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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1009/2025 tra
Parte_1
[...]
[...] e
Controparte_1
CP_2 CP_3
Parte_2
CONVENUTI
Oggi 7 luglio 2025 alle ore 13,50, nessuno presente, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERINI Parte_1 C.F._1 GIANNICOLA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 (C.F. ) Controparte_4 C.F._3 C.F. ) Parte_2 C.F._4
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La residua domanda della ricorrente (dopo la sua rinuncia parziale agli atti formalizzata alla udienza del 7 luglio 2025) è fondata e va accolta.
La stessa può ritenersi aver provato la occupazione indebita dei convenuti tramite il certificato di residenza contestuale (doc. 2) e la lettera prodotta sub doc. 3 con la quale ha chiesto il rilascio dell'immobile concesso in godimento.
Il doc. 4 proveniente da uno dei resistenti comprova invece la proprietà dell'immobile in capo alla ricorrente.
Nessuna prova di un titolo negoziale in essere tra le parti risulta in atti e l'accenno ad esso contenuta nel citato doc. 4 è rimasto privo di riscontro alcuno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi (valore indeterminato basso) previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna i convenuti , c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_4
, c.f. , , c.f. , in
[...] C.F._3 Parte_2 C.F._4 solido all'immediato rilascio dell'immobile sito in Marmirolo fraz. Pozzolo sul Mincio al Vicolo Bonizzi, 2/A; pagina 2 di 3 2. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2900,00 oltre ad euro 570,00 per anticipazioni ed oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Mantova, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
pagina 3 di 3
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1009/2025 tra
Parte_1
[...]
[...] e
Controparte_1
CP_2 CP_3
Parte_2
CONVENUTI
Oggi 7 luglio 2025 alle ore 13,50, nessuno presente, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERINI Parte_1 C.F._1 GIANNICOLA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 (C.F. ) Controparte_4 C.F._3 C.F. ) Parte_2 C.F._4
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La residua domanda della ricorrente (dopo la sua rinuncia parziale agli atti formalizzata alla udienza del 7 luglio 2025) è fondata e va accolta.
La stessa può ritenersi aver provato la occupazione indebita dei convenuti tramite il certificato di residenza contestuale (doc. 2) e la lettera prodotta sub doc. 3 con la quale ha chiesto il rilascio dell'immobile concesso in godimento.
Il doc. 4 proveniente da uno dei resistenti comprova invece la proprietà dell'immobile in capo alla ricorrente.
Nessuna prova di un titolo negoziale in essere tra le parti risulta in atti e l'accenno ad esso contenuta nel citato doc. 4 è rimasto privo di riscontro alcuno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi (valore indeterminato basso) previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna i convenuti , c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_4
, c.f. , , c.f. , in
[...] C.F._3 Parte_2 C.F._4 solido all'immediato rilascio dell'immobile sito in Marmirolo fraz. Pozzolo sul Mincio al Vicolo Bonizzi, 2/A; pagina 2 di 3 2. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2900,00 oltre ad euro 570,00 per anticipazioni ed oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Mantova, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
pagina 3 di 3