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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2024, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1830/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 464/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Maria Colombino, giusta procura Pt_1 generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3; APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Padovan e digitalmente CP_1 domiciliato come in atti;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.2024, l ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso in opposizione all'esecuzione proposto dall Pt_1 medesimo nei confronti di volto a far dichiarare l'illegittimità CP_1 dell'esecuzione RGE n°913/2022 avviata dal in danno dell originata CP_1 Pt_1 dalla sentenza n. 125/2022 del menzionato Tribunale, con cui era stata riconosciuta una malattia professionale in favore dello stesso CP_1 si è costituito opponendosi. CP_1
Con l'atto d'appello, l premesso che: “Il punto controverso è quindi Pt_1 costituito dalla mancata corresponsione dell'indennizzo dovuto in forza di tale sentenza [n. 125/2022 del Tribunale di Viterbo n.d.r.] a causa della irregolarità contributiva del lavoratore, al quale, essendo un artigiano, non sarebbe applicabile il principio di automaticità delle prestazioni previsto per i lavoratori dipendenti dall'art. 67 del T.U. 1124/1965”, afferma che “Non si può paralizzare l'accertamento nel merito della sussistenza di una patologia professionale e delle sue conseguenze perché il lavoratore artigiano non paga – in quel momento - i premi assicurativi, posto che il lavoratore ha comunque diritto incondizionato a tale accertamento, mentre l'irregolarità contributiva, che sia precedente, attuale o successiva, non deve interessare il giudice dell'accertamento del merito, trattandosi di una condizione sospensiva meramente consequenziale all'irregolarità stessa da accertarsi esclusiva1mente al momento dell'erogazione delle prestazioni. Nel giudizio originario l non avrebbe potuto opporre, infatti, l'irregolarità contributiva del lavoratore, Pt_1 dovendo esporre piuttosto le ragioni per le quali la patologia denunciata non era stata precedentemente riconosciuta dall'Ente”. Censura la decisione del Tribunale per 1. “VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE N°449/1997. L'esecuzione RGE n. 913/2022 è stata avviata e condotta in palese violazione dell'art. 59, comma 19, della legge n° 449 del 1997, norma che impedisce l'applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni in favore del lavoratore artigiano. L'esecuzione è stata illegittimamente avviata e condotta dal Sig. , in palese CP_1 violazione dell'art. 59, comma 19 della legge n.449/1997 che impedisce l'applicabilità dell'automatismo delle prestazioni alle fattispecie del lavoro artigiano”;
2. il fatto che “L'IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA NON POTEVA ESSERE OPPOSTA ALLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI”. Sostiene, al riguardo, l'appellante che “Contrariamente a quanto rilevato dal Giudice nella sentenza impugnata, quanto sopra non contrasta affatto con il giudicato portato dalla sentenza n°125/2022, pubblicata in data 10/03/2022 nel procedimento RG n°1295/2022 con la quale il Tribunale di Viterbo, sez. lavoro, ha riconosciuto la malattia professionale del sig. CP_1
come “esiti menomativi dell'integrità psico-fisica consistenti in deficit
[...] della motilità del rachide lombo-sacrale da spondilodiscoartrosi diffusa della colonna lombo-sacrale e protrusioni discali multiple in paziente già sottoposto a multipli interventi per ernia discale e stabilizzazione vertebrale lombare” con un grado di menomazione pari al 15 % e condannato l a corrispondere al Pt_1 ricorrente il relativo indennizzo. È di tutta evidenza che con la sentenza azionata l è stato condannato alla liquidazione dell'indennizzo di legge e non – Pt_1 genericamente - al pagamento di una somma di denaro. L ha quindi Pt_1 eseguito la sentenza, in applicazione della norma più volte citata, con il riconoscimento della malattia professionale e la contestuale sospensione della corresponsione delle conseguenti prestazioni per effetto dell'accertata irregolarità contributiva del lavoratore assicurato. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, però, tale condizione sospensiva, per sua natura temporanea in quanto sanabile, non poteva paralizzare l'accertamento né limitare in alcun modo il comando giudiziale che è e rimane quello stabilito nella sentenza n°125 del 10/03/2022 del Tribunale di Viterbo, sez. lavoro”.
L'appello è infondato. Invero, nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza n. 125/2022 del Tribunale di Viterbo, poi passata in giudicato e messa in esecuzione, la questione relativa alla mancata copertura assicurativa all'appellata non è stata fatta per nulla oggetto di contraddittorio tra le parti. Né è possibile sostenere che in detto giudizio non si potessero far valere eccezioni riguardanti il difetto di contribuzione dell'appellato, giacché tali affermazioni sono destituite di ogni fondamento: nulla e nessuno avrebbe impedito all appellante di sollevare detto difetto nel menzionato giudizio. Pt_2
Ne consegue che le questioni relative alla legittimazione e alla sussistenza dei presupposti normativi sollevate soltanto ora in sede di esecuzione devono ritenersi del tutto inammissibili. In definitiva l'appello deve essere rigettato. In considerazione della soccombenza le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell Pt_1
Non sussistono i presupposti per una condanna dell ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Deve darsi atto che sussistono, invece, i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l al pagamento delle spese del grado, che liquida in Pt_1 complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.:
- da atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 19.11.2024
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1830/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 464/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Maria Colombino, giusta procura Pt_1 generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3; APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Padovan e digitalmente CP_1 domiciliato come in atti;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.2024, l ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso in opposizione all'esecuzione proposto dall Pt_1 medesimo nei confronti di volto a far dichiarare l'illegittimità CP_1 dell'esecuzione RGE n°913/2022 avviata dal in danno dell originata CP_1 Pt_1 dalla sentenza n. 125/2022 del menzionato Tribunale, con cui era stata riconosciuta una malattia professionale in favore dello stesso CP_1 si è costituito opponendosi. CP_1
Con l'atto d'appello, l premesso che: “Il punto controverso è quindi Pt_1 costituito dalla mancata corresponsione dell'indennizzo dovuto in forza di tale sentenza [n. 125/2022 del Tribunale di Viterbo n.d.r.] a causa della irregolarità contributiva del lavoratore, al quale, essendo un artigiano, non sarebbe applicabile il principio di automaticità delle prestazioni previsto per i lavoratori dipendenti dall'art. 67 del T.U. 1124/1965”, afferma che “Non si può paralizzare l'accertamento nel merito della sussistenza di una patologia professionale e delle sue conseguenze perché il lavoratore artigiano non paga – in quel momento - i premi assicurativi, posto che il lavoratore ha comunque diritto incondizionato a tale accertamento, mentre l'irregolarità contributiva, che sia precedente, attuale o successiva, non deve interessare il giudice dell'accertamento del merito, trattandosi di una condizione sospensiva meramente consequenziale all'irregolarità stessa da accertarsi esclusiva1mente al momento dell'erogazione delle prestazioni. Nel giudizio originario l non avrebbe potuto opporre, infatti, l'irregolarità contributiva del lavoratore, Pt_1 dovendo esporre piuttosto le ragioni per le quali la patologia denunciata non era stata precedentemente riconosciuta dall'Ente”. Censura la decisione del Tribunale per 1. “VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE N°449/1997. L'esecuzione RGE n. 913/2022 è stata avviata e condotta in palese violazione dell'art. 59, comma 19, della legge n° 449 del 1997, norma che impedisce l'applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni in favore del lavoratore artigiano. L'esecuzione è stata illegittimamente avviata e condotta dal Sig. , in palese CP_1 violazione dell'art. 59, comma 19 della legge n.449/1997 che impedisce l'applicabilità dell'automatismo delle prestazioni alle fattispecie del lavoro artigiano”;
2. il fatto che “L'IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA NON POTEVA ESSERE OPPOSTA ALLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI”. Sostiene, al riguardo, l'appellante che “Contrariamente a quanto rilevato dal Giudice nella sentenza impugnata, quanto sopra non contrasta affatto con il giudicato portato dalla sentenza n°125/2022, pubblicata in data 10/03/2022 nel procedimento RG n°1295/2022 con la quale il Tribunale di Viterbo, sez. lavoro, ha riconosciuto la malattia professionale del sig. CP_1
come “esiti menomativi dell'integrità psico-fisica consistenti in deficit
[...] della motilità del rachide lombo-sacrale da spondilodiscoartrosi diffusa della colonna lombo-sacrale e protrusioni discali multiple in paziente già sottoposto a multipli interventi per ernia discale e stabilizzazione vertebrale lombare” con un grado di menomazione pari al 15 % e condannato l a corrispondere al Pt_1 ricorrente il relativo indennizzo. È di tutta evidenza che con la sentenza azionata l è stato condannato alla liquidazione dell'indennizzo di legge e non – Pt_1 genericamente - al pagamento di una somma di denaro. L ha quindi Pt_1 eseguito la sentenza, in applicazione della norma più volte citata, con il riconoscimento della malattia professionale e la contestuale sospensione della corresponsione delle conseguenti prestazioni per effetto dell'accertata irregolarità contributiva del lavoratore assicurato. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, però, tale condizione sospensiva, per sua natura temporanea in quanto sanabile, non poteva paralizzare l'accertamento né limitare in alcun modo il comando giudiziale che è e rimane quello stabilito nella sentenza n°125 del 10/03/2022 del Tribunale di Viterbo, sez. lavoro”.
L'appello è infondato. Invero, nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza n. 125/2022 del Tribunale di Viterbo, poi passata in giudicato e messa in esecuzione, la questione relativa alla mancata copertura assicurativa all'appellata non è stata fatta per nulla oggetto di contraddittorio tra le parti. Né è possibile sostenere che in detto giudizio non si potessero far valere eccezioni riguardanti il difetto di contribuzione dell'appellato, giacché tali affermazioni sono destituite di ogni fondamento: nulla e nessuno avrebbe impedito all appellante di sollevare detto difetto nel menzionato giudizio. Pt_2
Ne consegue che le questioni relative alla legittimazione e alla sussistenza dei presupposti normativi sollevate soltanto ora in sede di esecuzione devono ritenersi del tutto inammissibili. In definitiva l'appello deve essere rigettato. In considerazione della soccombenza le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell Pt_1
Non sussistono i presupposti per una condanna dell ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Deve darsi atto che sussistono, invece, i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l al pagamento delle spese del grado, che liquida in Pt_1 complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.:
- da atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 19.11.2024
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste