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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/10/2025, n. 8078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8078 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Bersani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29144/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Raffaele Ranieri
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Fiorucci
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratto di somministrazione servizi di telefonia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte del 30 Aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società a Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8612/2022, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.335,45 in favore di a Controparte_1 titolo di corrispettivo per servizi di telefonia di cui a n. tre fatture emesse nel periodo gennaio-maggio
2021.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto l'inesistenza del credito per avvenuta cessazione del rapporto contrattuale sin dal 21.01.2021, data di sottoscrizione di un nuovo contratto con altro operatore (TIM S.p.A.) con contestuale richiesta di portabilità delle utenze;
ha inoltre lamentato l'illegittima prosecuzione della fatturazione da parte di e ha contestato specifici CP_1 addebiti per servizi non richiesti (Conguaglio Vodafone Drive), oltre a generici disservizi.
pagina 1 di 5 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, sostenendo che la migrazione delle utenze era stata solo parziale e che, pertanto, aveva legittimamente continuato a fatturare i servizi rimasti attivi, oltre ai costi di disattivazione e alle penali per recesso anticipato contrattualmente previste;
ha inoltre eccepito la genericità e l'assenza di prova dei disservizi lamentati.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Va premesso in diritto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Si instaura, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore opposto, pur essendo formalmente convenuto, riveste la qualità sostanziale di attore, su cui grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il debitore opponente, a sua volta, assume la veste di convenuto sostanziale, tenuto a provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato (cfr. Cass. Civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993
n. 7448).
Ancora, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(così Cass., sez. Un., sent.30/10/2001, n. 13533; Cass., sez. III., sent. 28/01/2002, n. 982; Cass., sez.
III., sent. 11/12/2002, n. 17626). In particolare Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 ha dato rilievo al principio di vicinanza della prova, secondo il quale l'onere della prova va ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, N. 8979 del 04-04-2024).
Va poi detto che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra pagina 2 di 5 parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria” (Cass., sez. II., sent.18/04/2018, n. 9542;
Cass, sez. II, sent. 12/01/2016, n. 299)” (Cass. Civ., Sez. 3, N. 8979 del 04-04-2024.
Da ultimo, nello specifico dei contratti di telefonia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le rilevazioni dei consumi mediante contatore sono assistite da una presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione da parte dell'utente, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che vi è corrispondenza tra i dati registrati e quelli fatturati. L'utente,
a sua volta, per superare tale presunzione, deve dimostrare che l'eventuale eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Civ., Sez. 3, N. 15061 del 05-06-2025).
Premesso quanto sopra in diritto, nel merito la principale difesa dell'opponente si fonda sulla tesi della completa cessazione del rapporto con sin dal gennaio 2021, a seguito del passaggio a TIM. CP_1
Tale tesi non può essere accolta.
L'opposta ha infatti fornito elementi, anche documentali, che indicano una migrazione solo parziale e scaglionata nel tempo delle utenze. Tale ricostruzione trova un decisivo riscontro logico e fattuale nella stessa condotta dell'opponente, la quale, in data 12 marzo 2021 (doc. 5, fasc. att.), ha ritenuto necessario inviare una formale disdetta a mezzo pec. Tale comunicazione sarebbe stata superflua se, come sostenuto, il rapporto si fosse già integralmente estinto due mesi prima. Deve pertanto ritenersi che, nel periodo oggetto di fatturazione, alcuni servizi fossero ancora attivi con CP_1
A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno della propria tesi
(contratto con TIM del 21.01.2021 e relative fatture, docc.
1-2 fasc. att.) non risulta dirimente. Il contratto di passaggio a TIM, infatti, non indica specificamente le utenze oggetto di migrazione, e le fatture emesse dal nuovo operatore (riferibili ai mesi da febbraio 2021 in poi) non contengono riferimenti a specifiche numerazioni mobili, impedendo di verificare una piena corrispondenza con le utenze precedentemente attive con Tale genericità documentale non consente dunque di CP_1 ritenere provata la cessazione di tutti i servizi sin da gennaio 2021.
Pertanto, si deve ritenere che la migrazione iniziale fosse solo parziale e che la successiva comunicazione pec del 12.03.2021 abbia validamente operato come recesso per tutti i servizi residui, essendo tale modalità di comunicazione idonea a manifestare in modo inequivocabile la volontà di porre fine al rapporto.
pagina 3 di 5 Parimenti infondata risulta l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. basata sui lamentati disservizi. Come correttamente eccepito da parte opposta, le allegazioni dell'opponente sul punto sono rimaste del tutto generiche nell'atto introduttivo, al pari delle istanze di prova orale formulate successivamente per specificare tali doglianze. In proposito, sebbene l'onere di provare l'inesistenza dei disservizi gravi sul somministrante, ciò presuppone un'allegazione specifica e tempestiva da parte dell'utente sicché in assenza di un principio di prova circa la natura, la durata e la gravità dei malfunzionamenti, l'eccezione non può trovare accoglimento.
L'opposizione risulta, invece, fondata con riferimento al quantum della pretesa creditoria, specificamente per quanto attiene ai costi addebitati a titolo di corrispettivi per recesso anticipato e a titolo di "Conguaglio Vodafone Drive", servizio specificatamente contestato dall'opponente.
Secondo un consolidato orientamento, anche di questa sezione, grava sul gestore telefonico l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del rapporto e l'entità dei consumi, ma anche la conformità di ogni singola voce di costo addebitata alle pattuizioni contrattuali: in particolare, i costi addebitati in caso di recesso anticipato devono essere giustificati da effettivi costi sostenuti dall'operatore, non potendo configurarsi come una penale volta a sanzionare il recesso, in violazione dell'art. 1, comma 3, della
Legge n. 40/2007 (ex pluribus Tribunale Ordinario Milano, sez. 11, sentenza n. 5315/2022).
Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, si è limitata ad CP_1 affermare la legittimità di tali addebiti in quanto previsti contrattualmente, senza tuttavia fornire una prova rigorosa e puntuale della loro giustificazione e, soprattutto, senza dimostrare che le relative clausole fossero state specificamente conosciute e accettate dall'opponente né, dall'analisi dei contratti prodotti sub doc. 2, risulta richiesta l'attivazione del servizio “Vodafone drive”.
Alla luce di ciò, le somme addebitate nelle fatture azionate a tali titoli devono essere stornate. Nello specifico:
• Dalla fattura n. AN03982453 del 07.03.2021, per un importo totale di € 3.369,51, devono essere stornati gli addebiti per "Conguaglio Vodafone Drive" applicati a 13 utenze, per un totale di € 1.065,61 oltre IVA, pari a € 1.299,94. Residua, pertanto, un importo dovuto di €
2.069,57.
• Dalla fattura n. AN07944927 del 06.05.2021, per un importo totale di € 765,94, devono essere stornati gli addebiti per "Corrispettivi per recessi/disattivazioni" pari a € 39,04 (fuori campo
IVA), residua pertanto un importo dovuto di € 726,90.
• La fattura n. AN08898423 del 20.05.2021, per un importo totale di € 1.200,00, è interamente composta da corrispettivi per recesso anticipato e deve essere integralmente stornata.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. L'opponente deve, tuttavia, essere condannata al pagamento della minor somma dovuta, pari a € 2.796,47 (€ 2.069,57 + €
726,90), oltre interessi legali.
Considerato che l'opposizione viene accolta parzialmente, con revoca del decreto ingiuntivo e una significativa riduzione della somma pretesa (circa il 50%), e che l'azione dell'opponente si è resa necessaria per contestare l'addebito di penali e costi illegittimi, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Accerta e dichiara che tenuta a corrispondere a Parte_1 la somma di € 2.796,47, oltre interessi legali dalle singole Controparte_1 scadenze al saldo.
3. Condanna l pagamento in favore di Parte_1 [...] ella somma di € 2.696,47, oltre interessi come sopra specificato. CP_1
4. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Bersani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Bersani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29144/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Raffaele Ranieri
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Fiorucci
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratto di somministrazione servizi di telefonia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte del 30 Aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società a Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8612/2022, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.335,45 in favore di a Controparte_1 titolo di corrispettivo per servizi di telefonia di cui a n. tre fatture emesse nel periodo gennaio-maggio
2021.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto l'inesistenza del credito per avvenuta cessazione del rapporto contrattuale sin dal 21.01.2021, data di sottoscrizione di un nuovo contratto con altro operatore (TIM S.p.A.) con contestuale richiesta di portabilità delle utenze;
ha inoltre lamentato l'illegittima prosecuzione della fatturazione da parte di e ha contestato specifici CP_1 addebiti per servizi non richiesti (Conguaglio Vodafone Drive), oltre a generici disservizi.
pagina 1 di 5 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, sostenendo che la migrazione delle utenze era stata solo parziale e che, pertanto, aveva legittimamente continuato a fatturare i servizi rimasti attivi, oltre ai costi di disattivazione e alle penali per recesso anticipato contrattualmente previste;
ha inoltre eccepito la genericità e l'assenza di prova dei disservizi lamentati.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Va premesso in diritto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Si instaura, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore opposto, pur essendo formalmente convenuto, riveste la qualità sostanziale di attore, su cui grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il debitore opponente, a sua volta, assume la veste di convenuto sostanziale, tenuto a provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato (cfr. Cass. Civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993
n. 7448).
Ancora, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(così Cass., sez. Un., sent.30/10/2001, n. 13533; Cass., sez. III., sent. 28/01/2002, n. 982; Cass., sez.
III., sent. 11/12/2002, n. 17626). In particolare Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 ha dato rilievo al principio di vicinanza della prova, secondo il quale l'onere della prova va ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, N. 8979 del 04-04-2024).
Va poi detto che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra pagina 2 di 5 parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria” (Cass., sez. II., sent.18/04/2018, n. 9542;
Cass, sez. II, sent. 12/01/2016, n. 299)” (Cass. Civ., Sez. 3, N. 8979 del 04-04-2024.
Da ultimo, nello specifico dei contratti di telefonia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le rilevazioni dei consumi mediante contatore sono assistite da una presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione da parte dell'utente, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che vi è corrispondenza tra i dati registrati e quelli fatturati. L'utente,
a sua volta, per superare tale presunzione, deve dimostrare che l'eventuale eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Civ., Sez. 3, N. 15061 del 05-06-2025).
Premesso quanto sopra in diritto, nel merito la principale difesa dell'opponente si fonda sulla tesi della completa cessazione del rapporto con sin dal gennaio 2021, a seguito del passaggio a TIM. CP_1
Tale tesi non può essere accolta.
L'opposta ha infatti fornito elementi, anche documentali, che indicano una migrazione solo parziale e scaglionata nel tempo delle utenze. Tale ricostruzione trova un decisivo riscontro logico e fattuale nella stessa condotta dell'opponente, la quale, in data 12 marzo 2021 (doc. 5, fasc. att.), ha ritenuto necessario inviare una formale disdetta a mezzo pec. Tale comunicazione sarebbe stata superflua se, come sostenuto, il rapporto si fosse già integralmente estinto due mesi prima. Deve pertanto ritenersi che, nel periodo oggetto di fatturazione, alcuni servizi fossero ancora attivi con CP_1
A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno della propria tesi
(contratto con TIM del 21.01.2021 e relative fatture, docc.
1-2 fasc. att.) non risulta dirimente. Il contratto di passaggio a TIM, infatti, non indica specificamente le utenze oggetto di migrazione, e le fatture emesse dal nuovo operatore (riferibili ai mesi da febbraio 2021 in poi) non contengono riferimenti a specifiche numerazioni mobili, impedendo di verificare una piena corrispondenza con le utenze precedentemente attive con Tale genericità documentale non consente dunque di CP_1 ritenere provata la cessazione di tutti i servizi sin da gennaio 2021.
Pertanto, si deve ritenere che la migrazione iniziale fosse solo parziale e che la successiva comunicazione pec del 12.03.2021 abbia validamente operato come recesso per tutti i servizi residui, essendo tale modalità di comunicazione idonea a manifestare in modo inequivocabile la volontà di porre fine al rapporto.
pagina 3 di 5 Parimenti infondata risulta l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. basata sui lamentati disservizi. Come correttamente eccepito da parte opposta, le allegazioni dell'opponente sul punto sono rimaste del tutto generiche nell'atto introduttivo, al pari delle istanze di prova orale formulate successivamente per specificare tali doglianze. In proposito, sebbene l'onere di provare l'inesistenza dei disservizi gravi sul somministrante, ciò presuppone un'allegazione specifica e tempestiva da parte dell'utente sicché in assenza di un principio di prova circa la natura, la durata e la gravità dei malfunzionamenti, l'eccezione non può trovare accoglimento.
L'opposizione risulta, invece, fondata con riferimento al quantum della pretesa creditoria, specificamente per quanto attiene ai costi addebitati a titolo di corrispettivi per recesso anticipato e a titolo di "Conguaglio Vodafone Drive", servizio specificatamente contestato dall'opponente.
Secondo un consolidato orientamento, anche di questa sezione, grava sul gestore telefonico l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del rapporto e l'entità dei consumi, ma anche la conformità di ogni singola voce di costo addebitata alle pattuizioni contrattuali: in particolare, i costi addebitati in caso di recesso anticipato devono essere giustificati da effettivi costi sostenuti dall'operatore, non potendo configurarsi come una penale volta a sanzionare il recesso, in violazione dell'art. 1, comma 3, della
Legge n. 40/2007 (ex pluribus Tribunale Ordinario Milano, sez. 11, sentenza n. 5315/2022).
Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, si è limitata ad CP_1 affermare la legittimità di tali addebiti in quanto previsti contrattualmente, senza tuttavia fornire una prova rigorosa e puntuale della loro giustificazione e, soprattutto, senza dimostrare che le relative clausole fossero state specificamente conosciute e accettate dall'opponente né, dall'analisi dei contratti prodotti sub doc. 2, risulta richiesta l'attivazione del servizio “Vodafone drive”.
Alla luce di ciò, le somme addebitate nelle fatture azionate a tali titoli devono essere stornate. Nello specifico:
• Dalla fattura n. AN03982453 del 07.03.2021, per un importo totale di € 3.369,51, devono essere stornati gli addebiti per "Conguaglio Vodafone Drive" applicati a 13 utenze, per un totale di € 1.065,61 oltre IVA, pari a € 1.299,94. Residua, pertanto, un importo dovuto di €
2.069,57.
• Dalla fattura n. AN07944927 del 06.05.2021, per un importo totale di € 765,94, devono essere stornati gli addebiti per "Corrispettivi per recessi/disattivazioni" pari a € 39,04 (fuori campo
IVA), residua pertanto un importo dovuto di € 726,90.
• La fattura n. AN08898423 del 20.05.2021, per un importo totale di € 1.200,00, è interamente composta da corrispettivi per recesso anticipato e deve essere integralmente stornata.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. L'opponente deve, tuttavia, essere condannata al pagamento della minor somma dovuta, pari a € 2.796,47 (€ 2.069,57 + €
726,90), oltre interessi legali.
Considerato che l'opposizione viene accolta parzialmente, con revoca del decreto ingiuntivo e una significativa riduzione della somma pretesa (circa il 50%), e che l'azione dell'opponente si è resa necessaria per contestare l'addebito di penali e costi illegittimi, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Accerta e dichiara che tenuta a corrispondere a Parte_1 la somma di € 2.796,47, oltre interessi legali dalle singole Controparte_1 scadenze al saldo.
3. Condanna l pagamento in favore di Parte_1 [...] ella somma di € 2.696,47, oltre interessi come sopra specificato. CP_1
4. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Bersani
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