Articolo 12 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
Articolo 11Articolo 13
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21 dicembre 1986
Art. 12. 1. Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, di cui all' articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , e' autorizzata l'erogazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1989.
2. Le quote per ciascuno degli anni 1987 e 1988 sono determinate in lire 5 miliardi.
Nota all' art. 12, comma 1 :
Con l' art. 7 della legge n. 828/1982 fu autorizzata, per le esigenze dello stesso scalo merci ferroviario, l'erogazione una tantum di lire 10 miliardi.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986