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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 573/2024 L.P.
Parte_1 contro
CONTRO Controparte_1 Controparte_2
[...]
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 573 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Viterbo, Via T. Carletti n. 39, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci (C.F.
- ) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti redatta su C.F._2 fo resente ricorso, e il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC Email_1 ovvero al telefax n. 0761-1911128; RICORRENTE E Controparte_3
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n° 1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, (C.F. = - C.F._3 PEC - fax 06 88466503), dal quale è rappresentato e difeso, in Email_2 virtù atto del Notaio del 01/08/2024, Persona_1 n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300; RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.4.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro chiedendo il ric la natura professionale della patologia consistente in “protrusioni discali multiple” assumendo essere la medesima eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata dal 3.11.1993 al 30.4.2022 in qualità di operatore ecologico presso l'A.M.A. - Azienda Municipalizzata Ambientale del Comune di Roma - S.p.A., con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno di 36 ore settimanali fino al 2018, e di 40 ore settimanali dal 2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto a seguito di collocamento in pensione. A tal fine ha esposto che nel corso della vita lavorativa ha svolto attività che avevano comportato la movimentazione manuale di carichi per sollevamento, trasporto e trascinamento, l'assunzione di posture incongrue, coatte e affaticanti a carico della schiena, oltre che la guida degli automezzi pesanti destinati alla raccolta e al trasporto della spazzatura e alla pulizia delle vie pubbliche;
che nel corso del tempo aveva sviluppato una sintomatologia dolorosa a carico del rachide lombo- sacrale della colonna vertebrale, la cui prima insorgenza si era manifestata nel corso del 2008 allorché, con provvedimento immediato del 18.12.2008, l'AMA S.p.A. lo aveva esentato dallo svolgere alcune mansioni particolarmente gravose che comportavano un significativo sovraccarico funzionale biomeccanico a carico della schiena;
che successivamente il quadro clinico era via via peggiorato dando adito a successivi provvedimenti di inidoneità parziale in virtù dei quali era stato progressivamente limitato l'impiego in mansioni richiedenti la movimentazione manuale dei carichi e l'uso di alcuni automezzi per la raccolta dei rifiuti;
che in data 19.1.2022 era stato dichiarato definitivamente inidoneo alla mansione di operatore ecologico;
che nel periodo immediatamente precedente al collocamento in pensione il suo quadro clinico si era ulteriormente aggravato, con la manifestazione di episodi ricorrenti di lombosciatalgia, blocchi articolari, algie e parestesie pressoché quotidiane che lo hanno costretto in seguito a sottoporsi a sedute di ozonoterapia;
che il 23.5.2022, su indicazione del Patronato di Viterbo, si era Controparte_4 recato a visita medica presso il Dr. il nesi lavorativa, Persona_2 aveva reso edotto il paziente di essere affetto da una malattia di probabile origine professionale, stilando il relativo certificato;
che la denuncia della malattia professionale era stata trasmessa CP_ all' il 24.5.2022; che l'istituto, con nota del 18.8.2022 gli aveva comunicato l'archiviazione de atica, assumendo che il rischio lavorativo cui era stato esposto non era stato idoneo a CP_ provocare la malattia denunciata;
che in data 15.11.2022 aveva proposto opposizione ma l' con provvedimento del 9.3.2023 aveva definitivamente confermato il rigetto della domanda Ribadita per contro la natura professionale della patologia denunciata ha chiesto l'accertamento della natura professionale e il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto in ragione della invalidità derivata e dedotta in misura pari al 6%. Ha, quindi, concluso chiedendo di: “a) - accertare esattamente la natura e dichiarare che la patologia “protrusioni discali multiple” denunciata dal sig. Pt_1 il 24/5/2022 ha tratto origine, anche solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dal
[...] e, e che pertanto è da attribuirgli natura di malattia professionale, dichiarando pertanto l tenuto CP_1 ad assumere la detta tecnopatia sotto tutela assicurativa con tutti i benefit, patrimoniali e non, apprestati dal D.P.R. n. 1124/1965; b) - accertare i postumi permanenti che sono derivati dalla detta malattia, che allo stato si indicano in misura almeno pari al 6%, fatta salva ogni diversa e maggior determinazione da effettuarsi a mezzo di CTU percipiente, tenuto anche conto del loro eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c) - condannare l' , nell'ipotesi in cui il grado di invalidità risultasse pari o superiore al 6%, a corrispondere CP_1 nella misura l medesimo le indennità previste dall'art. 13 del D. Lgs. N° 38/2000, Parte_1 dovute per la menomazione complessivamente subita all'integrità psicofisica nella misura che risulterà definitivamente accertata all'esito della richiesta CTU;
Il tutto con gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal 121° giorno dal dovuto al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da CP_5 distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito contestando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. La causa, istruita con documenti e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'INDENNITÀ È e decorre dal quarto giorno successivo a quello Persona_3 dell'infortunio o in cu la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'an- no precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado CP_1 di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggrava- mento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D. Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle CP_1 menomazioni" e vari commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1 "in luogo della prestazione di cui all'a , primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene molti-plicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine, assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa CP_ e la malattia è presunto e l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori est all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in re-lazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della di- versa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Tutto ciò premesso, la verifica della patologia denunciata, la natura professionale della stessa e conseguentemente la quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato è stata confermata dalla CTU medico legale. All'esito delle proprie verifiche il CTU ha ritenuto che “la patologia denunciata dal ricorrente abbia trovato origine anche solo a titolo di concausa nelle prestazioni lavorative svolte dal medesimo nel corso della vita professionale cosi come descritte nell'atto introduttivo e accertate nell'istruttoria orale. La stessa non risulta menzionata nelle tabelle allegate al D.lgs n.38/2000 e successive modificazioni e integrazioni (DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014) trattandosi di “protrusioni discali del tratto lombare e sacrale”. Le “spondilodiscopatie del tratto lombare” sono sottoposte a obbligo di denuncia di cui al DM 10 giugno 2014, Lista I- malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, per movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Il ricorrente, avvalendosi di testi, ha dimostrato che la patologia in questione è in rapporto causale con la propria attività svolta nel settore industria (per movimentazione manuale dei carichi in maniera non occasionale). Ne deriva un danno biologico pari al 6 (sei) % anche alla luce del carattere recidivante della lombalgia che ne ha determinato l'inidoneità permanente alla mansione di operatore ecologico”. Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita e immune da profili di censurabilità. Il ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di capitale in ragione del danno biologico nella misura del 6% con conseguente condanna dell alla erogazione dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 nella misura di legge, olt ssi legali come per legge. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e CP_ vanno pertanto poste a carico dell' CP_ Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e per l'effetto accerta Parte_1 CP_1
e dichiara che il ricorrente è affetto da “protrusioni discali del tratto lombare e sacrale”, che tale patologia ha trovato origine nell'attività lavorativa ed è pertanto da qualificare come malattia professionale e ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%; per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. n. CP_1
38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Guglielmo Barbacci CP_1 delle spese di lite liquidate in € 1.850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Viterbo, lì 11 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 573/2024 L.P.
Parte_1 contro
CONTRO Controparte_1 Controparte_2
[...]
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 573 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Viterbo, Via T. Carletti n. 39, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci (C.F.
- ) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti redatta su C.F._2 fo resente ricorso, e il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC Email_1 ovvero al telefax n. 0761-1911128; RICORRENTE E Controparte_3
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n° 1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, (C.F. = - C.F._3 PEC - fax 06 88466503), dal quale è rappresentato e difeso, in Email_2 virtù atto del Notaio del 01/08/2024, Persona_1 n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300; RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.4.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro chiedendo il ric la natura professionale della patologia consistente in “protrusioni discali multiple” assumendo essere la medesima eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata dal 3.11.1993 al 30.4.2022 in qualità di operatore ecologico presso l'A.M.A. - Azienda Municipalizzata Ambientale del Comune di Roma - S.p.A., con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno di 36 ore settimanali fino al 2018, e di 40 ore settimanali dal 2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto a seguito di collocamento in pensione. A tal fine ha esposto che nel corso della vita lavorativa ha svolto attività che avevano comportato la movimentazione manuale di carichi per sollevamento, trasporto e trascinamento, l'assunzione di posture incongrue, coatte e affaticanti a carico della schiena, oltre che la guida degli automezzi pesanti destinati alla raccolta e al trasporto della spazzatura e alla pulizia delle vie pubbliche;
che nel corso del tempo aveva sviluppato una sintomatologia dolorosa a carico del rachide lombo- sacrale della colonna vertebrale, la cui prima insorgenza si era manifestata nel corso del 2008 allorché, con provvedimento immediato del 18.12.2008, l'AMA S.p.A. lo aveva esentato dallo svolgere alcune mansioni particolarmente gravose che comportavano un significativo sovraccarico funzionale biomeccanico a carico della schiena;
che successivamente il quadro clinico era via via peggiorato dando adito a successivi provvedimenti di inidoneità parziale in virtù dei quali era stato progressivamente limitato l'impiego in mansioni richiedenti la movimentazione manuale dei carichi e l'uso di alcuni automezzi per la raccolta dei rifiuti;
che in data 19.1.2022 era stato dichiarato definitivamente inidoneo alla mansione di operatore ecologico;
che nel periodo immediatamente precedente al collocamento in pensione il suo quadro clinico si era ulteriormente aggravato, con la manifestazione di episodi ricorrenti di lombosciatalgia, blocchi articolari, algie e parestesie pressoché quotidiane che lo hanno costretto in seguito a sottoporsi a sedute di ozonoterapia;
che il 23.5.2022, su indicazione del Patronato di Viterbo, si era Controparte_4 recato a visita medica presso il Dr. il nesi lavorativa, Persona_2 aveva reso edotto il paziente di essere affetto da una malattia di probabile origine professionale, stilando il relativo certificato;
che la denuncia della malattia professionale era stata trasmessa CP_ all' il 24.5.2022; che l'istituto, con nota del 18.8.2022 gli aveva comunicato l'archiviazione de atica, assumendo che il rischio lavorativo cui era stato esposto non era stato idoneo a CP_ provocare la malattia denunciata;
che in data 15.11.2022 aveva proposto opposizione ma l' con provvedimento del 9.3.2023 aveva definitivamente confermato il rigetto della domanda Ribadita per contro la natura professionale della patologia denunciata ha chiesto l'accertamento della natura professionale e il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto in ragione della invalidità derivata e dedotta in misura pari al 6%. Ha, quindi, concluso chiedendo di: “a) - accertare esattamente la natura e dichiarare che la patologia “protrusioni discali multiple” denunciata dal sig. Pt_1 il 24/5/2022 ha tratto origine, anche solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dal
[...] e, e che pertanto è da attribuirgli natura di malattia professionale, dichiarando pertanto l tenuto CP_1 ad assumere la detta tecnopatia sotto tutela assicurativa con tutti i benefit, patrimoniali e non, apprestati dal D.P.R. n. 1124/1965; b) - accertare i postumi permanenti che sono derivati dalla detta malattia, che allo stato si indicano in misura almeno pari al 6%, fatta salva ogni diversa e maggior determinazione da effettuarsi a mezzo di CTU percipiente, tenuto anche conto del loro eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c) - condannare l' , nell'ipotesi in cui il grado di invalidità risultasse pari o superiore al 6%, a corrispondere CP_1 nella misura l medesimo le indennità previste dall'art. 13 del D. Lgs. N° 38/2000, Parte_1 dovute per la menomazione complessivamente subita all'integrità psicofisica nella misura che risulterà definitivamente accertata all'esito della richiesta CTU;
Il tutto con gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal 121° giorno dal dovuto al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da CP_5 distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito contestando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. La causa, istruita con documenti e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'INDENNITÀ È e decorre dal quarto giorno successivo a quello Persona_3 dell'infortunio o in cu la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'an- no precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado CP_1 di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggrava- mento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D. Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle CP_1 menomazioni" e vari commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1 "in luogo della prestazione di cui all'a , primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene molti-plicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine, assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa CP_ e la malattia è presunto e l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori est all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in re-lazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della di- versa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Tutto ciò premesso, la verifica della patologia denunciata, la natura professionale della stessa e conseguentemente la quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato è stata confermata dalla CTU medico legale. All'esito delle proprie verifiche il CTU ha ritenuto che “la patologia denunciata dal ricorrente abbia trovato origine anche solo a titolo di concausa nelle prestazioni lavorative svolte dal medesimo nel corso della vita professionale cosi come descritte nell'atto introduttivo e accertate nell'istruttoria orale. La stessa non risulta menzionata nelle tabelle allegate al D.lgs n.38/2000 e successive modificazioni e integrazioni (DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014) trattandosi di “protrusioni discali del tratto lombare e sacrale”. Le “spondilodiscopatie del tratto lombare” sono sottoposte a obbligo di denuncia di cui al DM 10 giugno 2014, Lista I- malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, per movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Il ricorrente, avvalendosi di testi, ha dimostrato che la patologia in questione è in rapporto causale con la propria attività svolta nel settore industria (per movimentazione manuale dei carichi in maniera non occasionale). Ne deriva un danno biologico pari al 6 (sei) % anche alla luce del carattere recidivante della lombalgia che ne ha determinato l'inidoneità permanente alla mansione di operatore ecologico”. Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita e immune da profili di censurabilità. Il ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di capitale in ragione del danno biologico nella misura del 6% con conseguente condanna dell alla erogazione dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 nella misura di legge, olt ssi legali come per legge. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e CP_ vanno pertanto poste a carico dell' CP_ Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e per l'effetto accerta Parte_1 CP_1
e dichiara che il ricorrente è affetto da “protrusioni discali del tratto lombare e sacrale”, che tale patologia ha trovato origine nell'attività lavorativa ed è pertanto da qualificare come malattia professionale e ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%; per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. n. CP_1
38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Guglielmo Barbacci CP_1 delle spese di lite liquidate in € 1.850,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Viterbo, lì 11 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO