire alla definizione agevolata dei ruoli scaturenti dagli avvisi di accertamento impugnati, rinunciavano di fatto al contenzioso beneficiando del mancato pagamento di tutte le sanzioni accertate . Al riguardo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 08/03/2017 ha fornito chiarimenti in merito al D.L. 193/2016, precisando che il procedimento della definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.
Coerente con tali conclusioni è l'orientamento della S.C. ( Ordinanza n. 25945 del
5 settembre 2023I ) secondo cui , in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, vige il principio che il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate , perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge. Da ciò consegue che laddove il contribuente abbia optato, ai sensi del Dlgs n. 472 del 18 dicembre 1997, articolo
17, comma 2, per la definizione agevolata delle sanzioni, deve escludersi la possibilità di chiedere il rimborso delle somme pagate bonariamente, e ciò a prescindere dall'esito del procedimento di adesione avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte;
anche qualora dall'adesione scaturisse una riduzione delle maggiori imposte dovute dal contribuente, occorrerà ritenere definitivamente chiuso a quel momento il rapporto tra contribuente e Fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate (cfr
Cassazione nn. 18740/2015, 25747/2013).
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo , poste a carico di parte ricorrente
PQM
Rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 2000 oltre accessori, a carico di parte appellante .
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7009/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF Ricorrente 1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_4 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 P.IVA_1 Snc -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1835/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061762880001 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061762880001 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007831275600 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007831275600 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061762880000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061762880000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100000779067880 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061353276000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120037769166000 /
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007781388900 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007831275601 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100007831275601 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110061253913000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello Resistente/Appellato: rigetto appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_5 S.N.C., in persona del legale responsabile, nonché
Ricorrente_3, in proprio e quale erede di Nominativo_1, unitamente ai figli
Ricorrente_1 , Ricorrente_2 , Ricorrente_4 , nella medesima qualità di eredi della predetta, ricorrevano per la restituzione delle somme di cui alle cartelle scaturite dagli avvisi di accertamento n. RET202001292010;
RET0102001312010; RET0102001302010, annullati con sentenza n. 2964/2022 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado a seguito dell'ordinanza n.
28681/2019 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.
Infatti, nelle more dei giudizi di impugnazione, l'Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione non avevano sospeso l'esecuzione e avevano notificato alla Ricorrente_5 ed ai predetti contribuenti, le cartelle di pagamento per la riscossione di cui alle somme derivanti dalla liquidazione delle sentenze dei due gradi di giudizio. La Ricorrente_5 e i soci, onde evitare l'esecuzione, avevano pagato gli importi di cui alle predette cartelle , rientranti tutte negli accertamenti poi annullati, e chiedevano la restituzione delle somme versate.
Con sentenza n.1835/2024 la CTP di Salerno rigettava il ricorso ed avverso tale pronuncia ricorrevano i contribuenti innanzi a questa CTR riproponendo gli stessi motivi avanzati in primo grado e specificando che le somme di cui essi avevano chiesto la restituzione facessero riferimento a cartelle rientranti nella definizione agevolata, già pagate . Infine i ricorrenti specificavano che , se l'atto presupposto costituito dagli avvisi di accertamento, veniva poi annullato previa ordinanza della
S.C. ciò doveva determinare l'estinzione degli atti presupponenti, dati dalle cartelle di pagamento. L'AdE si costituiva con memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che in data 10/03/2017, prima della pronuncia della Suprema Corte con ordinanza n. 28681/2019, le parti separatamente presentavano ad Agenzia Entrate Riscossione le istanze di dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata, relative alle cartelle notificate, con le quali dichiaravano di volersi avvalere di tale beneficio per i carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6 del D.L. 193/2016 .
L'adesione alla definizione agevolata comporta che le somme riscosse a seguito di tale procedura non possono formare oggetto di ripetizione in quanto le parti, scegliendo di aderire alla definizione agevolata dei ruoli scaturenti dagli avvisi di accertamento impugnati, rinunciavano di fatto al contenzioso beneficiando del mancato pagamento di tutte le sanzioni accertate . Al riguardo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 08/03/2017 ha fornito chiarimenti in merito al D.L. 193/2016, precisando che il procedimento della definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.
Coerente con tali conclusioni è l'orientamento della S.C. ( Ordinanza n. 25945 del
5 settembre 2023I ) secondo cui , in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, vige il principio che il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate , perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge. Da ciò consegue che laddove il contribuente abbia optato, ai sensi del Dlgs n. 472 del 18 dicembre 1997, articolo
17, comma 2, per la definizione agevolata delle sanzioni, deve escludersi la possibilità di chiedere il rimborso delle somme pagate bonariamente, e ciò a prescindere dall'esito del procedimento di adesione avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte;
anche qualora dall'adesione scaturisse una riduzione delle maggiori imposte dovute dal contribuente, occorrerà ritenere definitivamente chiuso a quel momento il rapporto tra contribuente e Fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate (cfr
Cassazione nn. 18740/2015, 25747/2013).
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo , poste a carico di parte ricorrente
PQM
Rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 2000 oltre accessori, a carico di parte appellante .
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono