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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 26/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 596/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AG (BI) alla via Zumaglini n. 4, col patrocinio degli avv. Nicola Maoret e Donatella Poggi, con domicilio in Biella, galleria Leonardo Da Vinci n. 2;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a [...], col patrocinio dell'avv. Luisa Ronco, con domicilio in Biella, via Caraccio n. 8;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre
Affido esclusivo;
Collocamento presso la madre;
frequentazione con il padre progressivamente ampliata;
predisposizione del calendario da parte dei Servizi Sociali;
Prescrizioni suggerite dal CTU
(monitoraggio SS, psicoterapia individuale per il padre, coordinamento genitoriale, psicoterapia + gruppo di parola per la minore).
per il padre
Per_
• L'affido condiviso della minore;
• il collocamento della minore presso la madre con frequentazione con il padre progressivamente ampliata con predisposizione del calendario da parte dei servizi sociali sino al raggiungimento dei tempi di frequentazione previsti dallo schema di piano genitoriale proposto dal CTU nella propria relazione tecnica;
• adozione di tutte le prescrizioni suggerite dal CTU (monitoraggio S.S., psicoterapia individuale per il padre, coordinamento genitoriale, psicoterapia più gruppo di parola per la minore). • In ogni caso con il favore delle spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
ex D.M. n. 55/2014.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e sono i genitori di nata a [...] il 7 dicembre Parte_1 CP_1 Persona_2
2017.
Nel novembre 2021 le parti cessavano la loro relazione di convivenza e si rivolgevano al Tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore.
Con decreto del 16 febbraio 2022 il Tribunale omologava l'accordo delle parti.
Il 29 novembre 2022 il GIP applicava al sig. la misura degli arresti domiciliari con Parte_1 applicazione del braccialetto elettronico in relazione ai reati di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali che egli era accusato di aver commesso nei confronti della sig. CP_1
La sig. si rivolgeva pertanto al Tribunale per modificare le condizioni di affidamento e di CP_1 collocamento della minore e il sig. si costituiva nel procedimento. Parte_1
Il 5 aprile 2023 il GIP applicava al sig. su sua richiesta, la sanzione della reclusione della Parte_1 durata di anni due e mesi quattro, convertendola in lavoro di pubblica utilità, nonché la sanzione accessoria del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati e del divieto di avere contatti anche telefonici o telematici con la persona offesa “limitandosi ai contatti con la figlia con le modalità stabilite dal giudice civile”, con conferma dell'applicazione del braccialetto elettronico.
Con decreto del 21 giugno 2023 il Tribunale assumeva i seguenti provvedimenti:
“
1. in via esclusiva alla madre , con facoltà di quest'ultima di Parte_2 CP_1 adottare autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2. CP_2 presso;
3. Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
[...] CP_1
Servizi Sociali affinché costoro compiano ogni attività di monitoraggio e di sostegno ritenuta necessaria e segnalino alle autorità competenti eventuali situazioni di pregiudizio per il benessere di
4. Dispone che possa incontrare il padre in luogo Persona_2 Persona_2 Parte_1 neutro e alla presenza di terzi, fino a due volte alla settimana, nei giorni e negli orari di disponibilità dei Servizi Sociali;
5. Conferma le statuizioni di cui al decreto T. Biella 16 febbraio 2022 relative al mantenimento di 6. Condanna a corrispondere a le Persona_2 Parte_1 CP_1 spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.”.
Il 3 giugno 2024 il sig. rappresentava di aver adempiuto alle prescrizioni dei Servizi Sociali Parte_1
e di aver ormai instaurato un rapporto significativo con la minore;
chiedeva che il Tribunale rivedesse il proprio decreto, disponendo l'affido condiviso della bambina ai genitori e l'ampliamento e la liberalizzazione delle frequentazioni padre – figlia. Il 23 luglio 2024 la sig. rappresentava che il sig. risultava ancora sottoposto alla CP_1 Parte_1 misura del divieto di avvicinamento e di contatto con la persona offesa;
chiedeva che il Tribunale confermasse l'affido super esclusivo della minore alla madre e lo svolgimento di approfondimenti istruttori per accertare le capacità genitoriali paterne.
All'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti rappresentavano che il 17 settembre 2024 il GIP aveva confermato la misura del divieto di avvicinamento e disposto che il braccialetto elettronico funzionasse esclusivamente in tre zone (l'abitazione della sig. il luogo di lavoro della sig. CP_1 Per_ e la scuola di ); la giudice sentiva le parti separatamente;
esse si riportavano agli atti e la CP_1 giudice si riservava.
Con ordinanza del 14 ottobre 2024 la giudice così provvedeva: “Ritenuto che la misura penale disposta nei confronti del signor fino alla primavera del 2025 non consenta allo stato di Parte_1 modificare l'attuale regime di affido c.d. super esclusivo della minore alla NO ritenuto CP_1 inoltre di non disporre di sufficienti elementi per affermare che una modifica delle modalità di visita del signor alla minore corrisponda all'interesse della stessa;
conferma integralmente le Parte_1 statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Biella del 21 giugno 2023”; ritenuto tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire il regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente all'interesse della minore;
disponeva inoltre la convocazione degli operatori dei Servizi Sociali che avevano in carico il nucleo familiare.
All'udienza del 14 dicembre 2024 la giudice ascoltava le operatrici dei Servizi Sociali Valeria Fresia e e così provvedeva: “La giudice, acquisito il consenso delle parti e il parere Testimone_1 favorevole dei Servizi, a parziale modifica della propria ordinanza del 14 ottobre 2024, dispone che nel corso degli incontri padre – figlia l'operatrice possa allontanarsi nella parte centrale dell'incontro, per massimo due ore e previa comunicazione del luogo all'interno dei confini comunali in cui il padre si recherà con la minore”; assegnava inoltre un termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione conclusiva.
Il 14 marzo 2023 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione. Il 21 marzo 2025 anche il consulente, dott. , depositava la propria relazione. All'udienza del 26 marzo 2025 Persona_3 le parti discutevano sulle prove raccolte e la giudice le invitava a formulare le proprie conclusioni.
Le parti scambiavano quindi le proprie memorie conclusionali e all'udienza dell'11 giugno 2025 la giudice si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Per quanto concerne l'affidamento, il Tribunale rammenta che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. nel regime di affido condiviso i genitori assumono di comune accordo tutte le decisioni di straordinaria e di ordinaria amministrazione relative ai figli;
tale regime presuppone pertanto la comunicazione costante fra i genitori.
Nel caso in esame, tuttavia, tale costante comunicazione non risulta ancora possibile.
Anzitutto, la sanzione accessoria del divieto di avvicinamento e di comunicazione a carico del sig. risulta ancora in esecuzione e impedisce attualmente qualsiasi dialogo fra le parti sulle Parte_1 questioni riguardanti la minore.
Inoltre, i Servizi Sociali hanno ravvisato la scarsa disponibilità del sig. a riprendere i contatti Parte_1 con la sig. “In data 12/02/2025, durante il colloquio con il sig. è emersa la difficoltà CP_1 Parte_1 da parte dello stesso di interagire con la sig.ra difficoltà riferita ad una “paura” di ritrovarsi CP_1 nuovamente in una situazione passata. È stato condiviso con il sig. l'importanza di essere Parte_1 Per_ collaborativi e di comunicare in maniera equilibrata per tutte le questioni riguardanti senza ostacolare, per altre motivazioni, tale rapporto. Sempre con il sig. è stata ribadita Parte_1
l'importanza di separare le sue emozioni legate alle vicende passate con la sig.ra e di CP_1 concentrarsi unicamente sulle necessità della figlia. Conclude, il sig. che inizialmente, Parte_1 quando sarà possibile, riuscirebbe a comunicare solo via telefonica.”. Per tali ragioni, i predetti servizi hanno evidenziato la necessità di continuare a supportare i genitori nell'instaurazione di un
“dialogo graduale ed equilibrato” (cfr. relazione del 14 marzo 2025).
Infine, la consulenza tecnica ha rivelato la scarsa capacità del sig. di rielaborare il rapporto Parte_1 con la sig. “Il signor puntualizza “[la relazione con la sig. sta continuando CP_1 Parte_1 CP_1 in modo] drammatico per lei [...], per me no, io ho la mia vita, sono sereno basta che mi stia lontano la NO, io ho una nuova famiglia, una nuova compagna e quindi sono proprio sereno, al cento per c…, non voglio sapere niente di questa persona , ma proprio, ma zero, zero, zero, io voglio solo avere la possibilità di vedere, ripeto, la mia bambolina, la mia principessa;
per il resto, della NO
a me non mi interessa nulla. [...] Lo scrivente gli chiede se sarebbe disposto ad una sorta di aiuto e prima che lo scrivente finisca la frase risponde “no, no”. Si domanda il perché e risponde “non mi interessa” e poi specifica, “l'aiuto a comunicare con la NO no, non mi interessa ”. La CP_1
Ctp, Dr.ssa S. Ramella Paia interviene spiegando che in un affido condiviso è inevitabile che vi siano canali di comunicazione aperti tra i genitori del bambino. Il signor riferisce un po' teso che Parte_1 lui è e sarà in galera fino a marzo e prosegue “mandato in galera da una NO che può aver detto il vero, o cose vere o sbagliate, non lo sappiamo e non lo sapremo mai, però sono in galera. Fino adesso la NO come ha comunicato con me?”. La Ctp, Dr.ssa S. Ramella Paia, ripropone la domanda “nell'ipotesi che questa situazione vada verso un affido condiviso, una condivisione di tempi diversi e anche uguali tra genitori, stiamo facendo delle ipotesi, allora lei come immagina che potrebbe arrivare a comunicare con la NO?”. Il periziando riferisce di aver capito e che prima, forse a causa dell'audio, non aveva inteso bene la domanda dello scrivente. La Ctp Dr.ssa Persona_4
spiega al periziando che la sua posizione di rigidità rispetto alla possibilità di comunicare con
[...] la NO non aiuta in questa situazione. Il periziando riferisce che, mentre era in galera, ha CP_1 cercato di non far mancare nulla alla figlia, di non far pesare la situazione, neanche a sé stesso, di Per_ aver “dato sempre il massimo per ” e che non gli sembrava che la figlia avesse delle carenze affettive nei suoi confronti. La Ctp, Dr.ssa S. Ramella Paia interviene per spiegare al periziando che sta uscendo fuori tema, mentre si sta parlando del futuro della figlia e dei suoi differenti futuri bisogni. Lo scrivente ridefinisce la questione di un eventuale aiuto esterno che possa esprimersi al posto di loro genitori qualora non trovino accordo su alcune decisioni funzionali ai bisogni della minore e il sig. dice “ io, finita la mia pena a marzo, sarò lieto di comunicare con messaggi, Parte_1
o telefonate con la NO per quanto riguarda il bene di ma figlia, l'ho sempre detto e sempre CP_1 lo dirò, va bene, però, attualmente la situazione è una situazione che ha voluto la NO e io la sto gestendo per quel poco che posso gestirla e, fra l 'altro, ripeto, sto aspettando ancora tutte le situazioni che mi richiede la NO, le sto ancora aspettando, quindi, la mia velocità nel pagare non è direttamente proporzionale alla richiesta della NO, cioè, alla lentezza della NO ”. Si riflette che a volte potrebbe anche dipendere dagli intermediari e che sarebbe auspicabile una comunicazione più funzionale. Il periziando riferisce due volte “sono disposto al dialogo con la NO . Gli si chiede se, quindi, è disposto accettare, almeno per avviare una comunicazione CP_1 fino ad oggi non possibile, che vi sia una figura in aiuto e risponde “se necessita di una figura, accetteremo la figura”. Anche per tali ragioni, il consulente tecnico ha valutato l'affido condiviso come un obiettivo futuro e tendenziale, non realizzabile nell'immediato: “Si ritiene quindi importante che, posto il buon andamento, i periziandi vengano gradualmente accompagnati verso una condizione di affido condiviso con collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna.
Affinché tale obiettivo possa verificarsi in modo armonico per la bambina, occorre che i genitori si impegnino responsabilmente per ripristinare e rimodulare, non appena possibile, la comunicazione tra loro da un punto di vista genitoriale in modo da non rischiare di introdurre elementi scissionali nel vissuto della bambina in relazione ai due contesti.” (cfr. relazione del 21 marzo 2025).
Si ritiene pertanto che l'affido condiviso non sia una soluzione allo stato praticabile e conforme all'interesse della minore, nemmeno quando sarà cessata la sanzione accessoria a carico del sig.
Allo stato dovrà trovare conferma l'attuale regime di affidamento. Parte_1
Al fine di favorire una futura transizione verso un regime di affidamento condiviso, si consiglia ai genitori di proseguire il percorso di coordinamento genitoriale, anche in compresenza quando ciò sarà possibile;
si esorta inoltre il padre a proseguire il percorso di psicoterapia individuale intrapreso.
Considerata la sofferenza manifestata dalla minore in ragione della sua storia familiare (cfr. relazione del 14 marzo 2025), di ritiene di proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali,
i quali proseguiranno gli interventi di psicoterapia e di “gruppo di parola” in atto e segnaleranno alle autorità competenti eventuali situazioni di pregiudizio.
Per quanto concerne il collocamento, stante il consenso della madre e le valutazioni positive dei
Servizi Sociali e del consulente tecnico sulle capacità genitoriali del padre, il Tribunale ritiene di aderire al calendario di frequentazioni predisposto dal consulente tecnico.
Considerato che
la sanzione accessoria risulta ancora in esecuzione e che il dialogo fra le parti appare ancora da ricostruire, i
Servizi Sociali dovranno stilare detto calendario in accordo con un principio di gradualità, gestire i contatti fra le parti finché perdurerà la misura e facilitare il dialogo fra le stesse una volta che detta misura sarà cessata.
Considerata l'assenza di domande in merito al mantenimento della minore, il Tribunale ritiene di confermare a riguardo le statuizioni assunte con il decreto del Tribunale di Biella del 16 febbraio
2022.
Considerata infine l'ampia convergenza delle parti sulle questioni oggetto del presente procedimento, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite e di ripartire le spese di consulenza a metà fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 596
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in via esclusiva alla madre , con facoltà di quest'ultima di Parte_2 CP_1 adottare autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2. presso;
Controparte_2 CP_1
3. Dispone che possa frequentare il padre in modo progressivamente Persona_2 Parte_1 ampliato e liberalizzato, secondo un calendario elaborato dai Servizi Sociali e fino al raggiungimento dello schema di frequentazioni indicato dal consulente tecnico alle pagg. 46-47 della relazione peritale;
4. Dispone che i Servizi Sociali mantengano la presa in carico del nucleo familiare, gestiscano gli spostamenti della minore fino al permanere delle misure a carico di favoriscano le Parte_1 comunicazioni fra i genitori dopo la cessazione di dette misure, proseguano il percorso di psicoterapia e il percorso denominato “gruppo di parola” in favore della minore e segnalino alle autorità competenti eventuali motivi di pregiudizio per la stessa;
5. Invita le parti a proseguire il percorso di coordinamento genitoriale intrapreso;
6. Invita il padre a proseguire il percorso di psicoterapia intrapreso;
7. Conferma le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Biella del 16 febbraio 2022 relative al mantenimento di Persona_2
8. Compensa le spese di lite;
9. Pone le spese di consulenza a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Si comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali.
Biella, 19/06/2025
La giudice rel. La Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 596/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AG (BI) alla via Zumaglini n. 4, col patrocinio degli avv. Nicola Maoret e Donatella Poggi, con domicilio in Biella, galleria Leonardo Da Vinci n. 2;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a [...], col patrocinio dell'avv. Luisa Ronco, con domicilio in Biella, via Caraccio n. 8;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre
Affido esclusivo;
Collocamento presso la madre;
frequentazione con il padre progressivamente ampliata;
predisposizione del calendario da parte dei Servizi Sociali;
Prescrizioni suggerite dal CTU
(monitoraggio SS, psicoterapia individuale per il padre, coordinamento genitoriale, psicoterapia + gruppo di parola per la minore).
per il padre
Per_
• L'affido condiviso della minore;
• il collocamento della minore presso la madre con frequentazione con il padre progressivamente ampliata con predisposizione del calendario da parte dei servizi sociali sino al raggiungimento dei tempi di frequentazione previsti dallo schema di piano genitoriale proposto dal CTU nella propria relazione tecnica;
• adozione di tutte le prescrizioni suggerite dal CTU (monitoraggio S.S., psicoterapia individuale per il padre, coordinamento genitoriale, psicoterapia più gruppo di parola per la minore). • In ogni caso con il favore delle spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
ex D.M. n. 55/2014.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e sono i genitori di nata a [...] il 7 dicembre Parte_1 CP_1 Persona_2
2017.
Nel novembre 2021 le parti cessavano la loro relazione di convivenza e si rivolgevano al Tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore.
Con decreto del 16 febbraio 2022 il Tribunale omologava l'accordo delle parti.
Il 29 novembre 2022 il GIP applicava al sig. la misura degli arresti domiciliari con Parte_1 applicazione del braccialetto elettronico in relazione ai reati di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali che egli era accusato di aver commesso nei confronti della sig. CP_1
La sig. si rivolgeva pertanto al Tribunale per modificare le condizioni di affidamento e di CP_1 collocamento della minore e il sig. si costituiva nel procedimento. Parte_1
Il 5 aprile 2023 il GIP applicava al sig. su sua richiesta, la sanzione della reclusione della Parte_1 durata di anni due e mesi quattro, convertendola in lavoro di pubblica utilità, nonché la sanzione accessoria del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati e del divieto di avere contatti anche telefonici o telematici con la persona offesa “limitandosi ai contatti con la figlia con le modalità stabilite dal giudice civile”, con conferma dell'applicazione del braccialetto elettronico.
Con decreto del 21 giugno 2023 il Tribunale assumeva i seguenti provvedimenti:
“
1. in via esclusiva alla madre , con facoltà di quest'ultima di Parte_2 CP_1 adottare autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2. CP_2 presso;
3. Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
[...] CP_1
Servizi Sociali affinché costoro compiano ogni attività di monitoraggio e di sostegno ritenuta necessaria e segnalino alle autorità competenti eventuali situazioni di pregiudizio per il benessere di
4. Dispone che possa incontrare il padre in luogo Persona_2 Persona_2 Parte_1 neutro e alla presenza di terzi, fino a due volte alla settimana, nei giorni e negli orari di disponibilità dei Servizi Sociali;
5. Conferma le statuizioni di cui al decreto T. Biella 16 febbraio 2022 relative al mantenimento di 6. Condanna a corrispondere a le Persona_2 Parte_1 CP_1 spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.”.
Il 3 giugno 2024 il sig. rappresentava di aver adempiuto alle prescrizioni dei Servizi Sociali Parte_1
e di aver ormai instaurato un rapporto significativo con la minore;
chiedeva che il Tribunale rivedesse il proprio decreto, disponendo l'affido condiviso della bambina ai genitori e l'ampliamento e la liberalizzazione delle frequentazioni padre – figlia. Il 23 luglio 2024 la sig. rappresentava che il sig. risultava ancora sottoposto alla CP_1 Parte_1 misura del divieto di avvicinamento e di contatto con la persona offesa;
chiedeva che il Tribunale confermasse l'affido super esclusivo della minore alla madre e lo svolgimento di approfondimenti istruttori per accertare le capacità genitoriali paterne.
All'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti rappresentavano che il 17 settembre 2024 il GIP aveva confermato la misura del divieto di avvicinamento e disposto che il braccialetto elettronico funzionasse esclusivamente in tre zone (l'abitazione della sig. il luogo di lavoro della sig. CP_1 Per_ e la scuola di ); la giudice sentiva le parti separatamente;
esse si riportavano agli atti e la CP_1 giudice si riservava.
Con ordinanza del 14 ottobre 2024 la giudice così provvedeva: “Ritenuto che la misura penale disposta nei confronti del signor fino alla primavera del 2025 non consenta allo stato di Parte_1 modificare l'attuale regime di affido c.d. super esclusivo della minore alla NO ritenuto CP_1 inoltre di non disporre di sufficienti elementi per affermare che una modifica delle modalità di visita del signor alla minore corrisponda all'interesse della stessa;
conferma integralmente le Parte_1 statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Biella del 21 giugno 2023”; ritenuto tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire il regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente all'interesse della minore;
disponeva inoltre la convocazione degli operatori dei Servizi Sociali che avevano in carico il nucleo familiare.
All'udienza del 14 dicembre 2024 la giudice ascoltava le operatrici dei Servizi Sociali Valeria Fresia e e così provvedeva: “La giudice, acquisito il consenso delle parti e il parere Testimone_1 favorevole dei Servizi, a parziale modifica della propria ordinanza del 14 ottobre 2024, dispone che nel corso degli incontri padre – figlia l'operatrice possa allontanarsi nella parte centrale dell'incontro, per massimo due ore e previa comunicazione del luogo all'interno dei confini comunali in cui il padre si recherà con la minore”; assegnava inoltre un termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione conclusiva.
Il 14 marzo 2023 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione. Il 21 marzo 2025 anche il consulente, dott. , depositava la propria relazione. All'udienza del 26 marzo 2025 Persona_3 le parti discutevano sulle prove raccolte e la giudice le invitava a formulare le proprie conclusioni.
Le parti scambiavano quindi le proprie memorie conclusionali e all'udienza dell'11 giugno 2025 la giudice si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Per quanto concerne l'affidamento, il Tribunale rammenta che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. nel regime di affido condiviso i genitori assumono di comune accordo tutte le decisioni di straordinaria e di ordinaria amministrazione relative ai figli;
tale regime presuppone pertanto la comunicazione costante fra i genitori.
Nel caso in esame, tuttavia, tale costante comunicazione non risulta ancora possibile.
Anzitutto, la sanzione accessoria del divieto di avvicinamento e di comunicazione a carico del sig. risulta ancora in esecuzione e impedisce attualmente qualsiasi dialogo fra le parti sulle Parte_1 questioni riguardanti la minore.
Inoltre, i Servizi Sociali hanno ravvisato la scarsa disponibilità del sig. a riprendere i contatti Parte_1 con la sig. “In data 12/02/2025, durante il colloquio con il sig. è emersa la difficoltà CP_1 Parte_1 da parte dello stesso di interagire con la sig.ra difficoltà riferita ad una “paura” di ritrovarsi CP_1 nuovamente in una situazione passata. È stato condiviso con il sig. l'importanza di essere Parte_1 Per_ collaborativi e di comunicare in maniera equilibrata per tutte le questioni riguardanti senza ostacolare, per altre motivazioni, tale rapporto. Sempre con il sig. è stata ribadita Parte_1
l'importanza di separare le sue emozioni legate alle vicende passate con la sig.ra e di CP_1 concentrarsi unicamente sulle necessità della figlia. Conclude, il sig. che inizialmente, Parte_1 quando sarà possibile, riuscirebbe a comunicare solo via telefonica.”. Per tali ragioni, i predetti servizi hanno evidenziato la necessità di continuare a supportare i genitori nell'instaurazione di un
“dialogo graduale ed equilibrato” (cfr. relazione del 14 marzo 2025).
Infine, la consulenza tecnica ha rivelato la scarsa capacità del sig. di rielaborare il rapporto Parte_1 con la sig. “Il signor puntualizza “[la relazione con la sig. sta continuando CP_1 Parte_1 CP_1 in modo] drammatico per lei [...], per me no, io ho la mia vita, sono sereno basta che mi stia lontano la NO, io ho una nuova famiglia, una nuova compagna e quindi sono proprio sereno, al cento per c…, non voglio sapere niente di questa persona , ma proprio, ma zero, zero, zero, io voglio solo avere la possibilità di vedere, ripeto, la mia bambolina, la mia principessa;
per il resto, della NO
a me non mi interessa nulla. [...] Lo scrivente gli chiede se sarebbe disposto ad una sorta di aiuto e prima che lo scrivente finisca la frase risponde “no, no”. Si domanda il perché e risponde “non mi interessa” e poi specifica, “l'aiuto a comunicare con la NO no, non mi interessa ”. La CP_1
Ctp, Dr.ssa S. Ramella Paia interviene spiegando che in un affido condiviso è inevitabile che vi siano canali di comunicazione aperti tra i genitori del bambino. Il signor riferisce un po' teso che Parte_1 lui è e sarà in galera fino a marzo e prosegue “mandato in galera da una NO che può aver detto il vero, o cose vere o sbagliate, non lo sappiamo e non lo sapremo mai, però sono in galera. Fino adesso la NO come ha comunicato con me?”. La Ctp, Dr.ssa S. Ramella Paia, ripropone la domanda “nell'ipotesi che questa situazione vada verso un affido condiviso, una condivisione di tempi diversi e anche uguali tra genitori, stiamo facendo delle ipotesi, allora lei come immagina che potrebbe arrivare a comunicare con la NO?”. Il periziando riferisce di aver capito e che prima, forse a causa dell'audio, non aveva inteso bene la domanda dello scrivente. La Ctp Dr.ssa Persona_4
spiega al periziando che la sua posizione di rigidità rispetto alla possibilità di comunicare con
[...] la NO non aiuta in questa situazione. Il periziando riferisce che, mentre era in galera, ha CP_1 cercato di non far mancare nulla alla figlia, di non far pesare la situazione, neanche a sé stesso, di Per_ aver “dato sempre il massimo per ” e che non gli sembrava che la figlia avesse delle carenze affettive nei suoi confronti. La Ctp, Dr.ssa S. Ramella Paia interviene per spiegare al periziando che sta uscendo fuori tema, mentre si sta parlando del futuro della figlia e dei suoi differenti futuri bisogni. Lo scrivente ridefinisce la questione di un eventuale aiuto esterno che possa esprimersi al posto di loro genitori qualora non trovino accordo su alcune decisioni funzionali ai bisogni della minore e il sig. dice “ io, finita la mia pena a marzo, sarò lieto di comunicare con messaggi, Parte_1
o telefonate con la NO per quanto riguarda il bene di ma figlia, l'ho sempre detto e sempre CP_1 lo dirò, va bene, però, attualmente la situazione è una situazione che ha voluto la NO e io la sto gestendo per quel poco che posso gestirla e, fra l 'altro, ripeto, sto aspettando ancora tutte le situazioni che mi richiede la NO, le sto ancora aspettando, quindi, la mia velocità nel pagare non è direttamente proporzionale alla richiesta della NO, cioè, alla lentezza della NO ”. Si riflette che a volte potrebbe anche dipendere dagli intermediari e che sarebbe auspicabile una comunicazione più funzionale. Il periziando riferisce due volte “sono disposto al dialogo con la NO . Gli si chiede se, quindi, è disposto accettare, almeno per avviare una comunicazione CP_1 fino ad oggi non possibile, che vi sia una figura in aiuto e risponde “se necessita di una figura, accetteremo la figura”. Anche per tali ragioni, il consulente tecnico ha valutato l'affido condiviso come un obiettivo futuro e tendenziale, non realizzabile nell'immediato: “Si ritiene quindi importante che, posto il buon andamento, i periziandi vengano gradualmente accompagnati verso una condizione di affido condiviso con collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna.
Affinché tale obiettivo possa verificarsi in modo armonico per la bambina, occorre che i genitori si impegnino responsabilmente per ripristinare e rimodulare, non appena possibile, la comunicazione tra loro da un punto di vista genitoriale in modo da non rischiare di introdurre elementi scissionali nel vissuto della bambina in relazione ai due contesti.” (cfr. relazione del 21 marzo 2025).
Si ritiene pertanto che l'affido condiviso non sia una soluzione allo stato praticabile e conforme all'interesse della minore, nemmeno quando sarà cessata la sanzione accessoria a carico del sig.
Allo stato dovrà trovare conferma l'attuale regime di affidamento. Parte_1
Al fine di favorire una futura transizione verso un regime di affidamento condiviso, si consiglia ai genitori di proseguire il percorso di coordinamento genitoriale, anche in compresenza quando ciò sarà possibile;
si esorta inoltre il padre a proseguire il percorso di psicoterapia individuale intrapreso.
Considerata la sofferenza manifestata dalla minore in ragione della sua storia familiare (cfr. relazione del 14 marzo 2025), di ritiene di proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali,
i quali proseguiranno gli interventi di psicoterapia e di “gruppo di parola” in atto e segnaleranno alle autorità competenti eventuali situazioni di pregiudizio.
Per quanto concerne il collocamento, stante il consenso della madre e le valutazioni positive dei
Servizi Sociali e del consulente tecnico sulle capacità genitoriali del padre, il Tribunale ritiene di aderire al calendario di frequentazioni predisposto dal consulente tecnico.
Considerato che
la sanzione accessoria risulta ancora in esecuzione e che il dialogo fra le parti appare ancora da ricostruire, i
Servizi Sociali dovranno stilare detto calendario in accordo con un principio di gradualità, gestire i contatti fra le parti finché perdurerà la misura e facilitare il dialogo fra le stesse una volta che detta misura sarà cessata.
Considerata l'assenza di domande in merito al mantenimento della minore, il Tribunale ritiene di confermare a riguardo le statuizioni assunte con il decreto del Tribunale di Biella del 16 febbraio
2022.
Considerata infine l'ampia convergenza delle parti sulle questioni oggetto del presente procedimento, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite e di ripartire le spese di consulenza a metà fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 596
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in via esclusiva alla madre , con facoltà di quest'ultima di Parte_2 CP_1 adottare autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2. presso;
Controparte_2 CP_1
3. Dispone che possa frequentare il padre in modo progressivamente Persona_2 Parte_1 ampliato e liberalizzato, secondo un calendario elaborato dai Servizi Sociali e fino al raggiungimento dello schema di frequentazioni indicato dal consulente tecnico alle pagg. 46-47 della relazione peritale;
4. Dispone che i Servizi Sociali mantengano la presa in carico del nucleo familiare, gestiscano gli spostamenti della minore fino al permanere delle misure a carico di favoriscano le Parte_1 comunicazioni fra i genitori dopo la cessazione di dette misure, proseguano il percorso di psicoterapia e il percorso denominato “gruppo di parola” in favore della minore e segnalino alle autorità competenti eventuali motivi di pregiudizio per la stessa;
5. Invita le parti a proseguire il percorso di coordinamento genitoriale intrapreso;
6. Invita il padre a proseguire il percorso di psicoterapia intrapreso;
7. Conferma le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Biella del 16 febbraio 2022 relative al mantenimento di Persona_2
8. Compensa le spese di lite;
9. Pone le spese di consulenza a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Si comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali.
Biella, 19/06/2025
La giudice rel. La Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone