Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliere
3) dr. Anna Rita Motti Consigliere
All'udienza del 20.12.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 539r.g.a.c per l'anno 2021
Tra
rappto e difeso dall' avv.to Erminio Capasso presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Pt_1
Gasperi 55 Appellante
E
rapp.to e difeso da se stesso ed ele.te dom.to presso il suo studio in piazza Silvagni 9 Controparte_1
Casagiove Appellato
Nonché
appellata – contumace Controparte_2
Conclusioni delle parti
Pt_ Con ricorso depositato in data 5.3.2021 poi riuniti l' proponeva appello avverso la sentenza n. 540 del
Tribunale di Santa Maria C.V che aveva accolto l'opposizione ad avviso di addebito perché aveva ritenuto l'appellato non tenuto al pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata in quanto prescritti
.
Con un primo motivo di appello, l' esponeva che che non si era formata la prescrizione sia per il dolo Pt_1 occulto .
Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda insistendo sulla presenza della prescrizione.
L'ader pur regolarmente citata non si costituiva .
All'esito della udienza di discussione la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che leggeva in udienza .
Motivi della decisione
Non è sufficiente a tal fine che il quadro RR non sia stato compilato per ritenere integrata la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 per dolo omissivo . L' avrebbe dovuto allegare e provare altre Pt_1 circostanze da cui potesse emergere il predetto dolo. Ciò non è avvenuto e quindi si deve ritenere che la prescrizione non dovesse essere sospesa e quindi era maturata.
Le spese del presente giudizio vanno compensate data la natura interpretativa della questione in esame .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello ;
B) Compensa le spese del presente giudizio
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 20. 12.2024 Il Presidente est.