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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 1 82033 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TFMIROS00013 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per cessata materia
Resistente/Appellato: erstinzione del giudizio per cessata materia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico l'8/1/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso l'avviso di irrogazione delle sanzioni n.TFMIROS00013/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Benevento e notificato al contribuente il 15/11/2024, relativo all'IVA dovuta al suddetto Ufficio per l'anno di imposta 2023, chiedendone l'annullamento per insussistenza della pretesa tributaria.
Si è costituito tempestivamente la Direzione Provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in quanto ha annullato l'atto impugnato nei termini chiesti dal contribuente.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate di Benevento, dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente e facendo proprie le motivazioni addotte dallo stesso, ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, come emerge dalla comunicazione e documentazione prodotta dall'ente impositore e depositata agli atti.
Alla luce di tale considerazione, si impone l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della condotta delle parti e della natura della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 1 82033 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TFMIROS00013 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per cessata materia
Resistente/Appellato: erstinzione del giudizio per cessata materia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico l'8/1/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso l'avviso di irrogazione delle sanzioni n.TFMIROS00013/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Benevento e notificato al contribuente il 15/11/2024, relativo all'IVA dovuta al suddetto Ufficio per l'anno di imposta 2023, chiedendone l'annullamento per insussistenza della pretesa tributaria.
Si è costituito tempestivamente la Direzione Provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in quanto ha annullato l'atto impugnato nei termini chiesti dal contribuente.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate di Benevento, dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente e facendo proprie le motivazioni addotte dallo stesso, ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, come emerge dalla comunicazione e documentazione prodotta dall'ente impositore e depositata agli atti.
Alla luce di tale considerazione, si impone l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della condotta delle parti e della natura della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.