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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LI Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 15824/2024 R.G. instaurato da
(c.f. ) con l'avv. MARCELLA Parte_1 C.F._1
LAZZARI contro
(c.f. con l'avv. DEBORA CAVALLI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«1) La sig.ra rinuncia alle pretese di carattere economico formulate in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta nei confronti del sig. . Parte_1
2) Il sig. accetta la suddetta rinuncia. Parte_1
3) Spese di lite compensate tra le parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Rovato in data 20 gennaio 1990 (atto n. 1 parte II serie A), sono genitori di (11 marzo 1995) e si sono separate con sentenza di Per_1 questo Tribunale n. 3185/2019 pubbl. il 25/11/2019, pronunziata su conclusioni congiunte. Fra le condizioni pattuite, vi era quella dell'obbligazione paterna di versare direttamente al figlio un 1 assegno di euro 800,00 mensili e di sostenere il 50% delle spese straordinarie definite dal protocollo del Tribunale di Brescia. In considerazione delle loro condizioni reddituali, i coniugi avevano, poi, rinunciato a reciproche richieste di assegno di mantenimento.
Il ricorrente ha veicolato nel presente procedimento la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto il riconoscimento «anche in via preliminare ed in prima udienza e poi con conferma in sede decisoria, (…) un assegno di mantenimento nella somma di euro 3.000,00 lordi a titolo di mantenimento proprio e di euro 1.000,00 a titolo di rimborso per il mantenimento del figlio convivente ed economicamente non autosufficiente, oltre al
50 per cento delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Brescia».
L'attore ha negato che il figlio, ormai adulto, conservi il diritto di essere mantenuto dai genitori e ha eccepito il difetto delle condizioni per il riconoscimento di un assegno alla moglie, dotata di adeguati mezzi propri.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, che ha visto fallire il tentativo di conciliazione, è stata adottata sentenza non definitiva di divorzio n. 884/2025 ed è stata disposta la prosecuzione del processo.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 15 maggio 2025 sono state respinte, in via provvisoria, le domande della resistente, sono state rigettate tutte le istanze istruttorie ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Contestualmente, è stato rivolto alle parti l'invito a trovare un accordo.
Tale invito è stato positivamente raccolto, tanto che le parti, in vista dell'udienza di discussione, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte. Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione, già pronunziata con sentenza non definitiva n. 884/2025, sia regolata in conformità alle conclusioni congiunte sopra trascritte;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2025.
Il Presidente estensore
AN LI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LI Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 15824/2024 R.G. instaurato da
(c.f. ) con l'avv. MARCELLA Parte_1 C.F._1
LAZZARI contro
(c.f. con l'avv. DEBORA CAVALLI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«1) La sig.ra rinuncia alle pretese di carattere economico formulate in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta nei confronti del sig. . Parte_1
2) Il sig. accetta la suddetta rinuncia. Parte_1
3) Spese di lite compensate tra le parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Rovato in data 20 gennaio 1990 (atto n. 1 parte II serie A), sono genitori di (11 marzo 1995) e si sono separate con sentenza di Per_1 questo Tribunale n. 3185/2019 pubbl. il 25/11/2019, pronunziata su conclusioni congiunte. Fra le condizioni pattuite, vi era quella dell'obbligazione paterna di versare direttamente al figlio un 1 assegno di euro 800,00 mensili e di sostenere il 50% delle spese straordinarie definite dal protocollo del Tribunale di Brescia. In considerazione delle loro condizioni reddituali, i coniugi avevano, poi, rinunciato a reciproche richieste di assegno di mantenimento.
Il ricorrente ha veicolato nel presente procedimento la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto il riconoscimento «anche in via preliminare ed in prima udienza e poi con conferma in sede decisoria, (…) un assegno di mantenimento nella somma di euro 3.000,00 lordi a titolo di mantenimento proprio e di euro 1.000,00 a titolo di rimborso per il mantenimento del figlio convivente ed economicamente non autosufficiente, oltre al
50 per cento delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Brescia».
L'attore ha negato che il figlio, ormai adulto, conservi il diritto di essere mantenuto dai genitori e ha eccepito il difetto delle condizioni per il riconoscimento di un assegno alla moglie, dotata di adeguati mezzi propri.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, che ha visto fallire il tentativo di conciliazione, è stata adottata sentenza non definitiva di divorzio n. 884/2025 ed è stata disposta la prosecuzione del processo.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 15 maggio 2025 sono state respinte, in via provvisoria, le domande della resistente, sono state rigettate tutte le istanze istruttorie ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Contestualmente, è stato rivolto alle parti l'invito a trovare un accordo.
Tale invito è stato positivamente raccolto, tanto che le parti, in vista dell'udienza di discussione, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte. Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione, già pronunziata con sentenza non definitiva n. 884/2025, sia regolata in conformità alle conclusioni congiunte sopra trascritte;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2025.
Il Presidente estensore
AN LI
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