Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/07/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del Dirigente pro tempore ;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS-,-OMISSIS-, intimati come controinteressati, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale, prot. 1357 del 23 settembre 2024, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito regionale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (tedesco) per la Regione Puglia, nonché della graduatoria per la medesima regione allegata al decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 4 novembre 2024 e depositato in data 7 novembre 2024, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che con bando di concorso indetto con decreto ministeriale del 6 dicembre 2023 per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, il Ministero dell’Istruzione e del Merito prevedeva per la Puglia tre posti per la classe di concorso AD24 “Lingua e cultura
straniera (Tedesco)”, più uno riservato ai diversamente abili ex lege n. 68/1999.
La ricorrente partecipava al concorso documentando: una laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane con votazione 110/110; un'abilitazione specifica per l'AD24 ottenuta nel 2022; la vittoria in un precedente concorso per la stessa classe di concorso; la condizione di disabilità (sclerosi multipla) con invalidità documentalmente riconosciuta dall'INPS.
In tesi di parte ricorrente, durante la procedura concorsuale si verificavano talune irregolarità nella valutazione dei titoli della ricorrente, che riceveva tre differenti prospetti valutativi con punteggi discordanti (luglio, agosto e ottobre 2024), in cui non le venivano comunque attribuiti i 12,5 punti spettanti per la laurea (voce A.1.1), altri 12,5 punti per l'abilitazione (A.1.2) e ulteriori 12,5 punti per la precedente vittoria concorsuale (B.4.1).
Alla ricorrente veniva inoltre ingiustamente negata la posizione di riserva ex lege n. 68/1999 nonostante avesse fornito evidenza di tutti i requisiti richiesti e successivamente trasmesso certificati comprovanti l'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio per disabili (agosto 2024 e luglio 2022).
Nella graduatoria definitiva risultava vincitrice con riserva la dott.ssa -OMISSIS-, sulla cui titolarità dei requisiti per la riserva sussistevano, in tesi, taluni dubbi, essendo la medesima non beneficiaria della medesima riserva in un concorso precedente di soli due anni prima.
La ricorrente, conseguentemente, chiedeva l'accesso documentale per verificare la posizione della -OMISSIS-, ma l'Amministrazione le opponeva un diniego basato sulla riservatezza dei dati sensibili, senza operare un bilanciamento con il diritto di difesa della ricorrente.
Le censure principali riguardavano: la violazione dei principi concorsuali nella valutazione dei titoli; l'eccesso di potere nell'arbitraria modifica dei punteggi da parte dell'USR; l'errata applicazione della normativa sulla riserva per disabili; l'illecito diniego all'accesso documentale.
In data 13 novembre 2024 si costituiva l’Amministrazione resistente, successivamente depositando documenti e relazione degli Uffici.
In data 15 aprile 2025 la ricorrente depositava in atti istanza per la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alla contestuale istanza di accesso incidentale.
Previo deposito di memoria conclusiva, all’udienza pubblica del 25 giugno 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.
In primo luogo, la mancata attribuzione della posizione di riserva ex lege n. 68/1999 costituisce un vizio oggettivo ed evidente, attesa la documentata condizione di invalidità della ricorrente affetta da sclerosi multipla e la puntuale adesione da parte della stessa alle prescrizioni dell'art. 10, comma 5, lett. p) del bando.
A tal riguardo, l'Amministrazione ha erroneamente preteso che la procedura di "informatizzazione nomine supplenze" indicata dalla ricorrente avesse natura concorsuale, mentre il bando richiedeva genericamente la "procedura" in cui fosse stata presentata la certificazione, senza specificare alcun requisito di competitività.
Inoltre, l'aver ignorato i certificati ARPAL trasmessi il 19 settembre 2024 - i quali attestavano l'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio nei periodi di effettiva disoccupazione - dimostra un chiaro deficit istruttorio, violandosi in tal modo il dovere di soccorso istruttorio e il principio di collaborazione procedimentale.
Tali certificati, acquisiti a seguito di specifica richiesta dell'USR Marche, erano decisivi per comprovare il permanente diritto alla riserva e la loro omissione valutativa configura un vizio di illogicità manifesta.
Sul piano del riconoscimento dei titoli, la mancata attribuzione dei punteggi per la laurea magistrale (punto A.1.1) poggia su un evidente equivoco: l'Amministrazione ha erroneamente riferito il punteggio di 62/100 al voto di laurea, mentre esso atteneva esclusivamente all'esito del concorso 2020, come chiaramente indicato nella domanda di partecipazione (pag. 3 dell'Allegato 6 in atti).
La ricorrente ha invece conseguito 110/110 nella laurea magistrale LM-37, corrispondente a 100/100 in centesimi, titolo valutabile ai sensi della Tabella Allegata al D.M. 205/2023.
La giustificazione basata sulle presunte limitazioni del sistema informatico ministeriale è inammissibile, poiché l'automatismo non può sovrapporsi ai doveri di verifica della Commissione giudicatrice, cui spetta il compito esclusivo di valutare i titoli ai sensi dell'art. 9 comma 1 del bando.
Parimenti illegittimo si rivela il diniego dei 12,5 punti per l'abilitazione specifica (punto A.1.2), ove l'Amministrazione ha arbitrariamente sostituito il giudizio della Commissione - che inizialmente li aveva attribuiti - con una propria interpretazione discrezionale, violando il riparto di competenze previsto dalla lex specialis concorsuale.
La Commissione aveva correttamente riconosciuto l'abilitazione conseguita tramite superamento del concorso 2020 come "percorso selettivo di accesso" ai sensi della Tabella, mentre l'USR Marche ha indebitamente operato una distinzione non prevista dal bando, spostando il punteggio al punto B.4.1 senza alcuna base normativa e dopo la chiusura dei lavori commissariali, in palese violazione dei principi in materia di autotutela che vietano modifiche sostanziali alle graduatorie senza previa riconvocazione della Commissione.
Quanto al punto B.4.1, l'ammissione stessa dell'Amministrazione circa l'erronea omissione iniziale del punteggio per il precedente concorso superato conferma l'arbitrarietà delle valutazioni, sebbene il successivo ripristino operato in autotutela sia viziato dal difetto di competenza, trattandosi di apprezzamento di merito riservato alla Commissione.
La complessiva condotta amministrativa denota evidenti carenze istruttorie, contraddittorietà motivazionale e violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione, giustificando pienamente l'annullamento degli atti impugnati con assorbimento delle censure subordinate.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso nel merito.
Da ultimo, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS-, liquidandole in € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge, da versarsi in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.