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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 35829/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. MANGONE MARIANNA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA Controparte_2 resistente
E
Controparte_3
Avv. Rosa Maria Landi resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 4.10.24, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. n. 097 2024 908244177 000 notificata in data 05/09/2024, limitatamente a 5 avvisi di addebito ovvero: Avviso di addebito n. 39720160001499574000, notificato il 16/04/2016, emessa per il mancato pagamento di “contributi Ivs” annualità 2015; Avviso di addebito n.
39720160017466462000, notificato il 11/11/2016 emesso per il mancato pagamento di “contributi ivs” annualità 2015; Avviso di addebito n. 39720210005609980000, notificato il 28/12/2021, per omesso pagina 1 di 4 versamento “contributi Ivs” annualità 2016, 2017, 2018, 2019; Avviso di addebito n.
39720220010127339000, notificato il 03/08/2022, per omesso versamento “Contributi Ivs” annualità
2020; Avviso di addebito n. 39720220031542007000, notificato il 06/02/2023, per omesso versamento
“contributi Ivs” annualità 2021.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: quanto agli avvisi di addebito n 397 2016 0001499574000, notificato in data 16 aprile 2016, e n. 397
2016 0017466462000, notificato l'11 novembre 2016, che la pretesa creditoria deve ritenersi prescritta, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla notifica dei relativi avvisi senza che sia iniziata alcuna attività esecutiva;
quanto all'avviso di addebito n. 397 2021 0005609980000, notificato il 28 dicembre 2021, che la pretesa creditoria non è dovuta, essendo stato annullato con sentenza n. 6496/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, notificata, mai impugnata e quindi ormai definitiva;
quanto agli avvisi di addebito rispettivamente n. 397 2022 0010127339 000, notificato in data 3 agosto 2022, e 397 2022 0031542007000, notificato in data 6 febbraio 2023, che la pretesa creditoria non è azionabile, posto che dal 2017 Sig. non ha più svolto alcuna attività Parte_1
commerciale, in quanto in data 30 maggio 2017 la S.N.C. F.lli GA di GA IO & C., società di cui il ricorrente era socio e per la quale era stato illegittimamente iscritto nella gestione commercianti, ha ceduto l'azienda alla Motostock S.r.l..
2.- L , costituitasi in giudizio, ha, tra l'altro, eccepito: il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva rispetto all'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di addebito n.
397 2021 0005609980000 e rispetto alle questioni di merito sollevate, sia pure in ritardo, perché oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
di aver interrotto il decorso decennale della prescrizione con i seguenti atti: Avviso di Intimazione n. 09720199075958558000 notificato in data
19/11/2019; Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900017455000 notificata in data
28/11/2019; Avviso di intimazione n. 09720249041874167000 notificato il 12/08/2024. CP_ 3.- L' si è costituito, eccependo: il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni concernenti l'intimazione di pagamento intimato da la sospensione del decorso della CP_4 prescrizione ai sensi dell'art 68 del DL 18/2020; di aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito annullato giudizialmente;
la non contestabilità nel merito degli avvisi di addebito non impugnati nel termine di 40 giorni della notifica.
Il tribunale osserva quanto segue.
4.- Come è noto, avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito possono proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito, prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, e pagina 2 di 4 finalizzata ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass.
17978/2008), nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica;
b) sia l'opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. tra le tante, Cass., 22/5/2013, n. 12583 e Cass.
12/11/2019, n. 29294), non soggetta a termini di decadenza;
c) sia anche l'opposizione agli atti esecutivi, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno
(art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica.
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore.
5.- Tanto chiarito, venendo alle questioni sollevate da parte ricorrente:
-il decorso quinquennale della prescrizione degli avvisi di addebito n 397 2016 0001499574000, e n.
397 2016 0017466462000, notificati in data 16 aprile 2016, il primo, e in data 11 novembre 2016, il secondo, è stato interrotto in data 19.11.2019 con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720199075958558000 ( ha documentato la regolare ricezione dell'intimazione in questione CP_4
notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento) e successivamente con la notifica in data
5.9.2024 dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Parte ricorrente ha peraltro rinunciato in data odierna alla eccezione di prescrizione, determinando la cessazione della materia del contendere;
- l'avviso di addebito n. 397 2021 0005609980000, annullato con sentenza n. 6496/2023 emessa nei
CP_ CP_ confronti dell' dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, risulta oggetto di sgravio da parte dell' in data 6.3.2025;
- gli avvisi di addebito n. 397 2022 0010127339 000 e n. 397 2022 0031542007000, notificati in data 3 agosto 2022, il primo, in data 6 febbraio 2022, il secondo, non sono più contestabili nel merito per decorso del termine perentorio di 40 giorni dalla loro notifica.
6.- Ne consegue che l'intervenuto sgravio in corso di causa dell'avviso di addebito n. 397 2021
0005609980000 ha determinato, limitatamente a quest'ultimo, la cessazione della materia del contendere, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
7.- Il parziale accoglimento del ricorso induce a compensare integralmente le spese di lite.
PQM
pagina 3 di 4 Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'avviso di addebito n. 397
2021 0005609980000, oggetto di sgravio, e agli avvisi di addebito n 397 2016
0001499574000 e n. 397 2016 0017466462000, rispetto ai quali parte ricorrente ha rinunciato alla eccezione di prescrizione, mentre, per il resto, il ricorso va rigettato;
2) spese compensate.
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 35829/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. MANGONE MARIANNA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA Controparte_2 resistente
E
Controparte_3
Avv. Rosa Maria Landi resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 4.10.24, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. n. 097 2024 908244177 000 notificata in data 05/09/2024, limitatamente a 5 avvisi di addebito ovvero: Avviso di addebito n. 39720160001499574000, notificato il 16/04/2016, emessa per il mancato pagamento di “contributi Ivs” annualità 2015; Avviso di addebito n.
39720160017466462000, notificato il 11/11/2016 emesso per il mancato pagamento di “contributi ivs” annualità 2015; Avviso di addebito n. 39720210005609980000, notificato il 28/12/2021, per omesso pagina 1 di 4 versamento “contributi Ivs” annualità 2016, 2017, 2018, 2019; Avviso di addebito n.
39720220010127339000, notificato il 03/08/2022, per omesso versamento “Contributi Ivs” annualità
2020; Avviso di addebito n. 39720220031542007000, notificato il 06/02/2023, per omesso versamento
“contributi Ivs” annualità 2021.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: quanto agli avvisi di addebito n 397 2016 0001499574000, notificato in data 16 aprile 2016, e n. 397
2016 0017466462000, notificato l'11 novembre 2016, che la pretesa creditoria deve ritenersi prescritta, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla notifica dei relativi avvisi senza che sia iniziata alcuna attività esecutiva;
quanto all'avviso di addebito n. 397 2021 0005609980000, notificato il 28 dicembre 2021, che la pretesa creditoria non è dovuta, essendo stato annullato con sentenza n. 6496/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, notificata, mai impugnata e quindi ormai definitiva;
quanto agli avvisi di addebito rispettivamente n. 397 2022 0010127339 000, notificato in data 3 agosto 2022, e 397 2022 0031542007000, notificato in data 6 febbraio 2023, che la pretesa creditoria non è azionabile, posto che dal 2017 Sig. non ha più svolto alcuna attività Parte_1
commerciale, in quanto in data 30 maggio 2017 la S.N.C. F.lli GA di GA IO & C., società di cui il ricorrente era socio e per la quale era stato illegittimamente iscritto nella gestione commercianti, ha ceduto l'azienda alla Motostock S.r.l..
2.- L , costituitasi in giudizio, ha, tra l'altro, eccepito: il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva rispetto all'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di addebito n.
397 2021 0005609980000 e rispetto alle questioni di merito sollevate, sia pure in ritardo, perché oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
di aver interrotto il decorso decennale della prescrizione con i seguenti atti: Avviso di Intimazione n. 09720199075958558000 notificato in data
19/11/2019; Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900017455000 notificata in data
28/11/2019; Avviso di intimazione n. 09720249041874167000 notificato il 12/08/2024. CP_ 3.- L' si è costituito, eccependo: il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni concernenti l'intimazione di pagamento intimato da la sospensione del decorso della CP_4 prescrizione ai sensi dell'art 68 del DL 18/2020; di aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito annullato giudizialmente;
la non contestabilità nel merito degli avvisi di addebito non impugnati nel termine di 40 giorni della notifica.
Il tribunale osserva quanto segue.
4.- Come è noto, avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito possono proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito, prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, e pagina 2 di 4 finalizzata ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass.
17978/2008), nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica;
b) sia l'opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. tra le tante, Cass., 22/5/2013, n. 12583 e Cass.
12/11/2019, n. 29294), non soggetta a termini di decadenza;
c) sia anche l'opposizione agli atti esecutivi, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno
(art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica.
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore.
5.- Tanto chiarito, venendo alle questioni sollevate da parte ricorrente:
-il decorso quinquennale della prescrizione degli avvisi di addebito n 397 2016 0001499574000, e n.
397 2016 0017466462000, notificati in data 16 aprile 2016, il primo, e in data 11 novembre 2016, il secondo, è stato interrotto in data 19.11.2019 con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720199075958558000 ( ha documentato la regolare ricezione dell'intimazione in questione CP_4
notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento) e successivamente con la notifica in data
5.9.2024 dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Parte ricorrente ha peraltro rinunciato in data odierna alla eccezione di prescrizione, determinando la cessazione della materia del contendere;
- l'avviso di addebito n. 397 2021 0005609980000, annullato con sentenza n. 6496/2023 emessa nei
CP_ CP_ confronti dell' dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, risulta oggetto di sgravio da parte dell' in data 6.3.2025;
- gli avvisi di addebito n. 397 2022 0010127339 000 e n. 397 2022 0031542007000, notificati in data 3 agosto 2022, il primo, in data 6 febbraio 2022, il secondo, non sono più contestabili nel merito per decorso del termine perentorio di 40 giorni dalla loro notifica.
6.- Ne consegue che l'intervenuto sgravio in corso di causa dell'avviso di addebito n. 397 2021
0005609980000 ha determinato, limitatamente a quest'ultimo, la cessazione della materia del contendere, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
7.- Il parziale accoglimento del ricorso induce a compensare integralmente le spese di lite.
PQM
pagina 3 di 4 Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'avviso di addebito n. 397
2021 0005609980000, oggetto di sgravio, e agli avvisi di addebito n 397 2016
0001499574000 e n. 397 2016 0017466462000, rispetto ai quali parte ricorrente ha rinunciato alla eccezione di prescrizione, mentre, per il resto, il ricorso va rigettato;
2) spese compensate.
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4