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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10741/2024 promossa da:
e entrambi con il patrocinio dell'avv. Critelli Luigi, in Parte_1 Parte_2 forza di procura speciale in atti;
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte depositate in data 5.10.2024):
“Pronunciare l'interdizione della sig.ra e, per l'effetto, nominare, in favore di Controparte_1 quest'ultima, un tutore nella persona del sig. o, in subordine, del sig. Parte_1 Pt_2
, che assista la sig.ra nel compimento delle attività e nell'utilizzo delle proprie
[...] Controparte_1 risorse economiche in maniera idonea alla sua migliore tutela nella misura di legge.”.
Per il PM
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.06.2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della propria madre . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente che non si costituiva in giudizio.
pagina 1 di 3 Venivano acquisite le dichiarazioni dei prossimi congiunti di non opposizione al presente procedimento.
In data 23.09.2024 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta e, all'esito, veniva nominato il tutore provvisorio nella persona del figlio ricorrente, signor . Parte_1
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da “Sindrome Controparte_1 di Alzheimer” con fasi di confusione e disorientamento. Trattasi di persona non autosufficiente (cfr. scheda clinica del 24.5.2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di fornire risposte congrue e pertinenti alle domande che le sono state rivolte, apparendo in stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale di udienza del 23.9.2024).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
pagina 2 di 3 PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] in Controparte_1 data 4.08.1933;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10741/2024 promossa da:
e entrambi con il patrocinio dell'avv. Critelli Luigi, in Parte_1 Parte_2 forza di procura speciale in atti;
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte depositate in data 5.10.2024):
“Pronunciare l'interdizione della sig.ra e, per l'effetto, nominare, in favore di Controparte_1 quest'ultima, un tutore nella persona del sig. o, in subordine, del sig. Parte_1 Pt_2
, che assista la sig.ra nel compimento delle attività e nell'utilizzo delle proprie
[...] Controparte_1 risorse economiche in maniera idonea alla sua migliore tutela nella misura di legge.”.
Per il PM
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.06.2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della propria madre . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente che non si costituiva in giudizio.
pagina 1 di 3 Venivano acquisite le dichiarazioni dei prossimi congiunti di non opposizione al presente procedimento.
In data 23.09.2024 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta e, all'esito, veniva nominato il tutore provvisorio nella persona del figlio ricorrente, signor . Parte_1
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da “Sindrome Controparte_1 di Alzheimer” con fasi di confusione e disorientamento. Trattasi di persona non autosufficiente (cfr. scheda clinica del 24.5.2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di fornire risposte congrue e pertinenti alle domande che le sono state rivolte, apparendo in stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale di udienza del 23.9.2024).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
pagina 2 di 3 PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] in Controparte_1 data 4.08.1933;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
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