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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 914/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANO Parte_1 C.F._1
OTTAVIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIONE NICOLA CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) , unico erede della compagna deceduta in data Parte_1 Persona_1
11.6.2012, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, Controparte_1
esponendo in fatto che:
- in data 24.6.10 la de cuius stipulava con la convenuta la polizza n. 80300036453 a protezione di un mutuo, per euro 95.553,00, a lei concesso dalla per Parte_2
l'acquisto della casa di abitazione nel Comune di Ostellato;
pagina 1 di 10 - al momento della sottoscrizione del modulo di richiesta di copertura assicurativa, la donna dichiarava di essere “in buona salute”;
- acquistato l'immobile in data 3.9.10 per euro 120.000,00, l' pagava regolarmente i Per_1
ratei del mutuo fino all'11.6.12, allorquando decedeva per insufficienza multiorgano da encefalopatia post-anossica in conseguenza di un improvviso arresto cardiaco;
- ricevuta dal AD richiesta di indennizzo, eccepiva la non indennizzabilità CP_1
del sinistro ai sensi dell'art.
2.3 delle CGA per essere la morte dell'assicurata dipesa «da uno stato patologico preesistente alla data di stipula della polizza in oggetto», essendo stata la portatrice di conclamato lieve prolasso della valvola mitrale con modesto Per_1
rigurgito (PVM) e aneurisma mobile del setto interatriale senza shunt;
- stante l'incapacità del di adempiere al mutuo, l'immobile veniva venduto Pt_1
all'asta dalla creditrice ipotecaria per euro 20.000,00; Parte_2
- il veniva quindi colpito «da una grave crisi depressiva e psicologica che lo Pt_1
portò ad abbandonare l'Emilia Romagna ed a girovagare verso nord-est, stabilendosi infine in Friuli Venezia Giulia, dove visse per anni praticamente senza fissa dimora, finché, ripresosi dallo sbandamento psicologico, si rivolgeva ad un legale».
Affermato l'inadempimento di sottrattasi all'obbligo di corrispondere CP_1
l'indennizzo, il concludeva chiedendo che l'assicuratrice fosse condannata al Pt_1
risarcimento dei conseguenti danni, quantificati in complessivi euro 302.235,37, di cui euro 202.237,37 a titolo di danno patrimoniale emergente (debito residuo del mutuo, e valore dell'immobile perduto), ed euro 100.000,00 per il danno esistenziale subito in conseguenza della perdita della propria casa.
Si costituiva la quale, eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione CP_2
attiva dell'attore essendo beneficiaria della polizza la , insisteva per Parte_2
l'inoperatività della polizza.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale.
Con sentenza n. 1508/22 il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, e accertato che l' al momento della sottoscrizione del modulo assicurativo, si Per_1
pagina 2 di 10 trovava in “buone condizioni di salute”, riteneva l'operatività della polizza e condannava
«a versare la somma indicata in polizza a garanzia del pagamento del mutuo CP_1
immobiliare contratto con ovvero la somma di euro 95.553,00»; Parte_2
rigettava invece la domanda di risarcimento avanzata dal rilevando che «la Pt_1
domanda è fondata sulla polizza assicurativa».
Avverso la sentenza proponevano autonomamente appello sia il che Pt_1 CP_1
i due procedimenti (nn. r.g. 914/2023 e 936/2023) venivano poi riuniti.
[...]
Il con un unico motivo d'appello, insisteva per il riconoscimento delle voci di Pt_1
danno domandate in primo grado, segnatamente euro 82.235,37 quale residuo debito verso la , euro 120.000,00 per la perdita dell'immobile, ed euro Parte_2
100.000,00 per danno non patrimoniale, tutte conseguenza dell'inadempimento.
Con il suo appello , reiterata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, CP_1
insisteva per l'inoperatività della polizza lamentando «omessa valutazione della documentazione probatoria di;
violazione del disposto di cui all'art. 115 CP_1
cpc; errata valutazione/interpretazione esclusiva della ctu».
2) L'appello di è infondato. CP_1
2.1.) Con il primo motivo di gravame la compagnia lamenta la carenza di legittimazione attiva del poiché l'unico legittimato a richiedere il pagamento del premio sarebbe Pt_1
stata la , beneficiaria del contratto di assicurazione. Parte_2
La censura non merita accoglimento.
Il non ha infatti domandato, in giudizio, l'adempimento del contratto, e dunque il Pt_1
versamento dell'indennizzo in favore della banca beneficiaria, ma soltanto il risarcimento dei danni da inadempimento a tale obbligazione, oggetto di una assicurazione a favore di terz, essendo il contraente assicurato titolare dell'interesse in rischio.
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, nell'assicurazione sulla vita, una volta intervenuto il decesso del contraente assicurato, spetta ai suoi eredi la legittimazione all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto. Stante il rifiuto opposto, dalla CP_1
pagina 3 di 10 alla richiesta stragiudiziale di adempimento, avanzata dal nel proprio interesse Pt_1
quale erede della non vi è dubbio quanto alla legittimazione dell'attore a Per_1
domandare il ristoro dei pregiudizi da tale inadempimento derivati.
2.2) Con il secondo motivo di gravame lamenta la violazione dell'art. 2.2 CP_1
delle CGA, secondo il quale «le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere esatte e complete», per avere l'assicurata taciuto, in fase di stipula, la cardiopatia congenita diagnosticatale qualche anno prima, e, ritenuta la correlazione causale tra detta patologia e l'exitus, insiste per la liceità del rifiuto da lei opposto alle richieste di indennizzo del Pt_1
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che la fattispecie è disciplinata dall'art. 1892 cc che, come previsto dall'art. 1932 cc, non è derogabile (al pari dell'art. 1893 cc) se non in senso più favorevole all'assicurato. Ne discende che le conseguenze delle dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato sono solo quelle previste dal codice civile e non quelle eventualmente pattuite tra le parti, se deteriori per l'assicurato.
Contrariamente a quanto sostiene , l'eventuale violazione dell'art.
2.2 del CP_1
contratto, secondo il quale «Le dichiarazioni dell devono essere veritiere, Parte_3
esatte e complete», non vale dunque ad escludere l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 1892 cc, per il quale le dichiarazioni inesatte o reticenti sono causa di annullamento del contratto
(che l'assicuratore può senz'altro far valere anche solo in via di eccezione) solo quando l'assicuratore provi che il contraente le ha rese con dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, dalla CTU è emerso che l'assicurata, al momento della stipula del contratto, per quanto portatrice di conclamato lieve prolasso della valvola mitrale con modesto rigurgito e aneurisma mobile del setto interatriale senza shunt, «si trovava verosimilmente in buone condizioni di salute». Ella, infatti, si era rivolta ad un cardiologo nel lontano 1997 per la comparsa di cardiopalmo, manifestazione sintomatologica di PVM che il CTU ha espressamente definito “minima”; aveva pagina 4 di 10 superato positivamente gli esami prescrittile, che non avevano evidenziato aritmie pericolose né alterazioni elettrocardiografiche o ecocardiografiche indicative di una particolare rischiosità del prolasso diagnosticatole;
si era regolarmente sottoposta a controlli per oltre 9 anni (segnatamente, nel 2000, nel 2002 e nel 2006), ricevendo sempre conferma della lieve entità del quadro valvolare, così a basso rischio da non richiedere né l'assunzione di terapie farmacologiche né l'esecuzione di accertamenti strumentali di secondo livello. Peraltro, come riferito dal CTU, le statistiche mostrano che la «stragrande maggioranza» dei soggetti affetti da PVM non va in contro a MIC, evento a bassissima incidenza;
se ne trae che il PVM non è in sé una patologia capace di influire sulla valutazione di buona salute di un soggetto, avendo egli sostanzialmente lo stesso rischio di MIC dei soggetti non affetti da alcuna patologia cardiovascolare.
Dalla CTU è emerso anche che le patologie diagnosticate alla donna tra il 1997 e il 2006 non l'avevano mai davvero debilitato la avendole cagionato solo «minime Per_1
manifestazioni sintomatologiche» (i.e. cardiopalmo), né erano mai degenerate al punto da richiedere una qualsiasi terapia farmacologica.
È pertanto assolutamente verosimile che l'assicurata fosse convinta di non soffrire di una problematica cardiologica degna di nota, convinzione peraltro condivisibile posto l'oggettivo buon esito dei controlli effettuati nel corso degli anni.
Del resto, come rilevato dal CTU, la genuinità della dichiarazione di buona salute resa dall'assicurata è confermata dai referti delle visite ginecologiche effettuate nel 2012, dai quali risulta che la donna, seppure consapevole della gravidanza in atto, non ha mai riferito ai sanitari di quanto riscontrato nelle precedenti visite cardiologiche, né ha mai fatto alcun accenno alla presenza di una qualunque sintomatologia cardiaca, nell'evidente convinzione che non si trattasse di informazioni degne di nota.
Non sussistono motivi per discostarsi da tali valutazioni, esaustivamente motivate ed evidentemente condivise anche dai CTP della stessa , i quali, ricevuta la bozza CP_1
della perizia, non hanno fatto pervenire al CTU alcuna osservazione.
pagina 5 di 10 Pertanto, la dichiarazione di buono stato di salute resa dall'assicurata nel Modulo di
Richiesta di Adesione alla copertura assicurativa, oltre ad essere perfettamente rispondente alle domande poste dall'assicuratrice -che, come rilevato anche dal CTU, non fanno alcun riferimento, a parte l'infarto, a problemi cardiologici particolari né tantomeno valvolari quali quelli diagnosticati all'assicurata- risulta senz'altro non accompagnata da dolo o colpa grave.
Insegna infatti la S.C. che, in tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente la condotta dell'assicurato che, come nel caso di specie, al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami (Cass. 13604/2011).
Dunque, escluso positivamente che la avesse reso, consapevolmente o con grave Per_1
disattenzione e leggerezza, dichiarazioni false o reticenti sul suo stato di salute, e pertanto inapplicabile l'art. 1892 cc, neppure, stando alle considerazioni del CTU (p. 16:
<
si trovava verosimilmente in buone condizioni di salute>>), le sue Persona_1
dichiarazioni potrebbero qualificarsi come inesatte, e rilevare agli effetti dell'art. 1893 cc, a norma del quale, in caso di dichiarazioni oggettivamente inesatte e reticenze, non connotate da dolo o colpa grave, conosciute dopo il verificarsi del sinistro, l'assicuratore ha la facoltà di ridurre l'indennizzo in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se egli avesse conosciuto il vero stato delle cose.
D'altronde, la non ha mai invocato l'applicazione di tale norma: non ha CP_1
eccepito che essa avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo minore e che ciò avrebbe inciso sull'accertamento del danno risarcibile, né ha mai anche solo allegato che, se avesse conosciuto l'integrale quadro clinico dell'assicurata, avrebbe concluso la polizza pagina 6 di 10 solo ad un premio più alto. Una simile circostanza, si osserva ad abundantiam, risulterebbe peraltro smentita dalla genericità del Modulo di Richiesta di Adesione alla copertura assicurativa, e dalla diversità delle ben più precise dichiarazioni richieste per la stipula di coperture assicurative maggiori di quella dell'assicurata (v. art.
1.3 CGA).
Del resto, il CTU ha attestato che «anche qualora la Pz avesse eventualmente informato la Compagnia di essere affetta da un PVM, questa prima della stipula avrebbe eventualmente potuto richiedere ulteriori accertamenti clinici che, con grande probabilità, sarebbero risultati del tutto negativi come era già avvenuto in passato, non fornendo pertanto alcun elemento utile a motivare, da parte dell'Assicuratore, un giudizio di preclusione alla stipula del contratto», che evidentemente, per il perito, sarebbe stato concluso alle stesse condizioni pattuite in concreto.
3)L'appello del relativo al quantum debeatur, è fondato nei termini di cui Pt_1
appresso.
Il Tribunale, accertata la debenza dell'indennizzo, ha condannato «a versare CP_1
la somma indicata in polizza a garanzia del pagamento del mutuo immobiliare contratto con ovvero la somma di euro 95.553» e ha rigettato le richieste di Parte_2
risarcimento del sul presupposto che «la domanda è fondata sulla polizza Pt_1
assicurativa».
La statuizione è errata.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'inadempimento di non CP_1
conferisce all'appellante, subentrato nel contratto di assicurazione in qualità di erede dell'assicurata, il diritto di ricevere personalmente l'indennizzo, destinato, per contratto, alla sola beneficiaria della polizza ). Parte_2
Ed infatti il non ha domandato in giudizio l'adempimento del contratto, ossia il Pt_1
pagamento dell'indennizzo in favore della banca, ormai privo della sua propria utilità stante l'intervenuta espropriazione dell'immobile ipotecato.
L'azione esercitata dal è, invece, un'azione di risarcimento dei danni da Pt_1
inadempimento (atto introduttivo di primo grado: «Il rifiuto di Controparte_1
pagina 7 di 10 costituisce dunque vero e proprio inadempimento contrattuale, che dà diritto alla controparte (unico erede della stipulante e beneficiario in caso di morte) a richiedere il risarcimento dei danni. Invero, l'adempimento è ormai divenuto impossibile, il mutuo
“protetto” non è stato “protetto” ed ha comportato l'esecuzione forzata e la vendita dell'immobile»). Del resto, come dedotto dall'appellante, «il rifiuto di di CP_1
adempiere, poi risultato del tutto ingiustificato, ha comportato che il mutuo non è stato
“protetto” (come avrebbe dovuto, secondo il contratto di assicurazione stipulato) e non essendo il (erede unico, come già detto, dell'assicurata) in grado di adempiere, Pt_1
l'immobile è stato oggetto di espropriazione. Il danno si è dunque ormai già prodotto ed un adempimento tardivo, limitato alla sola somma indicata in polizza, non risarcisce integralmente il danno stesso e non può più proteggere il mutuo (e la casa acquistata con lo stesso)».
Orbene, quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, il ha Pt_1
allegato la vendita all'asta dell'immobile ipotecato a garanzia del mutuo, circostanza mai contestata da , ed ha provato la sussistenza di un debito residuo di euro CP_1
82.235,37 nei confronti della (doc. 17 , come da certificazione da Parte_2 Pt_1
questa rilasciata in data 2.11.2020, debito espresso già al netto di quanto ricavato dall'espropriazione.
È di tutta evidenza che né l'esposizione debitoria verso la banca (che costituisce in sé un danno risarcibile, comprendendo la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non solo l'esborso, ma anche l'obbligazione di effettuarlo, che costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato: Cass.
4718/16), né la perdita dell'abitazione espropriata si sarebbero verificati qualora CP_1
avesse tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione;
alla corresponsione
[...]
dell'indennizzo, infatti, sarebbero certamente seguite l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile.
Nonostante l'aggiudicazione all'asta per soli euro 20.000,00, non vi è ragione di ritenere che il valore dell'immobile sia oggi inferiore all'importo di euro 120.000,00 pagato pagina 8 di 10 dall per il suo acquisto, come da rogito in atti, non essendo stata peraltro mai Per_1
sollevata sul punto alcuna questione da . CP_1
Il danno patrimoniale complessivamente subito dal è dunque pari alla somma del Pt_1
valore dell'immobile perduto, euro 120.000,00 all'epoca dell'inadempimento, e l'importo del debito residuo verso la , euro 82.235,37. Parte_2
È invece infondata la richiesta di riconoscimento del danno non patrimoniale.
L'asserita lesione del diritto di proprietà e del diritto alla casa non dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale, non vertendosi in materia di diritti fondamentali ed inviolabili della persona costituzionalmente tutelati (SS.UU. 26972/08).
Quanto al danno biologico da lesione della “salute psichica”, il pregiudizio è rimasto totalmente indimostrato, emergendo dalla stessa certificazione specialistica prodotta dal che non v'è «nessun supporto clinico» alle lamentate sofferenze psichiche. Pt_1
5) La somma riconosciuta, trattandosi di obbligazione di valore, deve essere, anche d'ufficio, rivalutata ad oggi con decorrenza dal 2.11.2020, data dell'attestazione della banca mutuante, non essendovi prova della data di vendita all'asta della casa. Si ottiene così la somma di euro 240.458,00 su cui decorreranno gli interessi moratori dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
In mancanza di specifica domanda, non sono invece dovuti gli interessi c.d. compensativi (Cass. 10373/24).
6) Le spese di lite seguono la soccombenza.
Quelle del primo grado di giudizio possono rimanere regolate come da sentenza impugnata, rientrando comunque la maggior somma riconosciuta al nel Pt_1
medesimo scaglione tariffario utilizzato dal Tribunale.
Quelle di appello vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota, come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando negli appelli riuniti NRG 914/23 e NRG936/23 proposti, avverso la sentenza n.1508/22 del Tribunale di Modena, rispettivamente da e da , così provvede: Parte_1 CP_1
pagina 9 di 10 a)rigetta l'appello proposto da;
CP_1
b)in accoglimento dell'appello del condanna a pagargli la Pt_1 CP_1
maggior somma di euro 240.458,00 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza la saldo, in luogo della minor somma di cui alla decisione impugnata.
Regola e spese di primo grado come da sentenza impugnata.
Condanna la a rifondere al le spese del presente grado di Controparte_3 Pt_1
giudizio, che liquida in euro 1.848,00 per anticipazioni ed euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% di compensi per rimborso spese generali, CP ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di CP_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.5.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 914/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANO Parte_1 C.F._1
OTTAVIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIONE NICOLA CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) , unico erede della compagna deceduta in data Parte_1 Persona_1
11.6.2012, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, Controparte_1
esponendo in fatto che:
- in data 24.6.10 la de cuius stipulava con la convenuta la polizza n. 80300036453 a protezione di un mutuo, per euro 95.553,00, a lei concesso dalla per Parte_2
l'acquisto della casa di abitazione nel Comune di Ostellato;
pagina 1 di 10 - al momento della sottoscrizione del modulo di richiesta di copertura assicurativa, la donna dichiarava di essere “in buona salute”;
- acquistato l'immobile in data 3.9.10 per euro 120.000,00, l' pagava regolarmente i Per_1
ratei del mutuo fino all'11.6.12, allorquando decedeva per insufficienza multiorgano da encefalopatia post-anossica in conseguenza di un improvviso arresto cardiaco;
- ricevuta dal AD richiesta di indennizzo, eccepiva la non indennizzabilità CP_1
del sinistro ai sensi dell'art.
2.3 delle CGA per essere la morte dell'assicurata dipesa «da uno stato patologico preesistente alla data di stipula della polizza in oggetto», essendo stata la portatrice di conclamato lieve prolasso della valvola mitrale con modesto Per_1
rigurgito (PVM) e aneurisma mobile del setto interatriale senza shunt;
- stante l'incapacità del di adempiere al mutuo, l'immobile veniva venduto Pt_1
all'asta dalla creditrice ipotecaria per euro 20.000,00; Parte_2
- il veniva quindi colpito «da una grave crisi depressiva e psicologica che lo Pt_1
portò ad abbandonare l'Emilia Romagna ed a girovagare verso nord-est, stabilendosi infine in Friuli Venezia Giulia, dove visse per anni praticamente senza fissa dimora, finché, ripresosi dallo sbandamento psicologico, si rivolgeva ad un legale».
Affermato l'inadempimento di sottrattasi all'obbligo di corrispondere CP_1
l'indennizzo, il concludeva chiedendo che l'assicuratrice fosse condannata al Pt_1
risarcimento dei conseguenti danni, quantificati in complessivi euro 302.235,37, di cui euro 202.237,37 a titolo di danno patrimoniale emergente (debito residuo del mutuo, e valore dell'immobile perduto), ed euro 100.000,00 per il danno esistenziale subito in conseguenza della perdita della propria casa.
Si costituiva la quale, eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione CP_2
attiva dell'attore essendo beneficiaria della polizza la , insisteva per Parte_2
l'inoperatività della polizza.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale.
Con sentenza n. 1508/22 il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, e accertato che l' al momento della sottoscrizione del modulo assicurativo, si Per_1
pagina 2 di 10 trovava in “buone condizioni di salute”, riteneva l'operatività della polizza e condannava
«a versare la somma indicata in polizza a garanzia del pagamento del mutuo CP_1
immobiliare contratto con ovvero la somma di euro 95.553,00»; Parte_2
rigettava invece la domanda di risarcimento avanzata dal rilevando che «la Pt_1
domanda è fondata sulla polizza assicurativa».
Avverso la sentenza proponevano autonomamente appello sia il che Pt_1 CP_1
i due procedimenti (nn. r.g. 914/2023 e 936/2023) venivano poi riuniti.
[...]
Il con un unico motivo d'appello, insisteva per il riconoscimento delle voci di Pt_1
danno domandate in primo grado, segnatamente euro 82.235,37 quale residuo debito verso la , euro 120.000,00 per la perdita dell'immobile, ed euro Parte_2
100.000,00 per danno non patrimoniale, tutte conseguenza dell'inadempimento.
Con il suo appello , reiterata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, CP_1
insisteva per l'inoperatività della polizza lamentando «omessa valutazione della documentazione probatoria di;
violazione del disposto di cui all'art. 115 CP_1
cpc; errata valutazione/interpretazione esclusiva della ctu».
2) L'appello di è infondato. CP_1
2.1.) Con il primo motivo di gravame la compagnia lamenta la carenza di legittimazione attiva del poiché l'unico legittimato a richiedere il pagamento del premio sarebbe Pt_1
stata la , beneficiaria del contratto di assicurazione. Parte_2
La censura non merita accoglimento.
Il non ha infatti domandato, in giudizio, l'adempimento del contratto, e dunque il Pt_1
versamento dell'indennizzo in favore della banca beneficiaria, ma soltanto il risarcimento dei danni da inadempimento a tale obbligazione, oggetto di una assicurazione a favore di terz, essendo il contraente assicurato titolare dell'interesse in rischio.
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, nell'assicurazione sulla vita, una volta intervenuto il decesso del contraente assicurato, spetta ai suoi eredi la legittimazione all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto. Stante il rifiuto opposto, dalla CP_1
pagina 3 di 10 alla richiesta stragiudiziale di adempimento, avanzata dal nel proprio interesse Pt_1
quale erede della non vi è dubbio quanto alla legittimazione dell'attore a Per_1
domandare il ristoro dei pregiudizi da tale inadempimento derivati.
2.2) Con il secondo motivo di gravame lamenta la violazione dell'art. 2.2 CP_1
delle CGA, secondo il quale «le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere esatte e complete», per avere l'assicurata taciuto, in fase di stipula, la cardiopatia congenita diagnosticatale qualche anno prima, e, ritenuta la correlazione causale tra detta patologia e l'exitus, insiste per la liceità del rifiuto da lei opposto alle richieste di indennizzo del Pt_1
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che la fattispecie è disciplinata dall'art. 1892 cc che, come previsto dall'art. 1932 cc, non è derogabile (al pari dell'art. 1893 cc) se non in senso più favorevole all'assicurato. Ne discende che le conseguenze delle dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato sono solo quelle previste dal codice civile e non quelle eventualmente pattuite tra le parti, se deteriori per l'assicurato.
Contrariamente a quanto sostiene , l'eventuale violazione dell'art.
2.2 del CP_1
contratto, secondo il quale «Le dichiarazioni dell devono essere veritiere, Parte_3
esatte e complete», non vale dunque ad escludere l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 1892 cc, per il quale le dichiarazioni inesatte o reticenti sono causa di annullamento del contratto
(che l'assicuratore può senz'altro far valere anche solo in via di eccezione) solo quando l'assicuratore provi che il contraente le ha rese con dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, dalla CTU è emerso che l'assicurata, al momento della stipula del contratto, per quanto portatrice di conclamato lieve prolasso della valvola mitrale con modesto rigurgito e aneurisma mobile del setto interatriale senza shunt, «si trovava verosimilmente in buone condizioni di salute». Ella, infatti, si era rivolta ad un cardiologo nel lontano 1997 per la comparsa di cardiopalmo, manifestazione sintomatologica di PVM che il CTU ha espressamente definito “minima”; aveva pagina 4 di 10 superato positivamente gli esami prescrittile, che non avevano evidenziato aritmie pericolose né alterazioni elettrocardiografiche o ecocardiografiche indicative di una particolare rischiosità del prolasso diagnosticatole;
si era regolarmente sottoposta a controlli per oltre 9 anni (segnatamente, nel 2000, nel 2002 e nel 2006), ricevendo sempre conferma della lieve entità del quadro valvolare, così a basso rischio da non richiedere né l'assunzione di terapie farmacologiche né l'esecuzione di accertamenti strumentali di secondo livello. Peraltro, come riferito dal CTU, le statistiche mostrano che la «stragrande maggioranza» dei soggetti affetti da PVM non va in contro a MIC, evento a bassissima incidenza;
se ne trae che il PVM non è in sé una patologia capace di influire sulla valutazione di buona salute di un soggetto, avendo egli sostanzialmente lo stesso rischio di MIC dei soggetti non affetti da alcuna patologia cardiovascolare.
Dalla CTU è emerso anche che le patologie diagnosticate alla donna tra il 1997 e il 2006 non l'avevano mai davvero debilitato la avendole cagionato solo «minime Per_1
manifestazioni sintomatologiche» (i.e. cardiopalmo), né erano mai degenerate al punto da richiedere una qualsiasi terapia farmacologica.
È pertanto assolutamente verosimile che l'assicurata fosse convinta di non soffrire di una problematica cardiologica degna di nota, convinzione peraltro condivisibile posto l'oggettivo buon esito dei controlli effettuati nel corso degli anni.
Del resto, come rilevato dal CTU, la genuinità della dichiarazione di buona salute resa dall'assicurata è confermata dai referti delle visite ginecologiche effettuate nel 2012, dai quali risulta che la donna, seppure consapevole della gravidanza in atto, non ha mai riferito ai sanitari di quanto riscontrato nelle precedenti visite cardiologiche, né ha mai fatto alcun accenno alla presenza di una qualunque sintomatologia cardiaca, nell'evidente convinzione che non si trattasse di informazioni degne di nota.
Non sussistono motivi per discostarsi da tali valutazioni, esaustivamente motivate ed evidentemente condivise anche dai CTP della stessa , i quali, ricevuta la bozza CP_1
della perizia, non hanno fatto pervenire al CTU alcuna osservazione.
pagina 5 di 10 Pertanto, la dichiarazione di buono stato di salute resa dall'assicurata nel Modulo di
Richiesta di Adesione alla copertura assicurativa, oltre ad essere perfettamente rispondente alle domande poste dall'assicuratrice -che, come rilevato anche dal CTU, non fanno alcun riferimento, a parte l'infarto, a problemi cardiologici particolari né tantomeno valvolari quali quelli diagnosticati all'assicurata- risulta senz'altro non accompagnata da dolo o colpa grave.
Insegna infatti la S.C. che, in tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente la condotta dell'assicurato che, come nel caso di specie, al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami (Cass. 13604/2011).
Dunque, escluso positivamente che la avesse reso, consapevolmente o con grave Per_1
disattenzione e leggerezza, dichiarazioni false o reticenti sul suo stato di salute, e pertanto inapplicabile l'art. 1892 cc, neppure, stando alle considerazioni del CTU (p. 16:
<
si trovava verosimilmente in buone condizioni di salute>>), le sue Persona_1
dichiarazioni potrebbero qualificarsi come inesatte, e rilevare agli effetti dell'art. 1893 cc, a norma del quale, in caso di dichiarazioni oggettivamente inesatte e reticenze, non connotate da dolo o colpa grave, conosciute dopo il verificarsi del sinistro, l'assicuratore ha la facoltà di ridurre l'indennizzo in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se egli avesse conosciuto il vero stato delle cose.
D'altronde, la non ha mai invocato l'applicazione di tale norma: non ha CP_1
eccepito che essa avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo minore e che ciò avrebbe inciso sull'accertamento del danno risarcibile, né ha mai anche solo allegato che, se avesse conosciuto l'integrale quadro clinico dell'assicurata, avrebbe concluso la polizza pagina 6 di 10 solo ad un premio più alto. Una simile circostanza, si osserva ad abundantiam, risulterebbe peraltro smentita dalla genericità del Modulo di Richiesta di Adesione alla copertura assicurativa, e dalla diversità delle ben più precise dichiarazioni richieste per la stipula di coperture assicurative maggiori di quella dell'assicurata (v. art.
1.3 CGA).
Del resto, il CTU ha attestato che «anche qualora la Pz avesse eventualmente informato la Compagnia di essere affetta da un PVM, questa prima della stipula avrebbe eventualmente potuto richiedere ulteriori accertamenti clinici che, con grande probabilità, sarebbero risultati del tutto negativi come era già avvenuto in passato, non fornendo pertanto alcun elemento utile a motivare, da parte dell'Assicuratore, un giudizio di preclusione alla stipula del contratto», che evidentemente, per il perito, sarebbe stato concluso alle stesse condizioni pattuite in concreto.
3)L'appello del relativo al quantum debeatur, è fondato nei termini di cui Pt_1
appresso.
Il Tribunale, accertata la debenza dell'indennizzo, ha condannato «a versare CP_1
la somma indicata in polizza a garanzia del pagamento del mutuo immobiliare contratto con ovvero la somma di euro 95.553» e ha rigettato le richieste di Parte_2
risarcimento del sul presupposto che «la domanda è fondata sulla polizza Pt_1
assicurativa».
La statuizione è errata.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'inadempimento di non CP_1
conferisce all'appellante, subentrato nel contratto di assicurazione in qualità di erede dell'assicurata, il diritto di ricevere personalmente l'indennizzo, destinato, per contratto, alla sola beneficiaria della polizza ). Parte_2
Ed infatti il non ha domandato in giudizio l'adempimento del contratto, ossia il Pt_1
pagamento dell'indennizzo in favore della banca, ormai privo della sua propria utilità stante l'intervenuta espropriazione dell'immobile ipotecato.
L'azione esercitata dal è, invece, un'azione di risarcimento dei danni da Pt_1
inadempimento (atto introduttivo di primo grado: «Il rifiuto di Controparte_1
pagina 7 di 10 costituisce dunque vero e proprio inadempimento contrattuale, che dà diritto alla controparte (unico erede della stipulante e beneficiario in caso di morte) a richiedere il risarcimento dei danni. Invero, l'adempimento è ormai divenuto impossibile, il mutuo
“protetto” non è stato “protetto” ed ha comportato l'esecuzione forzata e la vendita dell'immobile»). Del resto, come dedotto dall'appellante, «il rifiuto di di CP_1
adempiere, poi risultato del tutto ingiustificato, ha comportato che il mutuo non è stato
“protetto” (come avrebbe dovuto, secondo il contratto di assicurazione stipulato) e non essendo il (erede unico, come già detto, dell'assicurata) in grado di adempiere, Pt_1
l'immobile è stato oggetto di espropriazione. Il danno si è dunque ormai già prodotto ed un adempimento tardivo, limitato alla sola somma indicata in polizza, non risarcisce integralmente il danno stesso e non può più proteggere il mutuo (e la casa acquistata con lo stesso)».
Orbene, quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, il ha Pt_1
allegato la vendita all'asta dell'immobile ipotecato a garanzia del mutuo, circostanza mai contestata da , ed ha provato la sussistenza di un debito residuo di euro CP_1
82.235,37 nei confronti della (doc. 17 , come da certificazione da Parte_2 Pt_1
questa rilasciata in data 2.11.2020, debito espresso già al netto di quanto ricavato dall'espropriazione.
È di tutta evidenza che né l'esposizione debitoria verso la banca (che costituisce in sé un danno risarcibile, comprendendo la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non solo l'esborso, ma anche l'obbligazione di effettuarlo, che costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato: Cass.
4718/16), né la perdita dell'abitazione espropriata si sarebbero verificati qualora CP_1
avesse tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione;
alla corresponsione
[...]
dell'indennizzo, infatti, sarebbero certamente seguite l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile.
Nonostante l'aggiudicazione all'asta per soli euro 20.000,00, non vi è ragione di ritenere che il valore dell'immobile sia oggi inferiore all'importo di euro 120.000,00 pagato pagina 8 di 10 dall per il suo acquisto, come da rogito in atti, non essendo stata peraltro mai Per_1
sollevata sul punto alcuna questione da . CP_1
Il danno patrimoniale complessivamente subito dal è dunque pari alla somma del Pt_1
valore dell'immobile perduto, euro 120.000,00 all'epoca dell'inadempimento, e l'importo del debito residuo verso la , euro 82.235,37. Parte_2
È invece infondata la richiesta di riconoscimento del danno non patrimoniale.
L'asserita lesione del diritto di proprietà e del diritto alla casa non dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale, non vertendosi in materia di diritti fondamentali ed inviolabili della persona costituzionalmente tutelati (SS.UU. 26972/08).
Quanto al danno biologico da lesione della “salute psichica”, il pregiudizio è rimasto totalmente indimostrato, emergendo dalla stessa certificazione specialistica prodotta dal che non v'è «nessun supporto clinico» alle lamentate sofferenze psichiche. Pt_1
5) La somma riconosciuta, trattandosi di obbligazione di valore, deve essere, anche d'ufficio, rivalutata ad oggi con decorrenza dal 2.11.2020, data dell'attestazione della banca mutuante, non essendovi prova della data di vendita all'asta della casa. Si ottiene così la somma di euro 240.458,00 su cui decorreranno gli interessi moratori dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
In mancanza di specifica domanda, non sono invece dovuti gli interessi c.d. compensativi (Cass. 10373/24).
6) Le spese di lite seguono la soccombenza.
Quelle del primo grado di giudizio possono rimanere regolate come da sentenza impugnata, rientrando comunque la maggior somma riconosciuta al nel Pt_1
medesimo scaglione tariffario utilizzato dal Tribunale.
Quelle di appello vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota, come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando negli appelli riuniti NRG 914/23 e NRG936/23 proposti, avverso la sentenza n.1508/22 del Tribunale di Modena, rispettivamente da e da , così provvede: Parte_1 CP_1
pagina 9 di 10 a)rigetta l'appello proposto da;
CP_1
b)in accoglimento dell'appello del condanna a pagargli la Pt_1 CP_1
maggior somma di euro 240.458,00 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza la saldo, in luogo della minor somma di cui alla decisione impugnata.
Regola e spese di primo grado come da sentenza impugnata.
Condanna la a rifondere al le spese del presente grado di Controparte_3 Pt_1
giudizio, che liquida in euro 1.848,00 per anticipazioni ed euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% di compensi per rimborso spese generali, CP ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di CP_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.5.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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