TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2706/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. BOSCARINO SALVATORE, presso il cui studio, in Siracusa, Viale
Scala Greca n. 181/A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, presso lo studio pagina 1 di 8 dei quali, in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2022 del 5.4.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
222/2022 del ruolo generale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma complessiva di euro 36.675,01, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù CP_1
del contratto di finanziamento stipulato con la s.p.a. Compass e ceduto poi, alla odierna convenuta opposta.
L'opponente con le proprie doglianze ha lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, l'assenza di prova scritta del credito ingiunto e l'applicazione di interessi illegittimi stante la mancata sottoscrizione della clausola contrattuale ove gli stessi sono indicati;
inoltre, la ha Pt_1
eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, essendo spirato il termine decennale dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento senza che le sia stata inoltrata alcuna comunicazione con efficacia interruttiva del termine decennale;
da ultimo, ha chiesto l'espletamento di una CTU contabile pagina 2 di 8 volta all'accertamento dell'esatta esposizione debitoria.
All'udienza del 18.10.2023 parte opposta era dichiarata contumace e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. all' udienza del 11.09.2024.
In data 21.10.2023 si costituiva tardivamente la che instava per il rigetto delle avverse Controparte_1
eccezioni e conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, a seguito dell'udienza del 11.09.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Preliminarmente, è da esaminarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, eccepita per la prima volta da parte opponente in seno alle comparse conclusionali ex art. 190 del codice di rito.
Tale doglianza è da dichiararsi inammissibile in quanto tardiva, difatti, a fronte di un consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo, e ancora.
Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto (opponente / convenuto sostanziale), a pena di pagina 3 di 8 decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (cfr. Sent. Cass, n. 22736 del
2021, Cass. Sez. Un. 19596 del 2020 n. 25155 del 2020).
Nel caso che ci occupa, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio non è stato eccepito entro la prima udienza, né poteva essere rilevato d'ufficio dal giudice stante la costituzione tardiva della parte opposta Controparte_1
Ciò premesso, l'opposizione proposta da è da ritenersi infondata e va rigettata per i Parte_1
motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 36.675,01 vantato dalla a fronte del Controparte_1
contratto di finanziamento n. 8843780 del 19.10.2020, e relativamente al quale l'odierna opponente ha lamentato, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta nonché la carenza di prova del credito ingiunto.
È da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13533 del 2001; Cass. Sent. n. 826 del 2015).
Ciò detto, parte opposta ha provato la propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in giudizio allegando la documentazione contrattuale relativa alle cessioni del credito intervenute tra Compass-
pagina 4 di 8 Banca Ifis s.p.a e tra quest'ultima e agli estratti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_1
CP_ Repubblica (vd. allegati nn. 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio) dai quali si evince che la ha CP_1
acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della s.p.a. Banca Ifis;
ha allegato, inoltre, la copia del contratto di finanziamento e il relativo estratto conto, nonché la comunicazione regolarmente notificata della cessione pro-soluto di detti crediti.
Tale documentazione è da considerarsi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Circa il disconoscimento operato dall'opponente, è da rilevarsi la genericità di tale contestazione a fronte di quanto statuito sul punto dalla giurisprudenza di merito, in quanto sebbene il disconoscimento della conformità della copia non contempli l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., è necessario, a pena di inefficacia,
che lo stesso avvenga formalmente mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. (Cass. Sent. 24634 del 2021, Cass. Sent. 3227 del 2021)
Altrettanto generica è da considerarsi la doglianza con la quale l'opponente ha lamentato l'illegittimità
e l'usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente previsti.
Sul punto un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che pagina 5 di 8 documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Cass. Sez. Un. n. 9941 de l2009; Sent. Cass. n. 7374 del 2016)
Ad ogni buon conto, è da precisarsi che, contrariamente a quanto asserito dalla , i tassi di Pt_1
interesse contrattualmente applicati risultano chiaramente indicati nella prima pagina del contratto di finanziamento, in cui tra l'altro è stata debitamente sottoscritta dall'apponente la clausola dell'avvenuta ricezione di una copia della documentazione contrattuale.
Deve essere disattesa, altresì, la doglianza relativa alla mancata notifica della comunicazione relativa alla decadenza dal beneficio del termine, in quanto, ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1186 c.c., non è necessario né il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza del debitore nè la formulazione di un'espressa domanda del creditore di esigere immediatamente la prestazione ancorché sia stabilito un termine a favore del debitore, potendo tale diritto ritenersi virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.
(Cass. Ord. 20042 del 2020, Cass. Sent. 24330 del 2011)
Ciò posto l'eccezione sollevata dall'opponente è da ritenersi infondata stante l'insussistenza di qualsivoglia obbligo in capo all'istituto bancario di provvedere alla preventiva comunicazione di cui all'art. 1186 del Codice civile.
Oltremodo infondata, infine, si palesa l'eccezione relativa all'intervenuto termine di prescrizionale;
infatti, la prescrizione decennale nell'ipotesi di debito unico rateizzato in più versamenti periodici,
quale quello del caso di specie, decorre, non dalla stipula del contratto come erroneamente asserito pagina 6 di 8 dall'opponente, bensì dalla scadenza dell'ultima rata atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. Sent. n. 24418 del 2020, Cass. Sent. n. 17798 del 2011, Cass. Sent. n. 2301 del
2004).
A riguardo, dalla documentazione allegata in atti, si evince: che il piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento n. 8843780 del 19.10.2020 prevedeva l'addebito complessivo di 54 ratei a partire dal 15 ottobre 2010 e con scadenza ultima rata al 15.03.2017; che nel maggio 2017 avveniva il perfezionamento della notifica, all' odierno opponente, dell'atto di cessione del credito per cui è causa e che nel 2022 veniva avviato il procedimento monitorio ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per cui è stata proposta l'odierna opposizione: tali atti, manifestando la volontà perpetrata dal creditore di far valere il proprio diritto, risultano idonei a spiegare l'effetto interruttivo della prescrizione decennale.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 402/2022 del 5.4.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 222/2022 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 402/2022 del 5.04.2022
emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 7 di 8 - Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 13 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2706/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. BOSCARINO SALVATORE, presso il cui studio, in Siracusa, Viale
Scala Greca n. 181/A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, presso lo studio pagina 1 di 8 dei quali, in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2022 del 5.4.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
222/2022 del ruolo generale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma complessiva di euro 36.675,01, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù CP_1
del contratto di finanziamento stipulato con la s.p.a. Compass e ceduto poi, alla odierna convenuta opposta.
L'opponente con le proprie doglianze ha lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, l'assenza di prova scritta del credito ingiunto e l'applicazione di interessi illegittimi stante la mancata sottoscrizione della clausola contrattuale ove gli stessi sono indicati;
inoltre, la ha Pt_1
eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, essendo spirato il termine decennale dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento senza che le sia stata inoltrata alcuna comunicazione con efficacia interruttiva del termine decennale;
da ultimo, ha chiesto l'espletamento di una CTU contabile pagina 2 di 8 volta all'accertamento dell'esatta esposizione debitoria.
All'udienza del 18.10.2023 parte opposta era dichiarata contumace e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. all' udienza del 11.09.2024.
In data 21.10.2023 si costituiva tardivamente la che instava per il rigetto delle avverse Controparte_1
eccezioni e conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, a seguito dell'udienza del 11.09.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Preliminarmente, è da esaminarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, eccepita per la prima volta da parte opponente in seno alle comparse conclusionali ex art. 190 del codice di rito.
Tale doglianza è da dichiararsi inammissibile in quanto tardiva, difatti, a fronte di un consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo, e ancora.
Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto (opponente / convenuto sostanziale), a pena di pagina 3 di 8 decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (cfr. Sent. Cass, n. 22736 del
2021, Cass. Sez. Un. 19596 del 2020 n. 25155 del 2020).
Nel caso che ci occupa, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio non è stato eccepito entro la prima udienza, né poteva essere rilevato d'ufficio dal giudice stante la costituzione tardiva della parte opposta Controparte_1
Ciò premesso, l'opposizione proposta da è da ritenersi infondata e va rigettata per i Parte_1
motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 36.675,01 vantato dalla a fronte del Controparte_1
contratto di finanziamento n. 8843780 del 19.10.2020, e relativamente al quale l'odierna opponente ha lamentato, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta nonché la carenza di prova del credito ingiunto.
È da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13533 del 2001; Cass. Sent. n. 826 del 2015).
Ciò detto, parte opposta ha provato la propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in giudizio allegando la documentazione contrattuale relativa alle cessioni del credito intervenute tra Compass-
pagina 4 di 8 Banca Ifis s.p.a e tra quest'ultima e agli estratti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_1
CP_ Repubblica (vd. allegati nn. 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio) dai quali si evince che la ha CP_1
acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della s.p.a. Banca Ifis;
ha allegato, inoltre, la copia del contratto di finanziamento e il relativo estratto conto, nonché la comunicazione regolarmente notificata della cessione pro-soluto di detti crediti.
Tale documentazione è da considerarsi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Circa il disconoscimento operato dall'opponente, è da rilevarsi la genericità di tale contestazione a fronte di quanto statuito sul punto dalla giurisprudenza di merito, in quanto sebbene il disconoscimento della conformità della copia non contempli l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., è necessario, a pena di inefficacia,
che lo stesso avvenga formalmente mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. (Cass. Sent. 24634 del 2021, Cass. Sent. 3227 del 2021)
Altrettanto generica è da considerarsi la doglianza con la quale l'opponente ha lamentato l'illegittimità
e l'usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente previsti.
Sul punto un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che pagina 5 di 8 documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Cass. Sez. Un. n. 9941 de l2009; Sent. Cass. n. 7374 del 2016)
Ad ogni buon conto, è da precisarsi che, contrariamente a quanto asserito dalla , i tassi di Pt_1
interesse contrattualmente applicati risultano chiaramente indicati nella prima pagina del contratto di finanziamento, in cui tra l'altro è stata debitamente sottoscritta dall'apponente la clausola dell'avvenuta ricezione di una copia della documentazione contrattuale.
Deve essere disattesa, altresì, la doglianza relativa alla mancata notifica della comunicazione relativa alla decadenza dal beneficio del termine, in quanto, ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1186 c.c., non è necessario né il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza del debitore nè la formulazione di un'espressa domanda del creditore di esigere immediatamente la prestazione ancorché sia stabilito un termine a favore del debitore, potendo tale diritto ritenersi virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.
(Cass. Ord. 20042 del 2020, Cass. Sent. 24330 del 2011)
Ciò posto l'eccezione sollevata dall'opponente è da ritenersi infondata stante l'insussistenza di qualsivoglia obbligo in capo all'istituto bancario di provvedere alla preventiva comunicazione di cui all'art. 1186 del Codice civile.
Oltremodo infondata, infine, si palesa l'eccezione relativa all'intervenuto termine di prescrizionale;
infatti, la prescrizione decennale nell'ipotesi di debito unico rateizzato in più versamenti periodici,
quale quello del caso di specie, decorre, non dalla stipula del contratto come erroneamente asserito pagina 6 di 8 dall'opponente, bensì dalla scadenza dell'ultima rata atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. Sent. n. 24418 del 2020, Cass. Sent. n. 17798 del 2011, Cass. Sent. n. 2301 del
2004).
A riguardo, dalla documentazione allegata in atti, si evince: che il piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento n. 8843780 del 19.10.2020 prevedeva l'addebito complessivo di 54 ratei a partire dal 15 ottobre 2010 e con scadenza ultima rata al 15.03.2017; che nel maggio 2017 avveniva il perfezionamento della notifica, all' odierno opponente, dell'atto di cessione del credito per cui è causa e che nel 2022 veniva avviato il procedimento monitorio ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per cui è stata proposta l'odierna opposizione: tali atti, manifestando la volontà perpetrata dal creditore di far valere il proprio diritto, risultano idonei a spiegare l'effetto interruttivo della prescrizione decennale.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 402/2022 del 5.4.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 222/2022 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 402/2022 del 5.04.2022
emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 7 di 8 - Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 13 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8