Art. 25.
E' istituito il comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di segretario generale e non siano componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
La detta composizione del comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.
L'incarico di componente del comitato consultivo e' attribuito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.
Le deliberazioni del comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale piu' anziano nell'incarico.
E' istituito il comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di segretario generale e non siano componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
La detta composizione del comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.
L'incarico di componente del comitato consultivo e' attribuito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.
Le deliberazioni del comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale piu' anziano nell'incarico.