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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6882/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6882/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e dell'avv. , elettivamente _1 domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv. FANTINI DANIELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e dell'avv. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv.
FANTINI DANIELE
BI IL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv. FANTINI
DANIELE
BI CE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv.
FANTINI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLACCI ANDREA e dell'avv. , elettivamente P_ domiciliato in V.LE INDIPENDENZA,51 C/O il difensore CodiceFiscale_1 avv. COLACCI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PESENTI MARCO CP_3
( ) C.SO MAGENTA 42 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in presso C.F._2 il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 22/10/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
, tramite la mandataria , ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il P_ Parte_2
decreto ingiuntivo 496/2016 del 26/2/2016 (poi oggetto di correzione di errore materiale), per l'importo complessivo di € 67.709,80 alla data del 25/11/2015 in relazione al conto corrente 29458552, stipulato in data 14/2/2013 con rinnovazione di originario contratto stipulato nel 1998 con la Controparte_4
nei confronti della debitrice principale società e dei fideiussori
[...] _1
IL BI (entrambi fino alla somma di 46.988,00) e Parte_1
CE BI.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione nei confronti di rappresentata da P_
, disconoscendo la firma di apposta al contratto del 2013, eccependo Parte_2 _1
vari motivi di nullità del decreto ingiuntivo (per mancanza della necessaria prova scritta e certezza del credito), l'incompetenza per la domanda nei confronti dei fideiussori, la nullità delle fideiussioni e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione di tutte le somme addebitate fino al contratto di rinnovazione del 2013 in assenza di valida pattuizione (e comunque per indeterminatezza o assenza di causa), tra cui le commissioni di massimo scoperto, commissione disponibilità fondi, commissioni istruttoria veloce, interessi ultra legali, interessi anatocistici e spese di gestione del conto, sia per il periodo antecedente al 14.02.13 che quello successivo fino alla data di recesso e chiusura del conto corrente rinnovato in tale data.
Chiedono inoltre la restituzione degli interessi anatocistici dal 01.01.2014 alla chiusura del conto a seguito della riforma dell'art. 120 comma 2 TUB introdotta dalla legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013.
La tramite si è costituita, eccependo innanzitutto la carenza di P_ Parte_2
legittimazione passiva (della mandataria ) per le domande riconvenzionali, riguardanti Parte_2
e Cassa di Risparmio dell'Umbria, chiedendo la verificazione della firma di P_
apposta al contratto e confermando le proprie pretese. _1
Con ordinanza del 29/5/2018 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, poiché considerata, allo stato, insufficiente la documentazione probatoria per la fase del rapporto pagina 2 di 4 antecedente alle pattuizioni del 2013.
In data 20/12/2018 il giudizio è stato interrotto per la dichiarazione della morte della parte IL
BI.
Il giudizio è stato riassunto dagli opponenti (anche quali eredi di Utilio Sorbi) con ricorso del
15/3/2019.
Si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. , quale cessionaria di in virtù CP_3 P_ dell'atto di cessione in blocco dei crediti – tra cui quello oggetto di causa - del 20.09.2018, con richiesta di estromissione di . P_
All'udienza del 4/2/2020 gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione di , CP_3
non essendovi prova della cessione.
non si è costituita nel giudizio riassunto. Controparte_5
Il giudizio si è interrotto nuovamente in data 27/2/2024 per dichiarazione del decesso della parte
Parte_1
Il giudizio è stato riassunto dai restanti opponenti, anche in qualità di erede di Parte_1
sia nei confronti di che di (con notifica telematica CP_3 Controparte_6 all'avv. Colacci).
L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU affidata alla dott.ssa e Per_1 depositata in data 30/11/2023, a cui è seguita l'integrazione depositata in data 16/10/2024.
La causa viene ora in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
Si deve innanzitutto osservare che appare legittimata ad intervenire nel presene CP_3 giudizio, in quanto la cessione del credito di nei suoi confronti può ritenersi provata in P_ quanto prodotto tra l'altro anche il contratto di cessione e dall'elenco dei crediti ceduti, che benchè di per sé poco significativo, è comunque un elemento convergente con tutti gli altri nel dimostrare la cessione.
E' poi condivisibile senza dubbio la prospettazione degli opponenti, secondo cui il contratto di conto corrente del 2013 sia semplicemente una continuazione del contratto originario di quello del 1998, in quanto sostanzialmente incontestato dalla banca e confermato dagli atti.
pagina 3 di 4 Riguardo alle censure al decreto ingiuntivo ed ai presupposti della sua emissione, si evidenzia che il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc non è configurato come una impugnazione del provvedimento, bensì come una fase di contraddittorio per verificare la effettiva esistenza del credito. Non rilevano ai fini della decisione, quindi, eventuali vizi della fase monitoria. Nel caso di specie, peraltro, le doglianze sul punto sono state prese in considerazione ai fini del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione.
Riguardo la sottoscrizione del contratto del 2013, si osserva che le firme presenti oggetto di disconoscimento sono del tutto assimilabili, benchè più contratte, a quelle non disconosciute del rappresentante legale Francesco Sorbi, come anche verificabile ictu oculi dal raffronto con la firma nella procura alle liti. In mancanza di altri elementi e considerata la evidente esecuzione dei rapporti contrattuali da parte di , le firme si possono considerare attribuibili alla società ed apposte in _1 particolare dal rappresentante legale.
La mancanza di una sottoscrizione in calce al corpo principale del contratto, nel contesto del caso di specie, inoltre, non appare far venire meno la forma scritta delle pattuizioni. E' evidente che la firma apposta nelle specificazioni immediatamente dopo esprime la volontà di accettazione dell'intero contratto da parte della ed è sufficiente per garantirne pertanto la validità. _1
Ciò posto, riguardo al rapporto di conto corrente, si deve prendere atto che la CTU ha rappresentato che la mancanza di documentazione contabile completa – da intendersi come estratti conto ed estratti conto scalare – non consente una puntuale verifica della correttezza degli addebiti.
E' rappresentato in modo dettagliato e completo solo il periodo dal 1/7/2012 al 16/9/2014, data della chiusura del conto.
La verifica della correttezza degli addebiti, e quindi la esistenza e consistenza del credito della banca, pertanto, deve essere svolta sulla base di tali considerazioni. Sul punto, quindi, è necessario un supplemento di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Dichiara legittimata ad intervenire ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria CP_3 del credito di;
P_
- Dichiara che il contratto di conto corrente 29458552, stipulato in data 14/2/2013 in rinnovazione del contratto del 7/12/1998, è stato sottoscritto validamente da in _1 persona del proprio rappresentante legale Francesco Sorbi;
- Provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- Spese alla decisione definitiva
Perugia, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6882/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e dell'avv. , elettivamente _1 domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv. FANTINI DANIELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e dell'avv. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv.
FANTINI DANIELE
BI IL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv. FANTINI
DANIELE
BI CE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv.
FANTINI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLACCI ANDREA e dell'avv. , elettivamente P_ domiciliato in V.LE INDIPENDENZA,51 C/O il difensore CodiceFiscale_1 avv. COLACCI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PESENTI MARCO CP_3
( ) C.SO MAGENTA 42 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in presso C.F._2 il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 22/10/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
, tramite la mandataria , ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il P_ Parte_2
decreto ingiuntivo 496/2016 del 26/2/2016 (poi oggetto di correzione di errore materiale), per l'importo complessivo di € 67.709,80 alla data del 25/11/2015 in relazione al conto corrente 29458552, stipulato in data 14/2/2013 con rinnovazione di originario contratto stipulato nel 1998 con la Controparte_4
nei confronti della debitrice principale società e dei fideiussori
[...] _1
IL BI (entrambi fino alla somma di 46.988,00) e Parte_1
CE BI.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione nei confronti di rappresentata da P_
, disconoscendo la firma di apposta al contratto del 2013, eccependo Parte_2 _1
vari motivi di nullità del decreto ingiuntivo (per mancanza della necessaria prova scritta e certezza del credito), l'incompetenza per la domanda nei confronti dei fideiussori, la nullità delle fideiussioni e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione di tutte le somme addebitate fino al contratto di rinnovazione del 2013 in assenza di valida pattuizione (e comunque per indeterminatezza o assenza di causa), tra cui le commissioni di massimo scoperto, commissione disponibilità fondi, commissioni istruttoria veloce, interessi ultra legali, interessi anatocistici e spese di gestione del conto, sia per il periodo antecedente al 14.02.13 che quello successivo fino alla data di recesso e chiusura del conto corrente rinnovato in tale data.
Chiedono inoltre la restituzione degli interessi anatocistici dal 01.01.2014 alla chiusura del conto a seguito della riforma dell'art. 120 comma 2 TUB introdotta dalla legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013.
La tramite si è costituita, eccependo innanzitutto la carenza di P_ Parte_2
legittimazione passiva (della mandataria ) per le domande riconvenzionali, riguardanti Parte_2
e Cassa di Risparmio dell'Umbria, chiedendo la verificazione della firma di P_
apposta al contratto e confermando le proprie pretese. _1
Con ordinanza del 29/5/2018 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, poiché considerata, allo stato, insufficiente la documentazione probatoria per la fase del rapporto pagina 2 di 4 antecedente alle pattuizioni del 2013.
In data 20/12/2018 il giudizio è stato interrotto per la dichiarazione della morte della parte IL
BI.
Il giudizio è stato riassunto dagli opponenti (anche quali eredi di Utilio Sorbi) con ricorso del
15/3/2019.
Si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. , quale cessionaria di in virtù CP_3 P_ dell'atto di cessione in blocco dei crediti – tra cui quello oggetto di causa - del 20.09.2018, con richiesta di estromissione di . P_
All'udienza del 4/2/2020 gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione di , CP_3
non essendovi prova della cessione.
non si è costituita nel giudizio riassunto. Controparte_5
Il giudizio si è interrotto nuovamente in data 27/2/2024 per dichiarazione del decesso della parte
Parte_1
Il giudizio è stato riassunto dai restanti opponenti, anche in qualità di erede di Parte_1
sia nei confronti di che di (con notifica telematica CP_3 Controparte_6 all'avv. Colacci).
L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU affidata alla dott.ssa e Per_1 depositata in data 30/11/2023, a cui è seguita l'integrazione depositata in data 16/10/2024.
La causa viene ora in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
Si deve innanzitutto osservare che appare legittimata ad intervenire nel presene CP_3 giudizio, in quanto la cessione del credito di nei suoi confronti può ritenersi provata in P_ quanto prodotto tra l'altro anche il contratto di cessione e dall'elenco dei crediti ceduti, che benchè di per sé poco significativo, è comunque un elemento convergente con tutti gli altri nel dimostrare la cessione.
E' poi condivisibile senza dubbio la prospettazione degli opponenti, secondo cui il contratto di conto corrente del 2013 sia semplicemente una continuazione del contratto originario di quello del 1998, in quanto sostanzialmente incontestato dalla banca e confermato dagli atti.
pagina 3 di 4 Riguardo alle censure al decreto ingiuntivo ed ai presupposti della sua emissione, si evidenzia che il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc non è configurato come una impugnazione del provvedimento, bensì come una fase di contraddittorio per verificare la effettiva esistenza del credito. Non rilevano ai fini della decisione, quindi, eventuali vizi della fase monitoria. Nel caso di specie, peraltro, le doglianze sul punto sono state prese in considerazione ai fini del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione.
Riguardo la sottoscrizione del contratto del 2013, si osserva che le firme presenti oggetto di disconoscimento sono del tutto assimilabili, benchè più contratte, a quelle non disconosciute del rappresentante legale Francesco Sorbi, come anche verificabile ictu oculi dal raffronto con la firma nella procura alle liti. In mancanza di altri elementi e considerata la evidente esecuzione dei rapporti contrattuali da parte di , le firme si possono considerare attribuibili alla società ed apposte in _1 particolare dal rappresentante legale.
La mancanza di una sottoscrizione in calce al corpo principale del contratto, nel contesto del caso di specie, inoltre, non appare far venire meno la forma scritta delle pattuizioni. E' evidente che la firma apposta nelle specificazioni immediatamente dopo esprime la volontà di accettazione dell'intero contratto da parte della ed è sufficiente per garantirne pertanto la validità. _1
Ciò posto, riguardo al rapporto di conto corrente, si deve prendere atto che la CTU ha rappresentato che la mancanza di documentazione contabile completa – da intendersi come estratti conto ed estratti conto scalare – non consente una puntuale verifica della correttezza degli addebiti.
E' rappresentato in modo dettagliato e completo solo il periodo dal 1/7/2012 al 16/9/2014, data della chiusura del conto.
La verifica della correttezza degli addebiti, e quindi la esistenza e consistenza del credito della banca, pertanto, deve essere svolta sulla base di tali considerazioni. Sul punto, quindi, è necessario un supplemento di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Dichiara legittimata ad intervenire ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria CP_3 del credito di;
P_
- Dichiara che il contratto di conto corrente 29458552, stipulato in data 14/2/2013 in rinnovazione del contratto del 7/12/1998, è stato sottoscritto validamente da in _1 persona del proprio rappresentante legale Francesco Sorbi;
- Provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- Spese alla decisione definitiva
Perugia, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4