CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
GI AR, AT
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 334/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8631/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187755362 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3985/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 8631/08/23 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 23/06/2023, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento n. 09720200187755362000, relativa al pagamento dell'Irpef e addizionali, anno d'imposta
2016, esitata dal controllo formale di cui all'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.
A fondamento dell'appello l'Agenzia deduceva che la Corte di primo grado, pur avendo riconosciuto l'invio della comunicazione bonaria alla contribuente prima dell'emanazione della cartella impugnata, aveva accolto il ricorso poiché non essendo stato rpodotto il contenuto della predetta comunicazione non si comprendeva se la Nominativo_1 fosse stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
L'appello è stato deciso all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Dall'atto n. 01969281789 inviato alla contribuente risulta che erano state indicato alla stessa sia che non erano stati riconosciuti alcuni oneri deducibili sia, in dettaglio, quali erano e la portata della conseguente ripresa a tassazione.
Ferma la possibilità per l'Agenzia di produrre, stante la formulazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, anche in appello tale atto, tale circostanza comporta, peraltro, l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; compensa le spese del grado.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Cons. Est. Il Pres.
dott.ssa Rosaria Giordano dott. Silverio Tafuro
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
GI AR, AT
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 334/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8631/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187755362 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3985/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 8631/08/23 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 23/06/2023, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento n. 09720200187755362000, relativa al pagamento dell'Irpef e addizionali, anno d'imposta
2016, esitata dal controllo formale di cui all'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.
A fondamento dell'appello l'Agenzia deduceva che la Corte di primo grado, pur avendo riconosciuto l'invio della comunicazione bonaria alla contribuente prima dell'emanazione della cartella impugnata, aveva accolto il ricorso poiché non essendo stato rpodotto il contenuto della predetta comunicazione non si comprendeva se la Nominativo_1 fosse stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
L'appello è stato deciso all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Dall'atto n. 01969281789 inviato alla contribuente risulta che erano state indicato alla stessa sia che non erano stati riconosciuti alcuni oneri deducibili sia, in dettaglio, quali erano e la portata della conseguente ripresa a tassazione.
Ferma la possibilità per l'Agenzia di produrre, stante la formulazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, anche in appello tale atto, tale circostanza comporta, peraltro, l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; compensa le spese del grado.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Cons. Est. Il Pres.
dott.ssa Rosaria Giordano dott. Silverio Tafuro