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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FI Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8125/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Responsabilità civile- danno cagionato da cosa in custodia”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Lolli e Vanessa Parte_1
DA
-Attore- E
di FI rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Andrea Girardi e Rosa Pantone
-Convenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.6.2023, Parte_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la CP_1
pagina 1 di 8 di FI chiedendone la condanna ex artt. 2043 e CP_1
2051 cc al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro in cui aveva perso la vita sua Parte_2
convivente more uxorio.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 13
Giugno 2021, alle ore 9:37, procedeva sulla Via Provinciale Parte_2
Limitese alla guida della sua bicicletta mod. velocipede “Olmo”.
Giunta all'altezza del civico 29, aveva attraversato la strada per immettersi in un varco nella siepe sul margine opposto della carreggiata, al fine di accedere alla contigua pista ciclabile, quando veniva violentemente investita dall'autoveicolo mod. Toyota Yaris, tg. FE787DA di proprietà di CP_2
e condotto da
[...] Controparte_3
Sul luogo del sinistro erano intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale dell'Unione che avevano Controparte_4
redatto il proprio verbale.
A causa dell'urto subìto, era stata trasportata d'urgenza a Parte_2
mezzo di elisoccorso all'ospedale di Careggi, ove era deceduta in data 26
Giugno 2021 per le gravi lesioni personali riportate.
Aggiungeva che nel procedimento penale rubricato al n. R.G.N.R. 8480/2021
a carico di al quale era stato imputato il reato di omicidio Controparte_3
stradale ex art. 589-bis cp, il consulente tecnico della Procura della Repubblica di Firenze, aveva rilevato che l'attraversamento della carreggiata Persona_1
risultava consentito dalla striscia discontinua di mezzeria, ma che si trattava di una manovra estremamente pericolosa poiché l'alta vegetazione nell'aiuola spartitraffico collocata in prossimità del varco nella siepe, nonché i cartelli stradali alti 1,40 metri, avevano reso impossibile l'avvistamento reciproco per la ciclista e il guidatore.
Deduceva, anche in forza delle risultanze del procedimento penale, la sussistenza di una responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia in pagina 2 di 8 capo alla , quale Ente proprietario del tratto di Controparte_5
strada in questione, per la mancata gestione e manutenzione dello stesso e, in subordine, la sussistenza di una responsabilità aquiliana.
Circa il conseguente risarcimento, parte attrice quantificava il danno non patrimoniale in € 319.390,00, di cui € 289.390,00 iure proprio a titolo di danno da perdita parentale, € 20.000,00 per il danno terminale ed € 10.000,00 per il danno iure hereditatis.
Chiedeva, pertanto, la condanna della ex artt. Controparte_5
2043 e/o 2051 cc all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti sia iure proprio che iure hereditatis nella somma ritenuta di giustizia oppure in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre gli interessi ex art. 1284 co I cc sulla somma capitale accertata, devalutata al momento del fatto storico e via via rivalutata anno per anno, e gli interessi ex art. 1284 co IV cc dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la di FI contestando Controparte_1
integralmente quando ex adverso dedotto in punto di an e quantum debeatur.
Sosteneva, anzitutto, che la causazione del sinistro doveva addebitarsi esclusivamente alla che non si era avvalsa dei dovuti attraversamenti Parte_2
ciclo-pedonali per raggiungere la pista ciclabile, né aveva prestato la necessaria attenzione e l'ordinaria diligenza nel percorrere una strada extraurbana con il limite di velocità di 70 km/h.
Evidenziava che dalla perizia allegata da parte attrice emergeva che la ciclista aveva effettuato la manovra senza assicurarsi di creare intralcio o pericolo agli altri utenti della strada e senza aver concesso la precedenza al veicolo proveniente da destra, di talché la mancata adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili aveva interrotto il nesso eziologico tra l'evento e il danno.
pagina 3 di 8 Non poteva, inoltre, configurarsi alcuna responsabilità ex art. 2051 cc in capo alla non essendo stato provato il nesso causale tra l'altezza Controparte_5
della vegetazione posta nella aiuola e il sinistro de quo.
In subordine, parte convenuta eccepiva il concorso di colpa di cui all'art. 1227 cc e chiedeva la conseguente rideterminazione del danno liquidabile.
In ordine al quantum debeatur, la contestava la mancata Controparte_5
allegazione di circostanze di fatto utili a dimostrare il danno da perdita parentale che non può mai essere ritenuto in re ipsa, e sottolineava che non fossero stati documentalmente provati il danno non patrimoniale terminale e il danno iure hereditatis.
Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato con la conseguente riduzione dell'importo risarcitorio.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Per quanto attiene il profilo della responsabilità ex art. 2051 cc nella causazione del sinistro, questa non può essere addebitabile alla Controparte_5
[...]
Invero, non è stato provato da parte attrice il nesso causale tra il danno subìto da e la cosa in custodia, ossia la vegetazione nello Parte_2
spartitraffico e i cartelli stradali.
La natura oggettiva della responsabilità del custode attenua l'onere probatorio attoreo, risultando sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la dimostrazione pagina 4 di 8 che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (Cass.
SS.UU, n. 20943/2022).
Nel caso di specie, parte attrice ha affidato la prova della sussistenza del nesso causale ai soli rilievi effettuati dal CT il quale aveva osservato che Per_1
l'avvistamento della bicicletta «così tardivo è stato causato dalla presenza della vegetazione alta nell'aiuola spartitraffico e dalla presenza dei due cartelli stradali».
Seppur detta consulenza abbia soddisfatto, in sede penale, il giudizio di non colpevolezza del guidatore della Toyota Yaris, il medesimo dirimente valore probatorio non può esserle conferito nell'accertamento civile di responsabilità ex art. 2051 cc, dal momento che non risulta provata la circostanza che l'alta vegetazione, né tantomeno i cartelli stradali regolarmente installati, avessero rappresentato condizione necessaria e imprescindibile affinché l'evento si verificasse.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva pagina 5 di 8 efficienza causale nella produzione del sinistro» Cass. n. 2480/2018; Cass. n.
15761/2016).
Ora, dalla documentazione fotografica in atti emerge che l'impatto avrebbe potuto essere evitato se la avesse adottato le ordinarie cautele Parte_2
richieste per l'attraversamento di un tratto stradale extraurbano, avvalendosi degli attraversamenti ciclopedonali preposti ovvero concedendo la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
Non costituiscono, perciò, elementi idonei a legittimare la condotta imprudente della vittima, né a riconoscere la sussistenza di responsabilità di parte convenuta, la presenza della striscia discontinua di mezzeria e l'esistenza di un varco nella siepe.
Il nesso causale, infatti, permane fintato che il danno è conseguenza normale e prevedibile della esistenza o del comportamento della res in custodia, la cui attitudine a ingenerare nel custode la responsabilità ex art. 2051 cc è direttamente correlata al suo livello di pericolosità.
Meno la res in custodia è intrinsecamente pericolosa, più rilievo acquisisce la condotta del danneggiato ai fini della recisione del nesso causale: in altri termini «il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.»(Cass. 09/05/2024, n. 12663; Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass.
19/03/2018, n. 6703, Cass. n. 17443/2019).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie la condotta gravemente colposa della acquisisce un Parte_2
rilievo determinante per la causazione dell'evento, in considerazione altresì della natura intrinsecamente non pericolosa della vegetazione e dei cartelli stradali posti nell'aiuola.
Ed invero, a ben vedere la documentazione fotografica in atti risulta ictu oculi che la visuale da parte del guidatore non era affatto impedita dalla vegetazione
(tutt'altro che) alta dell'aiuola la quale difatti- e differentemente da quanto sostenuto dal Perito del Pubblico Ministero- consentiva agevolmente di accorgersi della presenza di persone e veicoli provenienti dalla direzione opposta.
La domanda è stata quindi indirizzata nei confronti del soggetto custode del tratto di strada senza tener conto della possibilità di ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo dello scontro tra veicoli ove opera una presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co II cc.
Sotto tale profilo, per di più, risulta causalmente rilevante non solo il mancato avvistamento della vittima da parte del guidatore, ma anche il posizionamento sulla carreggiata dell'autoveicolo al momento dell'impatto, collocato sul lato margine sinistro della propria corsia: potendosi così ravvisare, nei confronti di non solo la violazione di un generico dovere di prudenza Controparte_3
ma anche di una specifica violazione dell'art. 143 CdS.
Conclusivamente: 1) la res non presentava alcuna intrinseca pericolosità; 2) la vittima ha posto in essere un comportamento particolarmente imprudente;
3) il guidatore dell'autoveicolo avrebbe potuto accorgersi del transito della vittima- se solo avesse prestato la dovuta attenzione- anche tenuto conto che la visuale non era affatto impedita dalla vegetazione dell'aiuola; 4) difetta, in siffatto contesto, ogni nesso causale tra res in custodia e l'evento mortale.
Deve infine escludersi la sussistenza di responsabilità aquiliana in capo alla atteso che la condotta di quest'ultima non si Controparte_5
inserisce in alcun modo nel dispiegarsi dell'evento dannoso, né allo stato pagina 7 di 8 manutentivo della aiuola spartitraffico può imputarsi la causazione del fatto illecito.
Per quanto concerne gli accertamenti prescritti dall'art. 2043 cc, infatti, non è stato dimostrato da che il danno sia stato cagionato dal fatto Parte_1
colposo o doloso di parte convenuta, né che la verificazione del sinistro sia da ascrivere alle condizioni del tratto di strada in cui è avvenuto.
Poiché non è stata fornita prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la res in custodia, né della riferibilità del fatto illecito alla condotta della parte convenuta, la pretesa attorea deve ritenersi infondata.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'affidamento di parte attrice nelle risultanze della consulenza tecnica esperita in sede penale per l'instaurazione del presente giudizio, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1
della di FI e compensa tra le parti le Controparte_1
spese di lite.
Firenze, 16.XII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8125/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Responsabilità civile- danno cagionato da cosa in custodia”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Lolli e Vanessa Parte_1
DA
-Attore- E
di FI rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Andrea Girardi e Rosa Pantone
-Convenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.6.2023, Parte_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la CP_1
pagina 1 di 8 di FI chiedendone la condanna ex artt. 2043 e CP_1
2051 cc al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro in cui aveva perso la vita sua Parte_2
convivente more uxorio.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 13
Giugno 2021, alle ore 9:37, procedeva sulla Via Provinciale Parte_2
Limitese alla guida della sua bicicletta mod. velocipede “Olmo”.
Giunta all'altezza del civico 29, aveva attraversato la strada per immettersi in un varco nella siepe sul margine opposto della carreggiata, al fine di accedere alla contigua pista ciclabile, quando veniva violentemente investita dall'autoveicolo mod. Toyota Yaris, tg. FE787DA di proprietà di CP_2
e condotto da
[...] Controparte_3
Sul luogo del sinistro erano intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale dell'Unione che avevano Controparte_4
redatto il proprio verbale.
A causa dell'urto subìto, era stata trasportata d'urgenza a Parte_2
mezzo di elisoccorso all'ospedale di Careggi, ove era deceduta in data 26
Giugno 2021 per le gravi lesioni personali riportate.
Aggiungeva che nel procedimento penale rubricato al n. R.G.N.R. 8480/2021
a carico di al quale era stato imputato il reato di omicidio Controparte_3
stradale ex art. 589-bis cp, il consulente tecnico della Procura della Repubblica di Firenze, aveva rilevato che l'attraversamento della carreggiata Persona_1
risultava consentito dalla striscia discontinua di mezzeria, ma che si trattava di una manovra estremamente pericolosa poiché l'alta vegetazione nell'aiuola spartitraffico collocata in prossimità del varco nella siepe, nonché i cartelli stradali alti 1,40 metri, avevano reso impossibile l'avvistamento reciproco per la ciclista e il guidatore.
Deduceva, anche in forza delle risultanze del procedimento penale, la sussistenza di una responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia in pagina 2 di 8 capo alla , quale Ente proprietario del tratto di Controparte_5
strada in questione, per la mancata gestione e manutenzione dello stesso e, in subordine, la sussistenza di una responsabilità aquiliana.
Circa il conseguente risarcimento, parte attrice quantificava il danno non patrimoniale in € 319.390,00, di cui € 289.390,00 iure proprio a titolo di danno da perdita parentale, € 20.000,00 per il danno terminale ed € 10.000,00 per il danno iure hereditatis.
Chiedeva, pertanto, la condanna della ex artt. Controparte_5
2043 e/o 2051 cc all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti sia iure proprio che iure hereditatis nella somma ritenuta di giustizia oppure in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre gli interessi ex art. 1284 co I cc sulla somma capitale accertata, devalutata al momento del fatto storico e via via rivalutata anno per anno, e gli interessi ex art. 1284 co IV cc dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la di FI contestando Controparte_1
integralmente quando ex adverso dedotto in punto di an e quantum debeatur.
Sosteneva, anzitutto, che la causazione del sinistro doveva addebitarsi esclusivamente alla che non si era avvalsa dei dovuti attraversamenti Parte_2
ciclo-pedonali per raggiungere la pista ciclabile, né aveva prestato la necessaria attenzione e l'ordinaria diligenza nel percorrere una strada extraurbana con il limite di velocità di 70 km/h.
Evidenziava che dalla perizia allegata da parte attrice emergeva che la ciclista aveva effettuato la manovra senza assicurarsi di creare intralcio o pericolo agli altri utenti della strada e senza aver concesso la precedenza al veicolo proveniente da destra, di talché la mancata adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili aveva interrotto il nesso eziologico tra l'evento e il danno.
pagina 3 di 8 Non poteva, inoltre, configurarsi alcuna responsabilità ex art. 2051 cc in capo alla non essendo stato provato il nesso causale tra l'altezza Controparte_5
della vegetazione posta nella aiuola e il sinistro de quo.
In subordine, parte convenuta eccepiva il concorso di colpa di cui all'art. 1227 cc e chiedeva la conseguente rideterminazione del danno liquidabile.
In ordine al quantum debeatur, la contestava la mancata Controparte_5
allegazione di circostanze di fatto utili a dimostrare il danno da perdita parentale che non può mai essere ritenuto in re ipsa, e sottolineava che non fossero stati documentalmente provati il danno non patrimoniale terminale e il danno iure hereditatis.
Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato con la conseguente riduzione dell'importo risarcitorio.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Per quanto attiene il profilo della responsabilità ex art. 2051 cc nella causazione del sinistro, questa non può essere addebitabile alla Controparte_5
[...]
Invero, non è stato provato da parte attrice il nesso causale tra il danno subìto da e la cosa in custodia, ossia la vegetazione nello Parte_2
spartitraffico e i cartelli stradali.
La natura oggettiva della responsabilità del custode attenua l'onere probatorio attoreo, risultando sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la dimostrazione pagina 4 di 8 che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (Cass.
SS.UU, n. 20943/2022).
Nel caso di specie, parte attrice ha affidato la prova della sussistenza del nesso causale ai soli rilievi effettuati dal CT il quale aveva osservato che Per_1
l'avvistamento della bicicletta «così tardivo è stato causato dalla presenza della vegetazione alta nell'aiuola spartitraffico e dalla presenza dei due cartelli stradali».
Seppur detta consulenza abbia soddisfatto, in sede penale, il giudizio di non colpevolezza del guidatore della Toyota Yaris, il medesimo dirimente valore probatorio non può esserle conferito nell'accertamento civile di responsabilità ex art. 2051 cc, dal momento che non risulta provata la circostanza che l'alta vegetazione, né tantomeno i cartelli stradali regolarmente installati, avessero rappresentato condizione necessaria e imprescindibile affinché l'evento si verificasse.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva pagina 5 di 8 efficienza causale nella produzione del sinistro» Cass. n. 2480/2018; Cass. n.
15761/2016).
Ora, dalla documentazione fotografica in atti emerge che l'impatto avrebbe potuto essere evitato se la avesse adottato le ordinarie cautele Parte_2
richieste per l'attraversamento di un tratto stradale extraurbano, avvalendosi degli attraversamenti ciclopedonali preposti ovvero concedendo la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
Non costituiscono, perciò, elementi idonei a legittimare la condotta imprudente della vittima, né a riconoscere la sussistenza di responsabilità di parte convenuta, la presenza della striscia discontinua di mezzeria e l'esistenza di un varco nella siepe.
Il nesso causale, infatti, permane fintato che il danno è conseguenza normale e prevedibile della esistenza o del comportamento della res in custodia, la cui attitudine a ingenerare nel custode la responsabilità ex art. 2051 cc è direttamente correlata al suo livello di pericolosità.
Meno la res in custodia è intrinsecamente pericolosa, più rilievo acquisisce la condotta del danneggiato ai fini della recisione del nesso causale: in altri termini «il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.»(Cass. 09/05/2024, n. 12663; Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass.
19/03/2018, n. 6703, Cass. n. 17443/2019).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie la condotta gravemente colposa della acquisisce un Parte_2
rilievo determinante per la causazione dell'evento, in considerazione altresì della natura intrinsecamente non pericolosa della vegetazione e dei cartelli stradali posti nell'aiuola.
Ed invero, a ben vedere la documentazione fotografica in atti risulta ictu oculi che la visuale da parte del guidatore non era affatto impedita dalla vegetazione
(tutt'altro che) alta dell'aiuola la quale difatti- e differentemente da quanto sostenuto dal Perito del Pubblico Ministero- consentiva agevolmente di accorgersi della presenza di persone e veicoli provenienti dalla direzione opposta.
La domanda è stata quindi indirizzata nei confronti del soggetto custode del tratto di strada senza tener conto della possibilità di ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo dello scontro tra veicoli ove opera una presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co II cc.
Sotto tale profilo, per di più, risulta causalmente rilevante non solo il mancato avvistamento della vittima da parte del guidatore, ma anche il posizionamento sulla carreggiata dell'autoveicolo al momento dell'impatto, collocato sul lato margine sinistro della propria corsia: potendosi così ravvisare, nei confronti di non solo la violazione di un generico dovere di prudenza Controparte_3
ma anche di una specifica violazione dell'art. 143 CdS.
Conclusivamente: 1) la res non presentava alcuna intrinseca pericolosità; 2) la vittima ha posto in essere un comportamento particolarmente imprudente;
3) il guidatore dell'autoveicolo avrebbe potuto accorgersi del transito della vittima- se solo avesse prestato la dovuta attenzione- anche tenuto conto che la visuale non era affatto impedita dalla vegetazione dell'aiuola; 4) difetta, in siffatto contesto, ogni nesso causale tra res in custodia e l'evento mortale.
Deve infine escludersi la sussistenza di responsabilità aquiliana in capo alla atteso che la condotta di quest'ultima non si Controparte_5
inserisce in alcun modo nel dispiegarsi dell'evento dannoso, né allo stato pagina 7 di 8 manutentivo della aiuola spartitraffico può imputarsi la causazione del fatto illecito.
Per quanto concerne gli accertamenti prescritti dall'art. 2043 cc, infatti, non è stato dimostrato da che il danno sia stato cagionato dal fatto Parte_1
colposo o doloso di parte convenuta, né che la verificazione del sinistro sia da ascrivere alle condizioni del tratto di strada in cui è avvenuto.
Poiché non è stata fornita prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la res in custodia, né della riferibilità del fatto illecito alla condotta della parte convenuta, la pretesa attorea deve ritenersi infondata.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'affidamento di parte attrice nelle risultanze della consulenza tecnica esperita in sede penale per l'instaurazione del presente giudizio, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1
della di FI e compensa tra le parti le Controparte_1
spese di lite.
Firenze, 16.XII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8