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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1106/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2024, vertente
TRA
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Pt_2
Maria Loredana Ritorto, giusta procura su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montepaone Lido (CZ) alla Via Mazzini n. 126;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilario Sestito, giusta Controparte_1
procura alle liti conferita su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione in appello, e dall'Avv. Pasquale Barbale, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 III comma cpc, da intendersi in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata, telematicamente, in data 08.01.2024, presso il cui studio, sito in Soverato (CZ), Corso Umberto I^
n. 225, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza n. 728/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 23.05.2022 e resa
1 pubblica in pari data, emessa nell'ambito del proc. n. 1625/2019 RGAC, per i motivi esposti così giudicare:
rigettare in toto la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto o, in subordine accertare e dichiarare una responsabilità, concorrente o prevalente, della sig.ra
[...]
nella causazione dell'evento; Controparte_1
in ogni caso con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”
Per l'appellata: “Voglia l'On. Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione, deduzione disattesa, rigettare l'appello, in quanto inammissibile ed infondato e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 728/2022 del 23.05.22 emessa inter-partes.
Condannare il al pagamento delle spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. Parte_1
93 cpc in favore di sottoscritti procuratori.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, il al fine di ottenere la condanna di Parte_1 quest'ultima al risarcimento, ex art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., di tutti i danni subiti a causa del sinistro occorso.
In particolare, l'attrice ha esposto che in data 6 luglio 2018 alle ore 22:00 circa, mentre si accingeva a riprendere la propria autovettura, parcheggiata in , all'altezza dei numeri civici 121 -126 Pt_1 nei pressi dell'incrocio con via Livatino, poggiava il piede in una profonda buca, non segnalata e non visibile, cadendo rovinosamente sul selciato. Il giorno seguente all'accaduto la si CP_1 recava presso l'Ospedale di , dove le veniva diagnosticata “un'algia traumatica Pt_1 dell'emitorace a sx e gomito dx e frattura falange distale del 5° dito mano sx” con una prognosi iniziale di 25 giorni e le veniva applicata una stecca metallica al dito della mano sx.
Successivamente, con lettera racc. a/r del 18 luglio 2018, l'attrice richiedeva al , Parte_1
quale Ente proprietario e custode del manto stradale, il risarcimento dei danni. Rimasta, tale richiesta, senza riscontro, con pec del 1° ottobre 2018, la invitava la predetta CP_1
amministrazione comunale a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi degli artt.
2 e 3 D.L. n.132/14, al fine di segnalare l'insidia e ottenere il risarcimento, ma anche a questo invito non seguiva adesione.
2 In diritto, l'attrice ha altresì dedotto la sussistenza in via principale, di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al , il quale non avrebbe, nel caso di specie, vigilato sulla cosa Parte_1
in custodia, violando le regole poste a salvaguardia dell'incolumità degli utenti e quelle di comune prudenza e diligenza;
in via subordinata, ricorrerebbe comunque una responsabilità ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del “neminem laedere”, avendo il omesso di adottare tutte le Pt_1 cautele impostegli dalla normativa vigente e avendo omesso di segnalare l'insidia.
Alla luce di tali ragioni la ha citato in giudizio il al fine di far CP_1 Parte_1
accertare la sua responsabilità e sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, ammontanti ad
€8.169,00, comprensivi di danno biologico, o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, con vittoria di spese.
Il , seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Parte_1
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n.728/2022, resa a seguito discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 maggio 2022, ha accolto la domanda avendo l'attrice dato prova, tramite le testimonianze rese nel corso del giudizio e della documentazione fotografica, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché della presenza di una buca, impercettibile anche dall'utente più accorto data l'ora tarda, ed essendo indubbia la relazione di custodia tra la via sulla quale è avvenuta la caduta e il convenuto. Il Tribunale ha poi Pt_1
liquidato il danno, sulla scorta di quanto affermato dal CTU e in applicazione delle Tabelle di
Milano 2021, nella misura di €7.507,00. Infine, il Giudice ha condannato il al Parte_1
pagamento delle spese di lite e di ctu.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 6 luglio 2022, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata, telematicamente, il 4 novembre 2022, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 24 gennaio 2024 – viste le note scritte – la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 2 ottobre 2024 la Corte, preso atto che il Giudice ausiliario – relatore della causa
– Dott. Domenico Mario La Bella, ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 16.09.2024, ha rimesso la causa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale, rinviando
3 all'udienza del 27 novembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte di trattazione, ex art. 127 ter c.p.c. Indi, – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione, con ordinanza del
29.11.2024, comunicata alle parti il 2 dicembre 2024, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con un unico motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente in capo al una responsabilità ex art. 2051 c.c. Parte_1
per il sinistro occorso.
In particolare, secondo l'appellante il Giudice avrebbe errato nel considerare dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo sulla sola base delle testimonianze rese. Invero, da un lato tali dichiarazioni appaiono tra loro discordanti, dal momento che il teste Tes_1
ha riferito che la buca era nei pressi della macchina, mentre ha affermato
[...] Testimone_2
che la caduta è avvenuta mentre stavano salendo in macchina;
d'altra parte, i predetti testimoni si sono limitati a riferire della presenza di una buca ma non della riconducibilità della stessa alla caduta.
Inoltre, secondo l'appellante, la ha percorso la strada in un tratto destinato al transito CP_1
veicolare – dalle foto emerge che la buca de qua era posta al centro della strada – e ha attraversato in assenza di strisce pedonali;
con la propria incauta condotta, dunque, si è assunta autonomamente il rischio di un evento dannoso. A ciò si aggiunge che la buca era di notevoli dimensioni e di effetto cromatico tale da renderla facilmente visibile, contrariamente a quanto valutato e considerato dal
Giudice che l'ha erroneamente ritenuta impercettibile.
3.2 L'appello è infondato.
Non è superfluo rammentare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si caratterizza in quanto postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. civ., n. 15761 del 2016). Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene.
Ne consegue che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. civ., 8 luglio 2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito
4 interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo di legittimità secondo cui “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art.
2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima
(la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio
2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo. In particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. 23 maggio
2023, n. 14228). In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà dunque comunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord 14228 del 2023, cit.),
5 secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro
“ribadito e definitivamente <
Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01)” (Cass. civ., 24 gennaio 2024, n.
2376).
Così argomentando, la Suprema Corte ha dichiaratamente inteso dare continuità ai principi enunciati dal Supremo Collegio con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1° febbraio
2018, e che, tra l'altro, avevano sottolineato la necessità, per il giudice di merito, di porsi la questione dell'incidenza causale della condotta della vittima nella verificazione dell'evento lesivo, ribadendo, altresì, il principio di diritto (affermato da Cass., 23 maggio 2014, n. 11532) secondo cui la persona che, pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto. In particolare, “detto principio, nella sua astrattezza, deve dirsi contemperare adeguatamente l'esigenza – che impone l'obbligo di adottare ogni precauzione per scongiurare pericoli per la vita (e l'incolumità o la salute) degli individui – di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri (con conclusione che si estende agevolmente alla tutela del diritto alla salute od all'incolumità in genere e, per di più, ai rapporti tra privati, anche a questi applicandosi la Convenzione: da ultimo, Corte EDU 20 dicembre 2016,
Ljaska c/Croazia), con quella – altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla collettività – o comunque immotivatamente al prossimo – le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica, che derivino da condotte che siano qualificate come assurte in via esclusiva a volontaria e consapevole esposizione al rischio serio o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito, quand'anche al bene primario della vita stessa. E si è concluso che, per il margine di apprezzamento normalmente riconosciuto al singolo Stato nell'assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali, la tutela del diritto alla vita – e quindi anche di quello all'incolumità e alla salute – da parte dei pubblici poteri – e nei rapporti interprivati – non può spingersi al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta volontaria, qualificata unica causa della lesione a quel diritto, del titolare di quel diritto” (cfr. Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2483).
È alla luce di questi criteri che devono ora valutarsi gli elementi di fatto acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, instaurato da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
.
[...]
6 Più in dettaglio, la sig.ra ha allegato di essere caduta allorquando, “nel mentre si CP_1
accingeva a riprendere la propria autovettura, parcheggiata su viale Kennedy, all'altezza dei numeri civici 121-126, nei pressi dell'incrocio con via Livatino, in ”, poggiava il piede in Pt_1
una profonda buca, difficilmente visibile ed in alcun modo segnalata. Il sinistro de quo si verificava in data 06 luglio 2018, alle ore 22:00 circa.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il fatto storico così come il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, è stato dimostrato nel corso dell'istruttoria.
Invero, , sorella dell'attrice, affermava: “Ero con mia sorella quando è Testimone_1 caduta. È vero. La buca era nei pressi della macchina. Era buio e la buca non si vedeva”.
Allo stesso modo, , nipote dell'attrice, sosteneva: “ero con mia zia quando è caduta. Testimone_2
Vero. Stavamo salendo in macchina;
c'era poca visibilità sia per l'ora sia per il cattivo funzionamento dei lampioni.”.
Ebbene, non è dato ravvisare in tali dichiarazioni, rilasciate in sede di prova testimoniale, alcuna discordanza, posto che le stesse hanno confermato le circostanze di luogo e di tempo, nonché la dinamica dell'evento, e, dunque, che la è caduta a causa di una buca presente sul manto CP_1
stradale nelle vicinanze della propria autovettura, nel mentre si accingeva a riprenderla. Quanto detto è confermato e corroborato dalla produzione fotografica allegata in atti (cfr. fascicolo di parte attrice primo grado), raffigurante la conformazione della buca e la sua posizione esatta.
Più in particolare, dalle foto si può facilmente evincere, come la predetta buca fosse, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, di piccole dimensioni e con una discromia cromatica rispetto all'asfalto circostante difficilmente percepibile di sera, in assenza di una completa e idonea illuminazione, nonché di un'apposita segnaletica di pericolo.
D'altra parte, non è tantomeno ravvisabile, nel caso di specie, alcun comportamento colposo della tale da elidere il nesso causale o, comunque, da giustificare un concorso di colpa ex art Parte_3
1227 c.c.
Invero, il sostiene, nell'atto di appello, che l'attrice, con la propria condotta, Parte_1
si sarebbe assunta autonomamente il rischio di un evento dannoso, dal momento che ha percorso la strada in un tratto destinato al transito veicolare, in assenza di strisce pedonali.
Tali deduzioni non sono sorrette da alcun elemento di prova e si ritiene non siano condivisibili.
Difatti, dalla ricostruzione della vicenda è emerso che la non stesse certamente CP_1
camminando in mezzo alla via, ma, più semplicemente, si ritiene che stesse attraversando quella strada al solo scopo di raggiungere la propria autovettura lì parcheggiata. Né, ancora, la condotta della può essere considerata imprudente per non aver la stessa utilizzato le strisce CP_1
7 pedonali, atteso che nessuna prova è stata fornita dall'appellante, peraltro rimasto contumace in primo grado, in merito alla loro presenza nelle vicinanze dell'accaduto. Si rammenta, difatti, che ai sensi dell'art. 190 codice della strada, i pedoni sono tenuti ad attraversare sulle strisce solo se presenti nel raggio di 100 mt.
Alla luce di quanto detto, l'appello si ritiene infondato e, come tale, va rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra
€5.201,00 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 6 luglio 2022 avverso la sentenza n. 728/2022 del Tribunale di
Catanzaro, pubblicata in data 23 maggio 2022 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna il al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite quantificate in € 5.809,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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