TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 248/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SIMONELLI ANTONIETTA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2018, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 439/2017/00008113990000, notificato in data 4 gennaio 2018.
2. Il ricorrente ha esposto di essere iscritto all'Ordine Forense di Vibo Valentia sin dal 15 luglio 2002 e alla Cassa Forense dal 1° gennaio 2011. Con raccomandata A/R del 22 giugno 2016, ricevuta dall' il 7 luglio 2016, la sede di Vibo Valentia – CP_1 CP_1
Tropea comunicava di aver provveduto d'ufficio al calcolo dei contributi dovuti alla
Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, richiedendo il versamento della somma complessiva di euro 4.622,58, di cui euro 2.643,68 per contributi ed euro
1.978,90 per sanzioni, entro 30 giorni.
1 3. Secondo l' , tale pretesa si fondava su un'attività di verifica dalla quale risultava CP_1 che per l'anno 2010 il ricorrente aveva dichiarato un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altri enti previdenziali.
4. Il ricorrente ha contestato la legittimità della richiesta contributiva, deducendone l'infondatezza nel merito e, soprattutto, l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale.
5. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
6. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 15.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il punto controverso della presente controversia attiene alla prescrizione del credito contributivo preteso dall' per l'anno 2010. CP_1
2. Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 12 maggio 2011, il termine per il versamento dei contributi alla Gestione Separata relativi all'anno 2010 scadeva il 6 luglio 2011. In difetto di versamento, l' avrebbe dovuto interrompere il decorso della prescrizione CP_1 quinquennale, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10, della L. 335/1995, entro il 6 luglio
2016.
3. Nel caso di specie, l'unico atto interruttivo prodotto dall' è la raccomandata A/R CP_1 datata 22 giugno 2016 e ricevuta dal contribuente il 7 luglio 2016, successiva alla scadenza del termine di prescrizione. Pertanto, sebbene tale atto sia astrattamente idoneo a costituire interruzione della prescrizione, esso risulta tardivo, essendo stato notificato oltre il termine quinquennale utile. La conseguenza è che, alla data della comunicazione, il credito contributivo risultava già prescritto.
4. Va inoltre rilevato che la medesima questione è già stata oggetto di contenzioso tra le stesse parti: la controversia, originariamente proposta innanzi al Tribunale di Vibo
Valentia, è stata definita in senso parzialmente sfavorevole al contribuente. Tuttavia, a seguito di impugnazione, la Corte d'Appello di Catanzaro ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, accertando l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e annullando la pretesa dell' . CP_1
5. Tale decisione costituisce un precedente vincolante tra le stesse parti e rafforza ulteriormente l'accertamento della prescrizione nel presente giudizio.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. avverso l'avviso di addebito n. 439/2017/00008113990000, Parte_1 così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara prescritto il credito contributivo relativo all'anno 2010;
3. Annulla l'avviso di addebito impugnato;
4. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00per CP_1 compensi, oltre accessori di legge da distrarsi ex art. 93 cpc
Così deciso, 15/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 248/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SIMONELLI ANTONIETTA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2018, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 439/2017/00008113990000, notificato in data 4 gennaio 2018.
2. Il ricorrente ha esposto di essere iscritto all'Ordine Forense di Vibo Valentia sin dal 15 luglio 2002 e alla Cassa Forense dal 1° gennaio 2011. Con raccomandata A/R del 22 giugno 2016, ricevuta dall' il 7 luglio 2016, la sede di Vibo Valentia – CP_1 CP_1
Tropea comunicava di aver provveduto d'ufficio al calcolo dei contributi dovuti alla
Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, richiedendo il versamento della somma complessiva di euro 4.622,58, di cui euro 2.643,68 per contributi ed euro
1.978,90 per sanzioni, entro 30 giorni.
1 3. Secondo l' , tale pretesa si fondava su un'attività di verifica dalla quale risultava CP_1 che per l'anno 2010 il ricorrente aveva dichiarato un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altri enti previdenziali.
4. Il ricorrente ha contestato la legittimità della richiesta contributiva, deducendone l'infondatezza nel merito e, soprattutto, l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale.
5. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
6. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 15.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il punto controverso della presente controversia attiene alla prescrizione del credito contributivo preteso dall' per l'anno 2010. CP_1
2. Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 12 maggio 2011, il termine per il versamento dei contributi alla Gestione Separata relativi all'anno 2010 scadeva il 6 luglio 2011. In difetto di versamento, l' avrebbe dovuto interrompere il decorso della prescrizione CP_1 quinquennale, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10, della L. 335/1995, entro il 6 luglio
2016.
3. Nel caso di specie, l'unico atto interruttivo prodotto dall' è la raccomandata A/R CP_1 datata 22 giugno 2016 e ricevuta dal contribuente il 7 luglio 2016, successiva alla scadenza del termine di prescrizione. Pertanto, sebbene tale atto sia astrattamente idoneo a costituire interruzione della prescrizione, esso risulta tardivo, essendo stato notificato oltre il termine quinquennale utile. La conseguenza è che, alla data della comunicazione, il credito contributivo risultava già prescritto.
4. Va inoltre rilevato che la medesima questione è già stata oggetto di contenzioso tra le stesse parti: la controversia, originariamente proposta innanzi al Tribunale di Vibo
Valentia, è stata definita in senso parzialmente sfavorevole al contribuente. Tuttavia, a seguito di impugnazione, la Corte d'Appello di Catanzaro ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, accertando l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e annullando la pretesa dell' . CP_1
5. Tale decisione costituisce un precedente vincolante tra le stesse parti e rafforza ulteriormente l'accertamento della prescrizione nel presente giudizio.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. avverso l'avviso di addebito n. 439/2017/00008113990000, Parte_1 così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara prescritto il credito contributivo relativo all'anno 2010;
3. Annulla l'avviso di addebito impugnato;
4. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00per CP_1 compensi, oltre accessori di legge da distrarsi ex art. 93 cpc
Così deciso, 15/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3