Art. 7. (Regolamentazione orario di lavoro)
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonche' all'articolo 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il regolamento, ((...)) potra' prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, puo' essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all' articolo 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 .
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonche' all'articolo 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il regolamento, ((...)) potra' prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, puo' essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all' articolo 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 .