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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3098 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(P. Iva ), in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Palermo nella via Libertà 205, presso lo studio dell'avv. Gabriella Cadelo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
attrice contro
(incorporante Controparte_1 Controparte_2
, ), partita IVA
[...] Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Reggio Calabria nella via Giudecca 1/b, presso lo studio dell'avv. Angela
Maria Fattorusso che la difende unitamente all'avv. Giuseppe Maria Toscano giusta procura in atti;
convenuta
e nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (P.I. Controparte_4
), elettivamente domiciliata in Palermo in via Rosolino Pilo 11, presso lo studio dell'avv. P.IVA_3
Alessandro Palmigiano, giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, (oggi incorporata in Controparte_2 Controparte_3
e la esponendo di essere Controparte_1 Controparte_4 proprietaria esclusiva di un immobile sito in Palermo, via Malaspina nn. 106, 108 e 110 e via Giovan
Battista Lulli nn. 3 e 1, piano terra, e del cortile ad esso annesso con accesso da via Lulli n. 3 e lamentando l'occupazione di tale cortile da parte della che conduceva in Controparte_4 1 locazione l'immobile confinante, sito in via Giovan Battista Lulli nn. 5, 7 e 9, piano terra, di proprietà di e che, Controparte_5 senza averne titolo, vi aveva posizionato varie apparecchiature, tra cui un silos, e rifiuti di ogni genere.
Sulla scorta di ciò, chiedeva, testualmente, di:
“ritenere e dichiarare che la è proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Palermo, via Malaspina Parte_1 nn.106, 108 e 110 e via Giovan Battista Lulli nn. 1 e 3;
- ritenere e dichiarare che la ha occupato senza titolo il cortile con accesso dalla via Controparte_4
Giovan Battista Lulli n. 3 Palermo, con macchinari ivi collocati stabilmente e con imballaggi in plastica e cartone dell'attività commerciale dalla stessa esercitata;
conseguentemente:
- condannare la in solido alla Parte_2 Controparte_5
CP_ alle imprese quest'ultima in qualità di proprietaria dell'immobile in via G. B. Lulli 5, 7 e 9,
[...] piano terra, a cessare le turbative e le molestie provvedendo allo sgombero del cortile nonché a mantenerlo vuoto;
- Condannare la in Controparte_5 solido alla al risarcimento del danno subito dalla oltre rivalutazione Controparte_4 Parte_1 monetaria ed interessi dall'inizio dell'occupazione fino all'effettivo soddisfo”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_4 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta, tesa alla cessazione di turbative e molestie, sostenendo che, ove fosse stata da qualificare in termini di azione di manutenzione nel possesso, era già decorso il termine di un anno della turbativa, con conseguente decadenza dell'azione, e che, ove fosse invece da qualificare come negatoria servitutis, non vi sarebbero le condizioni per la sua proposizione, essendo l'area oggetto del giudizio accessibile da parte di una collettività indistinta di persone e non avendo la società attrice provato il possesso del cortile.
Nel merito, negava la fondatezza delle richieste di parte attrice, escludendo che l'area contesa fosse di proprietà esclusiva della e sostenendo che fosse di proprietà comune con l'immobile Parte_1 da lei detenuto in locazione, a ciò aggiungendo che ad ogni modo, ove il cortile fosse realmente di proprietà esclusiva della società attrice, vi sarebbe stata comunque una servitù di passaggio a vantaggio dell'immobile detenuto da che usava il cortile comune in maniera del tutto Parte_2 legittima.
Si costituiva in giudizio anche la e, premesso di avere fuso Controparte_1 per incorporazione la Controparte_2 Controparte_3
contestava la fondatezza delle domande attoree ed eccepiva il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva, precisando che l'atto di acquisto dell'immobile concesso in locazione a prevedeva espressamente l'esistenza di un “accesso dall'ingresso di via Giovan Parte_2
Battista Lulli n. 3, in comune con e che, ad ogni modo, la società locatrice non Controparte_6
2 rispondeva delle turbative eventualmente realizzate dalla società conduttrice la quale, nell'eventualità, era l'unico soggetto responsabile.
Tali, in estrema sintesi, i fatti controversi, la causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, in data 29.05.2025, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Le domande di parte attrice meritano accoglimento nei termini e per le ragioni appresso indicate.
1. È, innanzitutto, fondata e meritevole di accoglimento la domanda diretta ad accertare la proprietà esclusiva da parte di del cortile con accesso dalla via Giovan Battista Lulli n. 3 e Parte_1
l'assenza di diritti reali vantati sull'area da parte della Controparte_1 proprietaria dell'immobile limitrofo, concesso in locazione a a cui va Controparte_4 ordinato di cessare le turbative e molestie in atto.
Premesso che la domanda in tal senso proposta da parte attrice ha, inequivocabilmente, natura petitoria – come chiaramente desumibile dal tenore dell'atto introduttivo che, oltre a rivestire la forma dell'atto di citazione (e non quella del ricorso ex art. 703 c.p.c.), è imperniato sulla “proprietà” esclusiva da parte della attrice dell'area oggetto del contendere e sull'assenza di diritti reali vantati da parte di terzi
– risulta, innanzitutto, infondata l'eccezione di decadenza dall'azione di manutenzione nel possesso
(azione questa che non risulta in alcun modo proposta) per decorso, ex art. 1170, primo comma, c.c. del termine annuale dalla molestia eventualmente arrecata.
Ricordato, poi, che rientra nella sfera di discrezionalità tecnica del giudice interpretare la domanda proposta, individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costituitivi (personae, petitum e causa petendi), senza essere a ciò vincolato (in virtù del principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.) né alla qualificazione giuridica dei fatti allegati data dalle parti
(Cass. n 2669/2018; Cass. n 9590/2013; Cass. n 6757/2011; Cass. n 5442/2006; Cass. n 9570/2005), né alle argomentazioni giuridiche impiegate (Cass. n 6891/2005), la domanda proposta va, invero, qualificata in termini di azione negatoria ex art. 949 c.c.
Com'è noto, infatti, nell'azione di rivendica, l'attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
nella negatoria, invece, l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua (così tra le tante
Cass. civ. n. 472/2017).
Ebbene, nel caso di specie, la società attrice, proclamandosi proprietaria esclusiva del cortile di cui al civico da via G. B. Lulli n. 3, non lamenta di non avere il possesso dell'area ma si duole del suo ingiustificato utilizzo anche da parte di che ha in locazione i locali Controparte_4
3 confinanti da potere di e che afferma che l'area in questione sia in comune fra i proprietari CP_7 degli immobili limitrofi.
Ciò che parte attrice chiede è quindi, inequivocabilmente, l'accertamento della sua proprietà esclusiva dell'area e dell'assenza di diritti reali vantati da parte di terzi, sicché non vi sono dubbi in ordine alla qualificazione dell'azione in termini di negatoria servitutis, come confermato dalla richiesta di cessazione delle turbative o molestie, che trova fondamento nell'art. 949, comma 2, c.c.
Ciò posto, sul piano qualificatorio, e ricordato che, ai fini della negatoria servitutis, l'attore, che si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido (non dovendo invece fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, come chiesto ai fini della rivendica), la società attrice ha assolto all'onore della prova cui era tenuta.
Va, innanzitutto, chiarita l'infondatezza dell'eccezione di secondo cui la Controparte_4 domanda ex art. 949 c.c. non sarebbe stata legittimamente proposta, non avendo la società provato di esercitare il possesso sulla res ed essendo l'accesso all'area permesso ad una collettività indistinta di persone.
Quanto alla prima contestazione, è sufficiente rilevare che la stessa Controparte_4 afferma l'utilizzo dell'area di cui al civico n. 3 di via Lulli da parte dei clienti della che Parte_3 conduce in locazione l'immobile sito in Palermo Via Lulli nn. 1, 3 e via Malaspina nn. 106, 108 e 110 di cui è (pacificamente) proprietaria, e ciò prova il possesso (mediato, per il tramite del suo Parte_1 conduttore) esercitato dalla società attrice. A ciò si aggiunga, poi, che l'eventuale utilizzo del cortile di cui al civico n. 3 di via Lulli (oltre che dai clienti della società conduttrice dell'immobile di Parte_1
anche dai clienti della non comporta, di certo, una fruizione dell'area
[...] Controparte_4 da parte di una “collettività indistinta di persone”, ma, al più, una fruizione dell'area da parte di una categoria di soggetti (ossia i clienti del supermercato gestito sui luoghi da Controparte_4 riconducibili alla parte convenuta nei cui confronti la società attrice agisce, appunto, ex art. 949 c.c.
E ciò (lungi dal rendere inammissibile la negatoria servitutis proposta) avvalora ancor di più l'interesse della società attrice ad accertare l'inesistenza di diritti reali che consentano a Controparte_4
(direttamente o indirettamente, per il tramite dei suoi avventori) l'uso dell'area.
Quanto, poi, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
sull'assunto per cui ella non risponderebbe di eventuali molestie poste in essere dalla
[...] società che conduce in locazione l'immobile di cui è proprietaria, deve rilevarsi, che, da un lato, anche nei propri scritti difensivi ella afferma di essere comproprietaria del cortile con accesso dal civico n. 3 di via G.B. Lulli in forza dell'atto di compravendita concluso con il 26.9.2008 in notaio CP_8
Per_ (ciò palesando l'interesse della società attrice a un accertamento nei suoi confronti dell'inesistenza
4 di diritti reali sull'area) e che, ad ogni modo, “Con riguardo all'"actio negatoria servitutis", la richiesta della cessazione della turbativa o della molestia inerente all'esercizio di una determinata servitù richiede il preliminare accertamento negativo del relativo diritto vantato, con la conseguenza che, ove tale richiesta sia spiegata nei confronti dell'autore della turbativa il quale non sia il proprietario del preteso fondo dominante, il contraddittorio deve necessariamente essere integrato nei confronti di detto proprietario” (così Cass. n. 35/2000).
E poiché, nel caso di specie, la richiesta della cessazione della turbativa o della molestia ricondotte a richiede il previo accertamento dell'inesistenza di diritti reali (comproprietà Controparte_4
o servitù di passaggio) vantati sul cortile con accesso dal civico n. 3 di via G.B. Lulli da parte della in qualità di proprietaria dell'immobile limitrofo di cui ai civici Controparte_1 nn. 5, 7 e 9 della stessa via, un simile accertamento doveva necessariamente avvenire nei suoi confronti.
Tanto premesso in via preliminare, venendo al merito della lite, dalla documentazione prodotta si ricava che:
- gli immobili siti in Palermo, via Malaspina nn. 106, 108 e 110 e via Giovan Battista Lulli nn. 3 e 1, piano Terra (contraddistinto in Catasto al Foglio 50, Part. 90000, Sub 24) e e in via
Giovan Battista Lulli nn. 5, 7 e 9, piano Terra (oggi identificato al Catasto in Foglio 50, Part. Cont 265, Sub. 20), di cui oggi sono, rispettivamente (e pacificamente) proprietari e CP_10 erano, in origine, un unico immobile, che era stato acquistato da e CP_7 Parte_4
Per_ con atto del Notaio del 31.10.1961 (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice, da CP_11 cui si ricava la vendita dal costruttore dell'edificio, di “un magazzino con tre ingressi Persona_3 nella via Malaspina n. 106-108-110 e cinque ingressi nella via Giovan Battista Lulli ai numeri 1-3-5-7 e 9”)
- il magazzino è stato successivamente suddiviso in due magazzini e conferito da e al patrimonio della con atto in Notaio Parte_4 CP_11 CP_12 Per_4 del 12.12.1980 (v. doc. 3 del fascicolo di parte attrice); la suddivisione del magazzino in due porzioni si ricava dalla relazione giurata redatta, ex artt. 2342 e 2343 c.c., dall' ing. Per_5
nominato dal Tribunale di Palermo, ove si legge (v. pagg. 19 e 68 del doc. 3 del
[...] fascicolo di parte attrice) che, alla data di stesura della relazione, depositata in data 11.12.1980, i due magazzini ubicati a piano terra tra le vie Giovan Battista Lulli nn. 1, 3 5, 7 e 9 e Malaspina nn. 106, 108 e 110 non erano ancora stati accatastati ma erano state presentate le relative denunce con schede registrate il 19.6.1980 ai n.ri 9232 e 9233;
- con atto in notaio del 12.12.2003, la viene scissa in due società di Per_4 CP_12 nuova costituzione, denominate e e alla viene Controparte_6 CP_8 Controparte_6 attribuito (tra gli altri immobili) il magazzino sito in Palermo Via Lulli nn. 1, 3/Malaspina nn.
106, 108 e 110 “iscritto al catasto fabbricati con scheda Prot. 9233/1980”, mentre alla CP_8 viene attribuito (tra gli altri) il magazzino sito in Palermo via Lulli nn. 5, 7 e 9 “iscritto al catasto fabbricati con scheda Prot. 9232/1980” (v. doc. 4 del fascicolo di parte attrice);
5 Ebbene, seppure l'atto di scissione suddetto non riporti una specifica descrizione dei singoli beni sopra richiamati attribuiti alla e alla la configurazione dei due Controparte_6 CP_8 immobili si evince con estrema chiarezza dalle planimetrie di cui alle schede depositate al Catasto “Prot.
9233/1980” (v. doc. 17 allegato alla citazione) e “Prot. 9232/1980” (v. doc. 18 allegato alla citazione) che sono espressamente richiamate nell'atto di scissione (costituendone, dunque, parte integrante) e che si riferiscono, rispettivamente, all'immobile di Via Lulli nn. 1, 3/Malaspina nn. 106, 108 e 110 attribuito a e a quello sito in Palermo via Lulli nn. 5, 7 e 9 attribuito alla Controparte_6 CP_8
Così, nella planimetria di cui alla scheda depositata al Catasto con il numero “Prot. 9233/1980”, relativa all'immobile di Via Lulli nn. 1, 3/Malaspina nn. 106, 108 e 110, viene ricompresa l'area ivi denominata “atrio” che ha accesso dal civico n. 3 (v. doc. 17 allegato alla citazione), mentre una simile rappresentazione dell' “atrio” con accesso dal civico n. 3 non è presente nella planimetria cui alla scheda depositata al Catasto con il numero “Prot. 9232/1980” relativa all'immobile di via Lulli nn. 5, 7 e 9 (v. doc. 18 allegato alla citazione).
L'esame delle planimetrie suddette non lascia margini di dubbio in ordine alla titolarità dell'atrio in contestazione all'esito della scissione della e dell'attribuzione del compendio immobiliare CP_12 della società scissa alle due società di nuova costituzione: l'atrio cui si accede dal civico n. 3 di via Lulli – che (si ripete) viene rappresentato unicamente nella planimetria depositata al Catasto Prot. 9233/1980” e non anche nella planimetria “Prot. 9232/1980” - è stato attribuito unicamente alla e Controparte_6 non anche alla CP_8
E allora, la Controparte_5
(che oggi è stata fusa per incorporazione dalla ,
[...] Controparte_1
Per_ che, con atto del 26.9.2008 in notaio ha acquistato dalla l magazzino “Rilevato al CP_8
Catasto Fabbricato di Palermo con scheda protocollo 9232 anno 1980 (…) via Giovan Battista Lulli n. 5 n. 7 n. 9”
(v. doc. 5 del fascicolo di parte attrice), non può avere acquistato diritti reali sull'atrio di cui al civico n.
3 di via Lulli di cui non era titolare la sua dante causa CP_8
E, in assenza di qualsivoglia titolo che abbia attribuito alla la “comproprietà” CP_8 dell'atrio di cui al civico n. 3 di via Lulli o una servitù di passaggio a vantaggio del suo immobile
(avendo, del resto, in quella sede la venditrice dichiarato di avere la piena proprietà e possesso di quanto alienato in virtù proprio di quell'atto di scissione della con atto del 12.12.2003 in notaio CP_12 che – si ribadisce - limitandosi a richiamare la scheda registrata al Catasto con il prot. n. Per_4
932/1980, nulla dice in ordine all'esistenza di diritti reali in suo favore su aree che non sono disegnate nella planimetria riferita all'immobile), la descrizione del bene compravenduto riportata nell'atto Per_ concluso con la il 26.9.2008 in notaio quale magazzino “(…) avente un ulteriore ingresso CP_8 dal cortile al quale si accede dall'ingresso di via Giovan Battista Lulli n. 3” e confinante (anche) con “cortile avente accesso da via Giovan Battista Lulli n. 3 in comune con risulta errata e non opponibile alla Controparte_6
6 proprietaria esclusiva del cortile con accesso al civico n. 3 di via Lulli, ossia l'odierna attrice, Parte_1
(già
[...] Controparte_6
Per quanto finora detto, la domanda ex art. 949 c.c. proposta da merita accoglimento Parte_1
e, accertata la proprietà esclusiva da parte della società attrice del cortile avente accesso da via Giovan
Battista Lulli n. 3, Palermo, e l'assenza di diritti reali vantati sull'area da parte della
[...]
proprietaria del magazzino di cui ai civici nn. 5, 7 e 9 di via Giovan Battista Lulli, Controparte_1 va ordinato a conduttrice di tale ultimo immobile, di cessare le turbative e Controparte_4 molestie in atto, sgomberando immediatamente il cortile di cui si tratta e mantenendo l'area libera da beni a lei riconducibili.
Neppure rileva nella presente sede l'entità e la tipologia di beni e materiali ivi posizionati da
(circostanze queste oggetto di contestazioni tra le parti), perché, non Controparte_4 essendovi alcun titolo che giustifichi l'occupazione dell'area da parte della conduttrice del magazzino di cui ai civici nn. 5, 7 e 9 di via Giovan Battista Lulli, il cortile con accesso dal civico n. 3 della stessa via va da quest'ultima lasciato e mantenuto libero da ogni tipologia di bene.
2. Non merita, invece, accoglimento la richiesta di risarcimento del danno svolta dalla società attrice, la quale non ha minimamente allegato, né tantomeno provato, il danno di cui ha chiesto ristoro e dovendosi rammentare, in punto di diritto, che il danno da occupazione senza titolo non è mai in re ipsa
e che, ai fini probatori “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (v. per tutti Cass. Sez. Un. n. 33645/2022), allegazioni queste del tutto assenti nel caso di specie.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il rigetto della domanda risarcitoria, vanno compensate per metà tra le parti;
la restante metà va posta a carico delle convenute, soccombenti rispetto alla domanda ex art. 949 c.c. e liquidate secondo i criteri di cui al DM n.55/2014 in euro
5.430,00 (scaglione di valore indeterminabile- complessità media, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, per un ammontare di euro 10.860,00, da ridurre della metà in ragione della disposta compensazione), vanno poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e in favore di parte attrice.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
7 1) ACCERTA, ex art. 949 c.c., che è proprietaria esclusiva del cortile avente Parte_1 accesso da via Giovan Battista Lulli n. 3, Palermo, e ACCERTA che Controparte_1
proprietaria del magazzino di cui ai civici nn. 5, 7 e 9 di via Giovan Battista Lulli,
[...]
Palermo, non vanta alcun diritto reale su tale area;
2) per l'effetto, ORDINA a conduttrice del magazzino di cui ai CP_4 Controparte_4 civici nn. 5, 7 e 9 di via Giovan Battista Lulli, Palermo, di cessare le turbative e molestie in atto, sgomberando immediatamente il cortile di cui si tratta e mantenendo l'area libera da ogni tipologia di bene a lei riconducibile;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
4) COMPENSA per metà le spese di lite;
5) PONE a carico delle società convenute la restante metà delle spese di lite e, per l'effetto, le CONDANNA in solido al pagamento in favore di di euro 5.430,00 per Parte_1 compensi ed euro 273,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo il 24.9.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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