Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 251/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 251/2021 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Campobasso - Sezione Protezione Internazionale e pubblicata il
28/6/2021 a conclusione del giudizio n. 1619/2020 R.G. avente ad oggetto un'opposizione al rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno, vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sassi, presso il Parte_1
cui studio, sito in Isernia, via XXIV Maggio, n.33, è elettivamente domiciliata;
-appellante-
e
, c.f. , e c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, nei P.IVA_2 cui uffici domiciliano, in Campobasso, via Insorti d'Ungheria, n. 74;
-appellati-
CONCLUSIONI
nella propria comparsa conclusionale ha chiesto l'accoglimento dell'appello ed in Parte_1
subordine ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Le Amministrazioni appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello.
[...]
ha impugnato dinanzi al il provvedimento di rigetto, emesso Parte_2 CP_3 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Isernia, dell'istanza volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286/1998.
Tribunale di Campobasso, il quale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 28/6/2021, ha rigettato il ricorso, avendo riscontrato l'assenza dei requisiti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con ricorso depositato il 9/7/2021 la ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza Pt_1
lamentando che il Tribunale di Campobasso avrebbe errato laddove: ha ritenuto che la stessa non soggiornasse regolarmente in Italia al momento della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari;
ha ritenuto che per il rilascio del permesso per motivi familiari occorresse che la richiedente dovesse essere unita in matrimonio con la persona con la quale intendesse ricongiungersi;
avrebbe omesso di dare rilievo alla circostanza che il provvedimento fosse firmato solo da un dirigente e non dal Questore di Isernia;
avrebbe omesso di riconoscere l'insufficienza dell'istruttoria svolta dalla Questura di Isernia.
In data 1/9/2021 si sono costituiti in giudizio la e il Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto del reclamo.
Nelle proprie note di trattazione scritta depositate il 24/6/2024 l'appellante ha dedotto che la convivenza tra lei e è terminata, venendo meno il presupposto per il rilascio del Parte_3
permesso di soggiorno per motivi familiari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendosi interrotta la convivenza tra e l'odierna appellante non Parte_1 Parte_3 dispone più dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286/1998.
Pertanto, questa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese processuali, si precisa che, secondo un consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, in caso di cessazione della materia del contendere, qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo sul punto, si applica il principio della soccombenza virtuale, di modo che le spese processuali dovranno essere sostenute dalla parte “virtualmente” soccombente, individuata dal giudice in base ad una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (ex multis Cass. n. 24714/2022; Cass. n. 24234/2016).
Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale nel caso di specie, si osserva come l'appello sia destituito di fondamento.
In particolare, non sussistono i due requisiti prescritti dall'art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n.
286/1998, che testualmente recita “Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: … b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti”.
Ebbene, la al momento della richiesta: non ha dimostrato in alcun modo di soggiornare Pt_1
regolarmente in Italia da almeno un anno, (in particolare, anche in sede processuale, ove era gravata dell'onere della prova, non ha mai esibito un qualsiasi permesso di soggiorno); non aveva contratto matrimonio, né un'unione civile con col quale aveva soltanto stipulato un contratto Parte_3
di convivenza.
In merito al requisito del matrimonio, va segnalato che una recente pronuncia della Corte di
Cassazione sembra equiparare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, la convivenza di fatto al matrimonio (Cass. n. 11033/2024 del 24/4/2024).
Tuttavia, pur volendo aderire a tale interpretazione, resta il fatto che la non ha mai provato Pt_1
che, al momento della richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, soggiornasse regolarmente in Italia da almeno un anno.
Esaminando gli altri motivi di appello, priva di pregio risulta la doglianza relativa alla presunta inesistenza del provvedimento impugnato per la mancata sottoscrizione del Questore.
Invero, la firma del Questore non era necessaria poiché l'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998, disposizione richiamata dall'appellante, non prescrive che il permesso di soggiorno debba essere sottoscritto esclusivamente dal Questore, ma individua soltanto la Questura territorialmente competente al rilascio del permesso di soggiorno (“Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso”).
Non vi è, quindi, alcuna disposizione che vieti ad un dirigente della Questura di adottare un provvedimento in materia di permesso di soggiorno.
Dunque, poiché nella fattispecie che ci occupa il provvedimento impugnato è stato sottoscritto dal
Dirigente dell' della Questura di Isernia, non vi è stata alcuna violazione di Controparte_2
legge.
Infine, è da escludersi che vi sia stata un'istruttoria carente poiché, come si evince dalle motivazioni del provvedimento impugnato, la Questura di Isernia ha valutato scrupolosamente tutta la documentazione portata dall'istante ed ha applicato le disposizioni di legge così come interpretate dalla giurisprudenza prevalente all'epoca dell'istanza.
Alla luce della soccombenza “virtuale” di , si dispone la condanna della medesima al Parte_1
pagamento delle spese sostenute dalle Amministrazioni appellate per il presente grado di giudizio, liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, per procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, valore indeterminato - bassa complessità, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando sull'appello (n.
251/2021 R.G.) avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di
Campobasso - Sezione Protezione Internazionale e pubblicata il 28/6/2021 a conclusione del giudizio n. 1619/2020 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'appellante a rimborsare in favore delle Amministrazioni appellate le spese sostenute per il presente grado di giudizio liquidate in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 6.02.2025
Il Presidente est.
dr.ssa Rita Carosella