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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7513/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7513/2022
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7513/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Forlenza Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Cavallari Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza del 16 Dicembre 2024..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte qui opposta si rivolgeva al Tribunale al fine di chiedere l'emissione di Controparte_1
un decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento di alcuni canoni relativi all'appartamento in
Velletri (Rm) Via Caio Mario n. 8 concesso in locazione alla parte odierna opponente.
Il Tribunale di Velletri in data 29 settembre 2022 emetteva il decreto ingiuntivo n.
2.094 del 2022 emesso ritualmente notificato alla odierna parte opponente. Il decreto ingiuntivo qui opposto ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro Parte_1 quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: la somma di € 400,00; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 500,00 per onorari, in € 48,50 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario”;
La parte opponente ha dedotto che il contratto di locazione in forza del quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo de quo riportasse solo una parte della somma percepita dal signor _1
, in quanto la somma mensilmente corrisposta, non ammontasse a € 400,00 mensili, come
[...] dichiarato nel contratto di locazione, bensì a € 650,00 mensili e formulava domanda riconvenzionale volta alla restituzione dell'importo di 250,00 al mese per il periodo intercorrente dall'aprile 2019 al pagina 2 di 3 febbraio 2021 e quindi totali € 5.750,00 oltre interessi dalla domanda.
L'opposizione deve ritenersi infondata atteso che da una parte sebbene questo Giudice abbia ammesso la testimonianza del teste indicato la difesa della parte opponente non provvedeva alla sua citazione venendo conseguentemente dichiarata decaduta.
Peraltro la parte opponente non ha fornito alcuna prova sulla presunta simulazione del contratto di locazione atteso che peraltro dai documenti emerge che il deposito cauzionale, pari ad una mensilità del canone di locazione, non è stato calcolato sull'asserito canone maggiorato di Euro 650,00, ma su quello effettivo di euro 400,00, non vi è alcuna ricevuta che provi che anche solo per uno dei mesi in cui si è svolto il rapporto contrattuale tra i signori e l'importo del Parte_1 Controparte_1
canone locatizio fosse stato di Euro 650,00 e non di Euro 400,00;
Inoltre il contratto firmato dal locatore e dalla conduttrice risulta registrato presso l'Agenzia delle
Entrate per il canone di euro 400,00 mensili.
Pertanto l'opposizione deve ritenersi infondata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.
Simone cavallari e che si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Simone Cavallari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 16
Dicembre 2024.
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7513/2022
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7513/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Forlenza Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Cavallari Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza del 16 Dicembre 2024..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte qui opposta si rivolgeva al Tribunale al fine di chiedere l'emissione di Controparte_1
un decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento di alcuni canoni relativi all'appartamento in
Velletri (Rm) Via Caio Mario n. 8 concesso in locazione alla parte odierna opponente.
Il Tribunale di Velletri in data 29 settembre 2022 emetteva il decreto ingiuntivo n.
2.094 del 2022 emesso ritualmente notificato alla odierna parte opponente. Il decreto ingiuntivo qui opposto ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro Parte_1 quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: la somma di € 400,00; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 500,00 per onorari, in € 48,50 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario”;
La parte opponente ha dedotto che il contratto di locazione in forza del quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo de quo riportasse solo una parte della somma percepita dal signor _1
, in quanto la somma mensilmente corrisposta, non ammontasse a € 400,00 mensili, come
[...] dichiarato nel contratto di locazione, bensì a € 650,00 mensili e formulava domanda riconvenzionale volta alla restituzione dell'importo di 250,00 al mese per il periodo intercorrente dall'aprile 2019 al pagina 2 di 3 febbraio 2021 e quindi totali € 5.750,00 oltre interessi dalla domanda.
L'opposizione deve ritenersi infondata atteso che da una parte sebbene questo Giudice abbia ammesso la testimonianza del teste indicato la difesa della parte opponente non provvedeva alla sua citazione venendo conseguentemente dichiarata decaduta.
Peraltro la parte opponente non ha fornito alcuna prova sulla presunta simulazione del contratto di locazione atteso che peraltro dai documenti emerge che il deposito cauzionale, pari ad una mensilità del canone di locazione, non è stato calcolato sull'asserito canone maggiorato di Euro 650,00, ma su quello effettivo di euro 400,00, non vi è alcuna ricevuta che provi che anche solo per uno dei mesi in cui si è svolto il rapporto contrattuale tra i signori e l'importo del Parte_1 Controparte_1
canone locatizio fosse stato di Euro 650,00 e non di Euro 400,00;
Inoltre il contratto firmato dal locatore e dalla conduttrice risulta registrato presso l'Agenzia delle
Entrate per il canone di euro 400,00 mensili.
Pertanto l'opposizione deve ritenersi infondata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.
Simone cavallari e che si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3500,00 oltre accessori da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Simone Cavallari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 16
Dicembre 2024.
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 3 di 3