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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/09/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. VI Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1091/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. BALSAMO RICCARDO rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la trasformazione della separazione in consensuale e si riportano alle medesime conclusioni spiegate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in data 4.1.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n.1, Parte I
1 dell'anno 2005, unione dalla quale è nato il figlio VI, il 9.6.2009, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Deduceva che, per incompatibilità di carattere, da circa un anno i coniugi vivono separati e che il figlio VI ha scelto di vivere con il padre.
Esponeva che il marito è l'unico percettore di reddito e che in considerazione della concordata collocazione del minore presso l'abitazione paterna, desiderata dal figlio, sia l'assegno unico sia le altre provvidenze economiche erogate dallo Stato e legate alla composizione del nucleo famigliare sono percepite da , il quale si occupa di provvedere alle esigenze di mantenimento Controparte_1 del figlio.
Chiedeva, quindi la pronuncia della separazione e l'affidamento condiviso del figlio minore.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 2.5.2025 si costituiva in giudizio parte resistente che
– pur contestando la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente – ha prestato sostanziale adesione alla domanda di separazione avanzata in ricorso.
All'udienza del 6.5.2025, sentiti personalmente i coniugi e preso atto della concorde volontà di non volersi riconciliare, le difese delle parti chiedevano la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale alle medesime conclusioni rassegante in atti nei seguenti termini:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, dunque pronunciando la loro separazione giudiziale;
2)Disporre in via condivisa l'affidamento del figlio minore , con collocamento Persona_1 stabile dello stesso presso l'abitazione del padre;
3) Relativamente al diritto di visita della madre, in quanto genitore non collocataria, si chiede lasciare libero il minore di autodeterminarsi stabilendo, lui stesso, tempi ed orari Persona_1 degli incontri con la madre, sia nei giorni feriali che nei fine settimana, nonché per il periodo estivo
e per le festività natalizie e pasquali;
4) Non disporre alcun mantenimento, a carico della sig.ra , per il figlio minore Parte_1
” Persona_1
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta – nei limiti che verranno precisati.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento del figlio minorenne non è in contrasto con gli interessi di quest'ultimo.
2 Va, tuttavia, disattesa la richiesta comune di esonerare la ricorrente da qualsivoglia obbligo Pt_1 di contribuzione al mantenimento del figlio minorenne della coppia.
Occorre, difatti, osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario è finalizzato a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice
3 stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Sulla scorta dei superiori principi e in forza del disposto dell'art. 473 bis,2 c.p.c. che riconosce al giudice della famiglia il potere di adottare – a tutela dei minori – i provvedimenti opportuni anche in deroga all'art. 112 c.p.c. – disposizione normativa che si spinge persino a piegare il principio della domanda (che costituisce l'architrave che regge il giudizio civile, quale processo delle parti) nel dichiarato obiettivo di garantire massima tutela al minorenne – il Collegio ritiene di stabilire una forma di mantenimento indiretto a carico del genitore non domiciliatario che – considerata la complessiva situazione economica delle parti allegata e provata in giudizio nonché l'assetto stabilito dalle stesse in sede di accordo – appare equo determinare in € 150,00 mensili oltre al 20% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo di Intesa dell'8.3.2018 stipulato tra il Tribunale di Gela e il Parte_2
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA le condizioni della separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Caltagirone l'11.10.1980 e , nato a [...] il [...] riportate in Controparte_1 parte motiva ai numeri 1), 2), 3) e ciò a tutti gli effetti di legge;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare Persona_1 entro giorno cinque di ogni mese;
- PONE a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 20% delle Parte_1 spese straordinarie sostenute per il figlio minore, disciplinate secondo il regime indicato nel
Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pt_2
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
4 Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n. 1,
P. I anno 2005);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. VI Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1091/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. BALSAMO RICCARDO rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la trasformazione della separazione in consensuale e si riportano alle medesime conclusioni spiegate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in data 4.1.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n.1, Parte I
1 dell'anno 2005, unione dalla quale è nato il figlio VI, il 9.6.2009, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Deduceva che, per incompatibilità di carattere, da circa un anno i coniugi vivono separati e che il figlio VI ha scelto di vivere con il padre.
Esponeva che il marito è l'unico percettore di reddito e che in considerazione della concordata collocazione del minore presso l'abitazione paterna, desiderata dal figlio, sia l'assegno unico sia le altre provvidenze economiche erogate dallo Stato e legate alla composizione del nucleo famigliare sono percepite da , il quale si occupa di provvedere alle esigenze di mantenimento Controparte_1 del figlio.
Chiedeva, quindi la pronuncia della separazione e l'affidamento condiviso del figlio minore.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 2.5.2025 si costituiva in giudizio parte resistente che
– pur contestando la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente – ha prestato sostanziale adesione alla domanda di separazione avanzata in ricorso.
All'udienza del 6.5.2025, sentiti personalmente i coniugi e preso atto della concorde volontà di non volersi riconciliare, le difese delle parti chiedevano la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale alle medesime conclusioni rassegante in atti nei seguenti termini:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, dunque pronunciando la loro separazione giudiziale;
2)Disporre in via condivisa l'affidamento del figlio minore , con collocamento Persona_1 stabile dello stesso presso l'abitazione del padre;
3) Relativamente al diritto di visita della madre, in quanto genitore non collocataria, si chiede lasciare libero il minore di autodeterminarsi stabilendo, lui stesso, tempi ed orari Persona_1 degli incontri con la madre, sia nei giorni feriali che nei fine settimana, nonché per il periodo estivo
e per le festività natalizie e pasquali;
4) Non disporre alcun mantenimento, a carico della sig.ra , per il figlio minore Parte_1
” Persona_1
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta – nei limiti che verranno precisati.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento del figlio minorenne non è in contrasto con gli interessi di quest'ultimo.
2 Va, tuttavia, disattesa la richiesta comune di esonerare la ricorrente da qualsivoglia obbligo Pt_1 di contribuzione al mantenimento del figlio minorenne della coppia.
Occorre, difatti, osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario è finalizzato a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice
3 stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Sulla scorta dei superiori principi e in forza del disposto dell'art. 473 bis,2 c.p.c. che riconosce al giudice della famiglia il potere di adottare – a tutela dei minori – i provvedimenti opportuni anche in deroga all'art. 112 c.p.c. – disposizione normativa che si spinge persino a piegare il principio della domanda (che costituisce l'architrave che regge il giudizio civile, quale processo delle parti) nel dichiarato obiettivo di garantire massima tutela al minorenne – il Collegio ritiene di stabilire una forma di mantenimento indiretto a carico del genitore non domiciliatario che – considerata la complessiva situazione economica delle parti allegata e provata in giudizio nonché l'assetto stabilito dalle stesse in sede di accordo – appare equo determinare in € 150,00 mensili oltre al 20% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo di Intesa dell'8.3.2018 stipulato tra il Tribunale di Gela e il Parte_2
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA le condizioni della separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Caltagirone l'11.10.1980 e , nato a [...] il [...] riportate in Controparte_1 parte motiva ai numeri 1), 2), 3) e ciò a tutti gli effetti di legge;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare Persona_1 entro giorno cinque di ogni mese;
- PONE a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 20% delle Parte_1 spese straordinarie sostenute per il figlio minore, disciplinate secondo il regime indicato nel
Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pt_2
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
4 Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n. 1,
P. I anno 2005);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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