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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2499-1/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere rel. provv. dott. Antonio Picardi Consigliere
riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;
a scioglimento della riserva, ha emesso nella causa n. r.g. 2499-1/2024, pendente tra
PARTE APPELLANTE contro
PARTE APPELLATA
vista la relazione del relatore provvisorio dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n. 206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3 c.p.c.; lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
vista l'istanza di inibitoria avanzata da parte appellante;
rilevato che nella fattispecie, ai sensi dell'art. 351 cod. proc. civ., deve ritenersi sussistente il requisito del fumus come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 283 c.p.c., in considerazione della sussistenza di congrui elementi di riscontro, pur nella prospettiva sommaria che caratterizza il giudizio da emettere nella presente fase, alle allegazioni dell'appellante concernenti l'assenza di una domanda di condanna, o comunque di un eccezione di compensazione, da parte di in prime cure, con conseguente Controparte_1
insussistenza dei presupposti per la compensazione operata dal Tribunale di Firenze nella sentenza impugnata tra il credito riconosciuto come spettante alla stessa e Controparte_1
quello ritenuto sussistente in capo a CP_2
PQM
dispone la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado sino alla decisione del grado di appello.
Si comunichi.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere rel. provv. dott. Antonio Picardi Consigliere
riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;
a scioglimento della riserva, ha emesso nella causa n. r.g. 2499-1/2024, pendente tra
PARTE APPELLANTE contro
PARTE APPELLATA
vista la relazione del relatore provvisorio dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n. 206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3 c.p.c.; lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
vista l'istanza di inibitoria avanzata da parte appellante;
rilevato che nella fattispecie, ai sensi dell'art. 351 cod. proc. civ., deve ritenersi sussistente il requisito del fumus come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 283 c.p.c., in considerazione della sussistenza di congrui elementi di riscontro, pur nella prospettiva sommaria che caratterizza il giudizio da emettere nella presente fase, alle allegazioni dell'appellante concernenti l'assenza di una domanda di condanna, o comunque di un eccezione di compensazione, da parte di in prime cure, con conseguente Controparte_1
insussistenza dei presupposti per la compensazione operata dal Tribunale di Firenze nella sentenza impugnata tra il credito riconosciuto come spettante alla stessa e Controparte_1
quello ritenuto sussistente in capo a CP_2
PQM
dispone la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado sino alla decisione del grado di appello.
Si comunichi.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia