Articolo 21 della Legge 22 dicembre 1984, n. 888
Articolo 20Articolo 22
Versione
13 gennaio 1985
Art. 21. (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1985, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985