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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/07/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente rel. ed est.
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio)
promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VITCHEVA KRASSIMIRA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
1 contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte attrice all'udienza di discussione orale del 26.6.2025 ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
conclude come da ricorso introduttivo anche con riguardo alla domanda di addebito
e discusso oralmente la causa.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 22/08/2018, in Controparte_1
SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA (VR), (regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), proponeva domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo anche che la separazione fosse addebitata alla resistente.
2 La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza di comparizione personale delle parti, tenutasi il 26.6.2025,
il Giudice relatore dichiarava la contumacia della resistente che non si era costituita in giuizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso,
procedeva all'interrogatorio live del ricorrente.
Seguiva la precisazione delle conclusioni e la discussione orale da parte del difensore del all'esito della quale il Giudice relatore rimetteva Parte_1
la decisione al collegio autorizzando in via provvisoria ed urgente i coniugi a vivere separati.
Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
E' fondata anche la domanda di addebito della separazione alla resistente, che è stata parimenti avanzata dal ricorrente.
Infatti, secondo quanto riferito dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, la resistente dopo che negli anni di matrimonio si è allontanata
3 ripetutamente dalla casa coniugale per andare nel suo paese d'origine e trattenervisi per lunghi periodi di tempo, per poi rientrare in Italia quando voleva e quindi senza il preventivo consenso del marito a tale singolare andirivieni con la Russia, circa due settimane prima dell'inizio del giudizio è
tornata nuovamente in quel paese dire se e quando sarebbe ritornata in Italia.
Ora, tale versione dei fatti, oltre a non essere stata contraddetta dalla resistente, risulta pienamente credibile in quanto è stata corredata da una serie di particolari e risulta immune da contraddizioni e, alla luce di essa,
deve ritenersi che la resistente abbia ripetutamente violato il dovere di coabitare con il coniuge senza una valida ragione e che tale sua condotta abbia avuto una incidenza diretta nella disgregazione del vincolo coniugale.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per consentire,
una volta che la presente sentenza sarà passata in giudicato e saranno decorsi i termini di legge, lo svolgimento della fase divorzile del giudizio.
La liquidazione delle spese va riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e addebita la separazione a Parte_1 Controparte_1
quest'ultima;
4 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SANT'AMBROGIO
VALPOLICELLA (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese al definitivo
Così deciso in Verona il 15/07/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente rel. ed est.
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio)
promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VITCHEVA KRASSIMIRA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
1 contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte attrice all'udienza di discussione orale del 26.6.2025 ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
conclude come da ricorso introduttivo anche con riguardo alla domanda di addebito
e discusso oralmente la causa.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 22/08/2018, in Controparte_1
SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA (VR), (regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), proponeva domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo anche che la separazione fosse addebitata alla resistente.
2 La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza di comparizione personale delle parti, tenutasi il 26.6.2025,
il Giudice relatore dichiarava la contumacia della resistente che non si era costituita in giuizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso,
procedeva all'interrogatorio live del ricorrente.
Seguiva la precisazione delle conclusioni e la discussione orale da parte del difensore del all'esito della quale il Giudice relatore rimetteva Parte_1
la decisione al collegio autorizzando in via provvisoria ed urgente i coniugi a vivere separati.
Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
E' fondata anche la domanda di addebito della separazione alla resistente, che è stata parimenti avanzata dal ricorrente.
Infatti, secondo quanto riferito dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, la resistente dopo che negli anni di matrimonio si è allontanata
3 ripetutamente dalla casa coniugale per andare nel suo paese d'origine e trattenervisi per lunghi periodi di tempo, per poi rientrare in Italia quando voleva e quindi senza il preventivo consenso del marito a tale singolare andirivieni con la Russia, circa due settimane prima dell'inizio del giudizio è
tornata nuovamente in quel paese dire se e quando sarebbe ritornata in Italia.
Ora, tale versione dei fatti, oltre a non essere stata contraddetta dalla resistente, risulta pienamente credibile in quanto è stata corredata da una serie di particolari e risulta immune da contraddizioni e, alla luce di essa,
deve ritenersi che la resistente abbia ripetutamente violato il dovere di coabitare con il coniuge senza una valida ragione e che tale sua condotta abbia avuto una incidenza diretta nella disgregazione del vincolo coniugale.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per consentire,
una volta che la presente sentenza sarà passata in giudicato e saranno decorsi i termini di legge, lo svolgimento della fase divorzile del giudizio.
La liquidazione delle spese va riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e addebita la separazione a Parte_1 Controparte_1
quest'ultima;
4 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SANT'AMBROGIO
VALPOLICELLA (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese al definitivo
Così deciso in Verona il 15/07/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
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