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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16708 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO D'ANDREA Parte_1 RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. ALESSANDRA MARIA INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.9.2023 l'istante, premesso: di aver svolto attività lavorativa di insegnante presso diversi istituti religiosi dal
1969 al 01.03.2020; di aver rassegnato le proprie dimissioni con comunicazione del 04.01.2020 al proprio ultimo datore di lavoro;
di aver diritto alla pensione di vecchiaia, chiedeva: ”accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che l'istante ha diritto alla pensione di vecchiaia sussistendone i requisiti contributivi e anagrafici;
condannare, di conseguenza, l al pagamento in favore CP_1 di esso istante, della pensione di vecchiaia sin dal mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre gli interessi legali come per legge”.
Nel costituirsi l' , preliminarmente, eccepiva il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporto di pubblico impiego e sussistendo, pertanto, la giurisdizione della Corte dei Conti.
Nel merito contestava la sussistenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico. Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Va preliminarmente esaminata la giurisdizione.
Detta eccezione si palesa fondata.
Infatti, ai sensi degli art.3 e 62 del rd 1214/34, la Corte dei conti ha giurisdizione sulle controversie che investano il diritto a pensione, ovvero la misura e la decorrenza delle stesse, e degli assegni accessori, mentre sfuggono alla sua cognizione tutte le questioni relative al rapporto di servizio. Secondo l'orientamento della Suprema Corte che, più volte, si è pronunziata sul punto, la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, oltre a ricomprendere tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla sua quantificazione, si estende a tutte le questioni connesse, quali la ricongiunzione dei periodi assicurativi (Cass. 6 maggio 1993 n.5247), l'attribuzione d'assegni accessori (Cass. 6 novembre
1989 n.4623 e 3 febbraio 1989 n.662), il riconoscimento in via autonoma del diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione in relazione alla ritardata erogazione del trattamento (Cass. 1 febbraio 1990 n.664 e 17 gennaio 1994 n.375) nonché ai provvedimenti di recupero delle somme erogate in eccedenza dall'amministrazione (Cass. 20 aprile 1994 n.3733).
Da ultimo Cass., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7830 ha confermato che la giurisdizione della Corte dei conti riguarda tutte le controversie comunque inerenti alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.
In tal senso deve pronunziarsi in questa sede.
Le spese di lite vanno compensate per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendovi la giurisdizione della Corte dei Conti.
Compensa le spese di lite.
Napoli, il 05/02/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli