TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3087/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LA MANTIA MARCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
CP_ (Avv. DOA ALESSANDRO e Avv. SOTGIA STEFANIA)
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'11/11/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in rigetto del ricorso, dichiara legittima l'ordinanza ingiunzione n. 01-001218853
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Prot. 5500 7/2/2023 0090468 opposta;
◊ condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell che CP_1
liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali oltre IVA e c.p.a.
come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso, depositato in data 13/03/2023, il ricorrente in epigrafe proponeva
CP_ opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001218853, Prot. 5500
7/2/2023 0090468, notificata in data 22/02/2023, con la quale l intimava al CP_1
ricorrente - in qualità di legale rappresentante e responsabile della
[...]
C.F. - e alla medesima società – come Parte_2 P.IVA_1
obbligata in solido - il pagamento dell'importo complessivo di € 16.173,81 (€
16.167,21 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese) a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, conv.
con mod. dalla L. n. 638/1983 e s.m.i., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017; chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento. A
sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva unicamente l'illegittimità
dell''ingiunzione per erronea individuazione del soggetto obbligato in quanto al momento della notifica non era più legale rappresentante della Parte_2
Deduceva, infatti, che la società è stata dichiarata fallita il 31/01/2020 e che curatore fallimentare, nominato in sentenza dal Giudice Delegato Dott. Per_1
CP_ è l'Avv. Baldo Corrado, circostanze conoscibili dall anche prima
[...]
dell'omissione dell'ordinanza ingiunzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che contestava le ragioni CP_1
dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto. In particolare, rilevava che, in tema
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa.
Successivamente, l'Ente previdenziale rideterminava la sanzione irrogata nella misura pari ad € 18.371,32, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio
2023 (che statuisce: “1. All'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso). Pertanto, chiedeva rigettare l'avverso ricorso e dichiarare dovute le somme pretese dall così come da ultimo riquantificate ai CP_1
sensi della normativa sopravvenuta, ovvero, in subordine, nella misura indicata nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e la rideterminazione della sanzione operata dall sulla scorta dell'art. 23 del D.L. CP_1
n. 48/2023, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti nel corso del giudizio.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 13/03/2023, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta in data 22/02/2023.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L.
28 aprile 2014 n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2
comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 698, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
◊
Deve ritenersi infondata l' eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal ricorrente, il quale sostiene di non dovere rispondere dell'omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per l'anno 2017, non rivestendo più la qualifica di legale rappresentante della nel momento in cui ha ricevuto la Parte_2
notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, in quanto la società era già stata dichiarata fallita in data 31/01/2020.
Invero, come rilevato dall e come emerge dalla documentazione versata in CP_2
atti, il periodo di contestazione (annualità 2017) è antecedente alla dichiarazione di fallimento, avvenuta il 31/01/2020 (cfr. “ ; “visura Controparte_3
camerale.pdf, prod. ricorrente); ne deriva che il ricorrente era legale rappresentante della società nel momento in cui si è verificato l'illecito de quo.
Si evidenzia, al riguardo, che ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689/1981, è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità,
consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria. Considerando, al contempo, che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'Ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n.
11954/2003; n. 12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art .2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3),
dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è la persona fisica a cui è
riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. La dichiarazione di fallimento della società non incide infatti sulla responsabilità personale dell'amministratore per sanzioni amministrative già
maturate, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
17695/2019)
Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione dell'ordinanza ingiunzione è riferibile al periodo temporale in cui il ricorrente rivestiva la carica di legale rappresentante della società, in base ai superiori principi, la violazione accertata non può che ascriversi alla sua personale responsabilità.
Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 15.12.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 7 -
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3087/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LA MANTIA MARCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
CP_ (Avv. DOA ALESSANDRO e Avv. SOTGIA STEFANIA)
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'11/11/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in rigetto del ricorso, dichiara legittima l'ordinanza ingiunzione n. 01-001218853
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Prot. 5500 7/2/2023 0090468 opposta;
◊ condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell che CP_1
liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali oltre IVA e c.p.a.
come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso, depositato in data 13/03/2023, il ricorrente in epigrafe proponeva
CP_ opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001218853, Prot. 5500
7/2/2023 0090468, notificata in data 22/02/2023, con la quale l intimava al CP_1
ricorrente - in qualità di legale rappresentante e responsabile della
[...]
C.F. - e alla medesima società – come Parte_2 P.IVA_1
obbligata in solido - il pagamento dell'importo complessivo di € 16.173,81 (€
16.167,21 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese) a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, conv.
con mod. dalla L. n. 638/1983 e s.m.i., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017; chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento. A
sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva unicamente l'illegittimità
dell''ingiunzione per erronea individuazione del soggetto obbligato in quanto al momento della notifica non era più legale rappresentante della Parte_2
Deduceva, infatti, che la società è stata dichiarata fallita il 31/01/2020 e che curatore fallimentare, nominato in sentenza dal Giudice Delegato Dott. Per_1
CP_ è l'Avv. Baldo Corrado, circostanze conoscibili dall anche prima
[...]
dell'omissione dell'ordinanza ingiunzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che contestava le ragioni CP_1
dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto. In particolare, rilevava che, in tema
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa.
Successivamente, l'Ente previdenziale rideterminava la sanzione irrogata nella misura pari ad € 18.371,32, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio
2023 (che statuisce: “1. All'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso). Pertanto, chiedeva rigettare l'avverso ricorso e dichiarare dovute le somme pretese dall così come da ultimo riquantificate ai CP_1
sensi della normativa sopravvenuta, ovvero, in subordine, nella misura indicata nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e la rideterminazione della sanzione operata dall sulla scorta dell'art. 23 del D.L. CP_1
n. 48/2023, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti nel corso del giudizio.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 13/03/2023, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta in data 22/02/2023.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L.
28 aprile 2014 n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2
comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 698, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
◊
Deve ritenersi infondata l' eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal ricorrente, il quale sostiene di non dovere rispondere dell'omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per l'anno 2017, non rivestendo più la qualifica di legale rappresentante della nel momento in cui ha ricevuto la Parte_2
notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, in quanto la società era già stata dichiarata fallita in data 31/01/2020.
Invero, come rilevato dall e come emerge dalla documentazione versata in CP_2
atti, il periodo di contestazione (annualità 2017) è antecedente alla dichiarazione di fallimento, avvenuta il 31/01/2020 (cfr. “ ; “visura Controparte_3
camerale.pdf, prod. ricorrente); ne deriva che il ricorrente era legale rappresentante della società nel momento in cui si è verificato l'illecito de quo.
Si evidenzia, al riguardo, che ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689/1981, è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità,
consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria. Considerando, al contempo, che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'Ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n.
11954/2003; n. 12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art .2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3),
dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è la persona fisica a cui è
riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. La dichiarazione di fallimento della società non incide infatti sulla responsabilità personale dell'amministratore per sanzioni amministrative già
maturate, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
17695/2019)
Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione dell'ordinanza ingiunzione è riferibile al periodo temporale in cui il ricorrente rivestiva la carica di legale rappresentante della società, in base ai superiori principi, la violazione accertata non può che ascriversi alla sua personale responsabilità.
Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 15.12.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 7 -
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro