Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1492/2023 r.g. vertente fra:
( ), con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO BANCALÀ; Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DOMENICO COLUMBA;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 12/03/2025, alle ore 12,42, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Sonia Ricci, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Bancalà Per parte appellata, l'Avv. Columba
I legali si riportano ai rispettivi atti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1492/2023 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO BANCALÀ; Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 12/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 10/01/2023.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi di cui in premessa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertato il pagamento degli onorari professionali in favore del direttore dei lavori arch. , Controparte_2 respingere la domanda riconvenzionale proposta dall'arch. nel giudizio Controparte_2 di primo grado e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra in favore dell'arch. Parte_1
, ordinando la restituzione delle som dall'appellante in Controparte_1 favore della convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata”. Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
pagina 2 di 11 Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, per ivi reietta ogni contraria istanza e previa eventuale disposizione di notifica dell'appello all'altro convenuto di primo grado, rigettare l'appello della sig.ra avverso la Sentenza del Tribunale di Grosseto n. 12/2023 Parte_1 pubblicata il 10/1/2 so condannare la stessa al pagamento della somma di € 21.165,48 e delle spese, competenze ed onorari del presente grado, oltre spese generali 15%, Cap 4% ed Iva 22% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 12/2023 pubblicata il 10/01/2023, ha così deciso:
1) rigetta le domande di
contro
Parte_1 Controparte_3
2) accoglie la domanda riconvenzionale di nei confronti di Controparte_3 Parte_1
e, per l'effetto, condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di € 18.988,01, oltre agli interessi di legge dalle singole scadenze dei pagamenti al saldo;
3) condanna altresì a pagare a la somma di € Parte_1 Parte_2
21.165,48, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, per le ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_3
6.713,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite fra e;
Parte_1 Parte_2
6) pone definitivamente a carico di e le spese di CTU Parte_1 Parte_2 del giudizio di merito.
1.1 aveva convenuto in giudizio sia (anche solo ), sia Parte_1 Controparte_3 CP_3
l'Arch. , sostenendo di avere appaltato alla società (per 600mila Parte_2 CP_3 euro), con incarico di DL all'Arch. , la ristrutturazione di una sua villa a Punta LA;
Parte_2 ma, essendo le opere state eseguite male, pretendeva d'essere risarcita.
1.2 Sia sia , costituitesi separatamente, avevano resistito a Controparte_3 Parte_2 ogni domanda e, in via riconvenzionale, avevano chiesto il saldo dei rispettivi corrispettivi.
1.3 Il Tribunale ha rigettato la domanda principale contro l'appaltatrice e accolto quella riconvenzionale di;
e ha invece riconosciuto, nel rapporto fra attrice e , un CP_3 Parte_2 credito risarcitorio della committente e un credito per onorari della professionista, con condanna dell'attrice, operata la compensazione, al pagamento di circa 21mila euro. pagina 3 di 11 Per quanto ancora interessi, il primo giudice ha così motivato la sua decisione nel rapporto fra e : Pt_1 Parte_2
6. Quanto alla domanda riconvenzionale di per il mancato Parte_2 pagamento dell'attività di direttore dei lavori evasa a decorrere dal 31.5.2013, la convenuta ha richiamato le tariffe professionali degli architetti e ha indicato il valore dell'appalto, Per_ dimidiando il proprio compenso in ragione della pregressa attività solta dall'arch. (all.ti
11 e 12 della convenuta).
È giunta, quindi, a un onorario di € 26.900,00 che, maggiorato delle spese di vacazione pari ad € 12.000,00 e IVA al 22%, ammonta al totale di € 44.818,00.
Il conteggio non è stato contestato dall'attrice, se non per la quota inerente alle vacazioni.
Anche il Giudicante ritiene di discostarsi dal medesimo in punto di vacazioni, non tanto per la lamentata scarsa presenza in cantiere del professionista, quanto più che altro per la scelta di quest'ultimo di avvalersi nella redazione della parcella del sistema di calcolo a percentuale dell'onorario.
Pertanto, il compenso spettabile alla può stimarsi nella somma di € Parte_2
32.818,00 (€ 26.900,00, oltre IVA al 22%) che, maggiorata degli interessi legali dal dovuto ad oggi ammonta all'importo di € 33.931,92.
7. La compensazione impropria tra il credito risarcitorio vantato dalla nei Pt_1 confronti della (€ 11.652,52) e quello spendibile da quest'ultima verso la prima Parte_2
(€ 33.931,92), genera un credito residuo in favore del professionista pari ad € 21.165,48, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo, che l'odierna attrice dovrà soddisfare.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta CP_1 sentenza per un unico motivo, con il quale, in sostanza, lamenta che il Tribunale, travisando o non esaminando i documenti prodotti, non ha tenuto conto che ogni pretesa della Parte_2 risultava essere stata già saldata (pagg. 6-7):
Infatti, tra i documenti allegati all'atto di citazione (doc. 2), è stata prodotta la fattura
02/2012 del 14.09.2014 e contestuale distinta di bonifico della Banca del Fucino in data pagina 4 di 11 24.8.2014, attestante il pagamento della stessa, dove la convenuta indica l'importo di €.
12.000,00 comprensivo dell' IVA, quale saldo “per progettazione e la prestazione professionale relativa alla direzione lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in loc. Punta LA (GR)” .
Pertanto, è inconfutabile che la odierna appellante abbia interamente corrisposto
l'onorario suddetto all'arch. , avendo eseguito un ulteriore bonifico di pari CP_2 importo nell'anno 2014, relativamente ad una fattura dell'arch. dove si indicava CP_1 la direzioni dei lavori nella ristrutturazione dell'immobile di proprietà Pt_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ha precisato, reiterando difese già opposte sin dalla costituzione in prime cure, che erano stati conferiti due incarichi, uno quale interior design e uno quale direttrice dei lavori, Per_ in sostituzione del dimissionario Arch. e, mentre il primo era stato saldoto, non altrettanto il secondo (comparsa di costituzione, pag. 4):
1) In data 18/12/12, per altro verso, la stessa sig.ra incaricava l'Arch. Pt_1
della direzione dei lavori concernenti gli arredi, selezione materiali, la CP_1 progettazione di tutti i dettagli e partiti decorativi ed impianti elettrici ed illuminotecnici ecc.
(cd. interior designer), concordandone l'onorario in € 38.000,00 oltre Iva, come da documento depositato dalla stessa attrice (cfr. pag. 1 all.1 fasc I grado . Pt_1
Per_ 2) a seguito delle dimissioni dell'arch. che era il DL, ben sei mesi dopo dal primo e diverso incarico del 18/12/12, la sig.ra incaricava l'Arch. anche della Pt_1 CP_1 ulteriore attività di direzione lavori del cantiere edile (cfr. All. 3 – Fasc. I grado ). CP_1
La aveva chiesto € 44.818,00 per il secondo incarico (DL), ridotto dal giudice Parte_2
a € 33.931,92 (e poi ridotto per il controcredito risarcitorio della cliente a poco più di 21mila
pagina 5 di 11 euro); ma anche € 46.270,00 per il primo incarico quale interior design (ivi, pag. 6: «[…]
Quindi, riassuntivamente, l'arch. , sia per documenti oggettivi, pacifici e prodotti CP_1 dalla stessa attrice, sia per mancate contestazioni, sia infine, per mancata impugnazione dei relativi capi di sentenza (quindi passati in giudicato sul punto), ha senz'altro diritto ai seguenti onorari:
a) all'onorario concordato nel pacifico contratto professionale del 18/12/12 per
l'attività di “interior designer” pari ad € 38.000,00 oltre Iva (pari in totale ad € 46.270,00);
b) all'onorario liquidato dal Tribunale in Primo grado per l'ulteriore attività di direttore lavori di cantiere svolta dal 31/5/13 , pari ad € 26.900,00 oltre Iva per complessivi
€ 33.931,92 con gli interessi. […]»).
E siccome i pagamenti documentati sono pari a 46.270,00 è ovvio che l'incarico di DL non è stato pagato e poco importano le attestazioni nelle fatture, che erano state determinate anche da esigenze fiscali di detrazione.
4. All'udienza di prima comparizione dinanzi all'Istruttore, è stato verificato il contraddittorio, prendendosi atto che, concordi le parti, non v'era più ragione di procedere a litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c. nei confronti di . CP_3
In udienza (13.3.2024), il Consigliere Istruttore ha anche interpellato le parti per la esatta individuazione dei documenti citati nel passo dell'appello già in precedenza citato.
La questione è stata risolta concordemente accertando quanto segue (dal verbale):
Nel contraddittorio delle parti si esamina l'allegato file n. 2 all'atto di appello. Le parti concordano che a foglio n. 3 di 82 vi è il bonifico di cui al brano nell'appello e che al foglio n.
5 di 82 c'è la fattura n. 2 del 2014 cui si riferisce il brano dell'appello, ove, per mero errore materiale è stata indicata la data del 14.09.2014 anziché 14.07.2014.
Il C.I. ha fatto precisare le conclusioni, rinviando dinanzi al collegio per la discussione orale, con termine per il deposito di note conclusionali.
La causa, dopo un rinvio della discussione per impedimento del difensore di parte appellante, viene decisa oggi, a seguito di discussione orale, come da retroestesa parte di verbale.
pagina 6 di 11 ***
L'appello è senz'altro ammissibile, ma infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. L'appello, come si può constatare, si risolve nell'eccezione, mai prima sollevata in qesti termini, di pagamento: la sostiene che il credito professionale della Pt_1 Parte_2 per l'incarico di direzione dei lavori, risulta in realtà saldato, come dimostrerebbero la fattura a saldo n. 2/2014 del 14.7.2014 (e non 14.9.2014, come le parti hanno talora erroneamente indicato nei loro scritti) e il corrispondente pagamento con bonifico di € 12.2000,00 del
24.9.2014 (i documenti che, secondo quanto accertato nel contraddittorio con le parti all'udienza del 13.3.2024, si trovano, rispettivamente, alle pagine quinta e terza delle ottantadue di cui si compone il documento n. 2 allegato all'atto di appello, che è costituito da un unico file che accorpa una moltitudine di documenti cartacei digitalizzati).
L'eccezione di pagamento è un'eccezione in senso lato, sicché può ben essere sollevata per la prima volta in appello;
fermo restando che l'onere della prova, secondo regola generale, incombe sul debitore che la sollevi, trattandosi di un fatto estintivo dell'altrui diritto.
Tale prova non è stata fornita.
5.1 Occorre dapprima effettuare una ricognizione di quanto occorso in primo grado sul punto che qui interessa.
5.1.a Il credito della per l'incarico di interior design era stato dedotto dalla Parte_2 professionista nella comparsa di costituzione in primo grado (pag. 3), quantunque solo per dire che quello era stato saldato, mentre quello di DL era ancora tutto da riscuotere (non essendo stati versati neppure degli acconti), divenendo appunto oggetto di riconvenzionale:
Come si avrà modo di rilevare agevolmente, tale secondo incarico (quello della
Direzione Lavori di cantiere), è stato inconfutabilmente conferito alla deducente il
31.05.2013 (Doc. 3).
Quindi, diversamente da quanto sostenuto ex adverso, trattasi di due incarichi ben distinti con diverse caratteristiche.
pagina 7 di 11 Quanto alla prima delle due attività [n.d.r.: di interior designer, prioritaria sul piano temporale], quella compresa nella parcella professionale di cui sopra, è stata regolarmente svolta e integralmente pagata dalla Sig.ra con i bonifici del 28.12.2012 di Euro Pt_1
21.780,00, del 03.03.2014 di Euro 12.200,00, del 24.09.2014 di Euro 12.200,00, che complessivamente corrispondono all'integrale compenso pattuito, compreso di Iva.
Quanto invece alla attività di Direzione Lavori Edili svolta in cantiere dalla stessa deducente - solo dal 31.05.2013 in poi e di cui si parlerà meglio in seguito - nessun compenso
è stato mai corrisposto dall'attrice, nonostante le reiterate richieste e diffide anche a mezzo del sottoscritto procuratore.
5.1.b All'udienza di prima comparizione, parte attrice non mosse contestazioni Pt_1 specifiche sul punto;
né lo fece nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., dove, anche nei riguardi della , insistette e si dilungò nel mettere in luce la responsabilità Parte_2 professionale quale direttrice dei lavori.
5.1.c Costituisce dunque fatto non contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il bonifico del 24.09.2014 di Euro 12.200,00 fu concordemente imputato al saldo delle competenze professionali dell'incarico da arredatrice.
Si tratta di un fatto ben preciso (i.e.: il pagamento del 24.9.2012 è relativo all'incarico di interior designer) e assolutamente rientrante nella sfera di conoscibilità della in Pt_1 quanto committente di entrambi gli incarichi, che, fra l'altro, la ha dedotto per Parte_2 fare chiarezza e anche nell'interesse della controparte, visto che, altrimenti (se cioè
l'imputazione della fattura fosse proprio quella riportata), resterebbe non ancora saldato il corrispettivo per l'attività di interior designer.
Sono integrati quindi tutti i requisiti voluti dall'art. 115 co. 2^ c.p.c. per rendere pacifico il fatto.
Tale effetto è irreversibile per la parte che era onerata della contestazione, essendo possibile solo per il giudice, in base agli elementi raccolti, sovvertire un fatto pacifico (Cass. sez. 3^ civ. 13.3.2012 n. 3951 rv 622080 – 01, anche in motivazione), con la conseguenza che l'appellante, che non solo non ha contestato la circostanza nella fase processuale a ciò deputata, ma che, a ben vedere, è restata silente sino alla sentenza di primo grado (si vedano anche i suoi scritti finali), non può, per superare l'accertamento del Tribunale (che ha ovviamente posto a base della sua decisione, correttamente, il materiale a lui offerto, compresi pagina 8 di 11 i fatti non contestasti), contestare ciò che era assolutamente pacifico, sorprendendo, per di più, il suo contraddittore in modo senz'altro indebito.
5.2 È vero che la fattura 2/2014 del 14.7.2014, alla quale il bonifico si riferisce, reca questa descrizione:
Saldo per la prestazione professionale relativa Progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori Ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in Località Punta LA – Grosseto.
Tuttavia, la fattura, è un atto predisposto (a fini fiscali) unilateralmente e privo di una portata probatoria intrinseca, così che, come non è di per sé sola sufficiente a dimostrare l'operazione economica alla quale si riferisce, nello stesso modo non implica l'irretrattabile corrispondenza fra la descrizione che vi è riportata e la realtà.
Nel caso in esame, il rapporto intercorso (per di più in un periodo in cui sicuramente v'era fiducia reciproca fra professionista e committente), pur essendo giuridicamente bipartito in due distinti incarichi professionali, atteneva a un unico bene della vita (la ristrutturazione e l'arredamento della villa) e, dunque, l'erroneità nella descrizione della fattura non desta particolari perplessità, essendo ben possibile che, forse anche per motivazioni fiscali o d'altro genere, un pagamento relativo a un incarico figuri come inerente all'altro.
È quindi da escludere che la prova documentale in atti abbia una efficacia probatoria intrinseca tale da sovvertire il fatto non contestato, ammesso e non concesso che ciò sia possibile: al contrario, quel valore è di per sé labile, così che non si può che ribadire che la discrasia della descrizione riportata in fattura è qui elemento del tutto recessivo.
Resta fermo che il pagamento eseguito col bonifico del 24.9.2014 servì alle parti, all'epoca in bonis, per estinguere i compensi dell'incarico d'arredatrice, come la ha Parte_2 specificatamente dedotto e la controparte mai negato.
5.3 Pertanto, i documenti sui quali l'appello di fonda, vale a dire la fattura n. 2/2014 del
14.7.2014 e, soprattutto, la distinta di bonifico del 24.9.2014, riguardano un incarico diverso da quello di direzione dei lavori.
Ne segue che l'eccezione di pagamento sollevata in appello è infondata, perché la relativa prova, che incombe sull'eccipiente, è costituita da documenti non pertinenti.
pagina 9 di 11 6. L'appellante, secondo soccombenza, deve rimborsare all'appellata le spese processuali del grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa pari all'importo ancora in contestazione, da individuarsi nella somma di € 21.165,48 oggetto di condanna da parte del primo giudice
(scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 (così dimezzato il parametro medio, per la modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.887,50, oltre accessori di legge.
Si accoglie la rituale istanza ex art. 93 c.p.c.-
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 12/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata CP_1 il 10/01/2023, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagare a favore del procuratore antistatario Avv. DOMENICO
COLUMBA;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 12 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
pagina 10 di 11 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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