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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona EL giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4596/2019 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno 2019, avverso la sentenza EL Giudice di Pace di RE Annunziata n.
142/2019 resa pubblica in data 7.1.2019 avente ad oggetto: risarcimento danni (lesioni) da circolazione stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente a [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliato in RE EL EC (Na) alla via Antonio De Curtis, 24, presso lo studio ELl'avv. Aniello Langella (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
a margine ELl'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni: fax n. 081-8472323; indirizzo di p.e.c.: Email_1
Appellante
E
(p.iva ), con sede in Milano al Corso Sempione, Controparte_1 P.IVA_1
39, in persona EL suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente CP_2 domiciliato in Napoli alla via Diocleziano, 466, presso lo studio ELl'Avv. Brunella Del Duca, (c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello CodiceFiscale_3
notificato (per le comunicazioni: fax n. 081-35731168; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellato
NONCHE' Contr
domiciliato ex lege presso l' n Milano, al Corso Sempione n. 39 CP_3
Appellato
CONCLUSIONI
1 Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare EL 14.06.2022 la sola parte appellante ha reso le seguenti conclusioni: si riporta integralmente all'atto di citazione d'Appello, alle deduzioni, eccezioni e alle conclusioni in esse rassegnate e ne chiede l'integrale accoglimento.
Si riporta altresì ai verbali di causa e alle note di trattazione scritta depositate precedentemente, chiedendone l'integrale accoglimento. ((rassegna le seguenti, CONCLUSIONI: a) accogliere in toto l'appello, e, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal Giudice di Prime Cure, per l'effetto riformare la sentenza di primo grado n. 142/2019, perché infondata in fatto e diritto, ed è nei confronti EL sig. ingiusta e lesiva dei suoi diritti;
b) dichiararsi che Parte_1
la legittimazione passiva è stata regolarmente provata in virtù ELla corrispondenza tra lo scrivente
Contr difensore e l' e che la prova ELla targa ELl'autovettura Audi A2, indicata in citazione, anche Contr essa è stata fornita dalla documentazione inviata dall' c) dichiararsi che anche la prova ELla Contr Compagnia di assicurazione è stata fornita dalla documentazione inviata dall' d) CP_4 per l'effetto, riformare in toto l'impugnata sentenza dichiarando nulla ed inefficace la sentenza n.
142/2019, così come emessa - dichiarata la regolare prova ELla legittimazione passiva che ELla
Compagnia di Assicurazione, e valutate le attività istruttorie espletate in primo grado, dichiararsi che il sinistro avveniva per l'esclusiva e totale responsabilità ELla proprietaria ELl'autovettura
Opel Corsa, tg. DR 264 DK, sig. nella produzione EL sinistro de quo;
e) per CP_3
l'effetto, accogliere la domanda attorea e condannare, ai sensi degli 125, 126 e 145 e ss. EL CdA
(d.lgs. 209/2005), e condannare l' in persona EL suo Controparte_5
legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore EL sig. ed a titolo di Parte_1
risarcimento, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (I.T.T., I.T.P., Danno Biologico da invalidità permanente, Danno Morale) diretti e mediati, ad ogni modo ricollegabili alle lesioni personali patite, ELla somma di €. 6.755,93 per il sinistro per cui è causa, oltre agli interessi legali, maturati e maturandi, ed al risarcimento EL maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma EL c.c. dal dì ELl'evento al soddisfo;
f) in subordine, applicarsi il principio ex art. 2054 comma 2 c.c. dettato dal Giudice di Pace di RE Annunziata nella sentenza n.
2862/2021 emessa per lo stesso incidente, infatti, il Giudice così statuisce “… anche per quanto riguarda l'incidente tra il motociclo ELla parte intervenuta e l'autovettura con targa straniera, non sono emersi elementi di prova tali da poter superare la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2,
c.c.; non è infatti emerso che il conducente EL veicolo sorpassato abbia agevolato la manovra di sorpasso che non abbia accelerato e che abbia tenuto il margine destro ELla strada (art. 148 CdS).
Di qui il pari concorso …”; g) condannarsi, altresì, sempre l' Controparte_5
in persona EL suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento, al pagamento ELle spese,
[...]
diritti ed onorari, gravate da CPA ed IVA, oltre spese generali 15%, ex art. 15 Tariffa
2 Professionale, con attribuzione allo scrivente procuratore per aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari;
h) lo scrivente avvocato si riporta a tutte le difese e conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, nonché a tutta la documentazione di cui al processo di primo grado;
i) confermare inoltre le altre parti ELla sentenza impugnata. l) infine, questa difesa fa rilevare che il Giudice di Pace di RE Annunziata, tra le altre parti ELlo stesso incidente, ha emesso sentenza
n. 2862 in data 3/2/2021 e depositata il 18/06/2021, documento già allegato con precedente nota.))
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con comparsa in riassunzione notificata in data 21.05.2015 evocava in Parte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di RE Annunziata l' e Controparte_5 CP_3
proprietaria ELl'autovettura Audi A2, con tg 1BVZ715 ed assicurata con la per
[...] CP_4
sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva EL conducente ELla predetta autovettura nella produzione EL sinistro verificatosi in data 14.11.2011 alle ore 14.00 circa in OT, e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore ELl' attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (ITT, ITP, Danno biologico da invalidità permanente, Danno morale) diretti e mediati ad ogni modo ricollegabili alle lesioni personali subite, per un importo totale da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 secondo comma c.c. , oltre danno da fermo tecnico, dall'evento al soddisfo, il tutto nei limiti di euro 15.000,00, vinte in ogni caso le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento ELla domanda l'attore allegava che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre percorreva la via Cardinale RI in OT alla guida EL motoveicolo Piaggio
Beverly 250 tg CM76087, in proprietà ELla sorella , improvvisamente Parte_2
veniva urtato e danneggiato dal menzionato autoveicolo Audi A2 di colore scuro, il cui conducente, nel percorrere la predetta via, con direzione monte/mare, effettuava una manovra di sorpasso perdendo il controllo EL proprio veicolo e tamponando il motociclo Piaggio Beverly, che in quel momento precedeva la vettura attorea;
che, in particolare, l'Audi A2 urtava con la propria parte anteriore destra la parte posteriore EL motociclo Piaggio Beverly nonché un'autovettura Fiat
RA PU tg DN876HP ferma in sosta lungo la predetta via Cardinale direzione monte/mare; che per effetto ELl'urto il cadeva al suolo in uno al motoveicolo (che riportava danni), Parte_1
riportando lesioni personali;
che recatosi poco dopo presso il Pronto Soccorso EL locale presidio ospedaliero “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” ELl'ASL Na 3 Sud di OT gli veniva diagnosticato “trauma al ginocchio destro … algia ..”; che attesa la persistenza EL dolore, in data
16.11.2011, l'attore si recava presso l'Ospedale “Martire di Villa Malta” di Sarno dove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo EL ginocchio dx con … falda di versamento articolare”; l'istante
3 si sottoponeva ad ulteriori visite mediche e ancora oggi, nonostante le cure praticate, residuavano postumi permanenti di natura invalidante incidenti sulla sua integrità psico-fisica e sulla sua capacità di attendere a pieno alle proprie occupazioni;
che l'attore aveva diritto a prestazioni previdenziali ed aveva un reddito di euro 25.092,90; che il responsabile EL sinistro era CP_6
Contr entrato temporaneamente nel territorio ELlo Stato ed aveva stipulato convenzione con l' carta Contr verde, assicurazione di frontiera); che l' benchè costituito in mora, non aveva provveduto al risarcimento dei danni.
1.2- Costituitosi in giudizio l' , chiedeva il rigetto ELla domanda in quanto Controparte_5 infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata sia nell'an che nel quantum debeatur;
contestava altresì, il quantum ELla pretesa lamentando l'onerosità ELla richiesta avanzata non supportata da idonea documentazione medica, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.3- All'esito ELla istruttoria, consistita nell'assunzione di prova testimoniale e nell'espletamento di una ctu medico-legale, con sentenza n. 142/2019 resa pubblica in data 07.01.2019, il Giudice di
Pace di RE Annunziata, dichiarata la proponibilità ELla domanda, ne ha pronunciato il rigetto, con compensazione ELle spese di lite, avendo ritenuto non provata la legittimazione passiva ELla convenuta in assenza di documentazione in ordine alla proprietà ELl'Audi 2 ed alla polizza assicurativa ELla stessa.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 06.07.2019 per l'udienza EL 31.12.2019, proponeva tempestivo appello per i motivi di seguito esaminati, chiedendo Parte_1 al tribunale di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione passiva ELla convenuta società, accogliere la domanda attorea e condannare i convenuti al pagamento ELla somma di euro 6755,93 per danno biologico, ITT, ITP e danno morale, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze EL doppio grado di giudizio, oltre accessori, con attribuzione al deducente procuratore.
2.2-Costituitosi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 13.01.2020 l'
[...]
in via preliminare eccepiva la inammissibilità ELl'appello per violazione ELl'art. Controparte_5
348 bis cpc e, nel merito, ne chiedeva il rigetto non avendo l'attore adeguatamente dimostrato la proprietà EL veicolo asseritamente responsabile EL sinistro.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 1.2.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito ELle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dall'8.2.2024.
3.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di “inammissibilità ELl'appello ex art. 348 bis e ter cpc”. L'art. 348bis cpc dispone che “Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità ELl'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal
4 giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, mentre l'art. 348 ter c.p.c. statuisce che “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma ELl'art. 348 bis, primo comma…”.
Ebbene, il mancato rilievo ELla inammissibilità ELl'appello, nei termini previsti dalle citate norme, nella prima udienza di trattazione ELla causa dà conto ELla infondatezza ELla eccezione.
4.1- Nel merito, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace così argomentava: “la domanda è infondata, non avendo l'attore fornito alcuna prova ELla legittimazione passiva ELla convenuta, presunta proprietaria EL veicolo danneggiante. Tra i documenti esibiti e prodotti dall'istante, non si rinviene alcun documento in ordine alla proprietà ELl'autovettura A2 e neppure risulta prodotta la polizza assicurativa di detto veicolo. Alcuna prova poi è stata fornita circa l'appartenenza alla predetta vettura ELla targa indicata in citazione. Mancando, dunque, la prova ELla legittimazione passiva EL convenuto, la domanda va rigettata”.
Sostiene parte appellante che dalla documentazione depositata in atti e, in particolare dalla Contr corrispondenza intercorsa con l' emerge che era stata proprio la società convenuta a comunicare il nominativo EL proprietario ELl'auto investitrice e la relativa compagnia di assicurazione e che la stessa società convenuta nulla aveva eccepito nella propria comparsa in merito alla propria legittimazione passiva, che pertanto poteva ritenersi provata.
4.2- Il motivo di impugnazione è fondato, ma la sentenza di primo grado va ugualmente confermata sebbene con diversa motivazione.
L'art. 125 EL codice ELle assicurazioni prevede che: “1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali ELla Repubblica, deve essere assolto, per la durata ELla permanenza in Italia,
l'obbligo di assicurazione. … 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione EL veicolo nel territorio ELla Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'
[...]
si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla Controparte_5
circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto ELl'Unione europea sia stato rimosso
5 l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall .
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di Controparte_5
immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l' si sia reso garante per il Controparte_5
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l' Controparte_5
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l' provvede alla liquidazione dei danni Controparte_5
cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis.
L italiano, entro tre mesi dalla ricezione ELla richiesta di risarcimento comunica Controparte_5
agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. …”.
L'art. 126 EL d.lgs. 209/2005 dispone poi “
1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio ELle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento EL Ministro ELlo sviluppo economico.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in nome e per conto ELle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta ELl'IVASS, dal Ministro ELlo sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 ELl'articolo 125, ai fini EL risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli
a motore e natanti, la qualità di domiciliatario ELl'assicurato, EL responsabile civile e ELla loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera
b), al comma 3 ed al comma 4 ELl'articolo 125, in nome e per conto ELle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti ELl'Ufficio
6 centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione EL responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini ELla proposizione ELl'azione diretta di risarcimento nei confronti ELl Controparte_5
i termini di cui all'articolo 163 bis, primo comma, e 318, secondo comma, EL codice di
[...]
procedura civile sono aumentati EL doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163 bis, secondo comma, EL codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni. …”.
Orbene, il tribunale ritiene non condivisibile la decisione EL primo giudice di escludere la
Contr legittimazione passiva ELl' lla stregua ELle argomentazioni in precedenza riportate.
Dalla documentazione in atti, emerge, infatti, che:
- con comunicazione EL 03.07. 2012, nel riscontrare le richieste di risarcimento dei danni inviate Contr dal legale ELl'attore, l' a riferito all'istante di aver incaricato per la trattazione ELla pratica la società AVUS Italia s.r.l., abituale corrispondente ELla compagnia estera indicata, con la precisazione che detta società avrebbe provveduto a controllare l'esistenza di una valida garanzia assicurativa prestata dalla compagnia estera indicata nella richiesta di risarcimento e ad accertare
Contr le responsabilità EL sinistro e che, pertanto, per il futuro non andava più contattato l' salvo che per eventuali futuri atti interruttivi.
- con successiva nota in data 17.7.2012, l'AVUS, nel riscontrare la richiesta di risarcimento EL danno inviata dal legale EL e “al fine di poter procedere alla formulazione ELl'offerta Parte_1 di risarcimento o alla comunicazione dei motivi per cui riteniamo di non poter formulare l'offerta” invitava il legale ad ottemperare alla richiesta di informazioni dalla stessa formulata precisando che le informazioni richieste dovevano essere fornite all'assicuratore ai sensi ELl'art. 148 CdA;
invitava pertanto il legale ad integrare la documentazione precedentemente prodotta trasmettendo una serie di dati relativi alla persona EL ed alle lesioni subite (età e attività lavorativa, Parte_1 idonea documentazione medica attestante l'entità ELle lesioni, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi, dichiarazione ai sensi ELl'art. 142 CdA di aver o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e anche per invalidità permanente) nonché i dati di eventuali testimoni presenti al fatto e ELle autorità intervenute.
Orbene, se è vero che, come rilevato dal primo giudice, parte attrice, su cui certamente incombe l'onere di provare identità EL responsabile civile e l'autovettura estera coinvolta nel sinistro, non ha depositato documentazione idonea allo scopo (salvo il moELlo CAI, sottoscritto dallo stesso appellante, dal conducente ELl'Audi A2 e da Controparte_7 Controparte_8
7 proprietario e/o conducente ELla Fiat Grance PU in sosta, recante le generalità dei proprietari/conducenti dei mezzi coinvolti e ELl'Assicurazione ELl'Audi), è EL pari vero che dal Contr contenuto ELle note di riscontro inviate al legale ELl'istante dall' rima e dall'AVUS poi, si evince chiaramente l'esito positivo ELla verifica preliminare demandata all'AVUS, ossia EL controllo ELl'esistenza di una valida garanzia assicurativa prestata dalla compagnia estera
( indicata nella richiesta con riferimento all'autovettura Audi A2 con la targa pure CP_4
indicata nella richiesta di risarcimento e, con essa, implicitamente, ELla titolarità in capo alla ELl'auto investitrice (l'AVUS si riservava infatti di formulare o meno una offerta CP_3 risarcitoria all'esito EL deposito di documentazione riguardante natura, entità e guarigione con o senza postumi ELle lesioni subite in occasione EL sinistro dal ovvero l'accertamento Parte_1
EL sinistro e ELle sue modalità di accadimento).
Contr Del resto, l' (ex lege domiciliatario anche EL responsabile civile ai fini ELla citazione in giudizio ELlo stesso in qualità di litisconsorte necessario rispetto alla domanda spiegata contro
Contr nel costituirsi in giudizio dinanzi al giudice di pace, nessuna contestazione ha sollevato in ordine alla corretta identificazione da parte ELl'attore ELl'autovettura Audi 2 con targa estera coinvolta nel sinistro, ELla proprietaria ELla stessa e ELla società assicuratrice ( e, CP_4
quindi, indirettamente, in ordine alla propria legittimazione, avendo circoscritto le proprie contestazioni e difese alla mancanza di adeguata prova EL fatto storico e ELle sue conseguenze ed all'importo EL risarcimento richiesto.
Alla stregua ELle riferite argomentazioni, pur in assenza di documentazione comprovante la proprietà ELl'autovettura Audi A2, l'appartenenza alla predetta autovettura ELla targa indicata in citazione e ELla polizza di assicurazione, può dunque ritenersi parimenti acquisita la prova che il sinistro per cui è causa ha visto coinvolto come responsabile l'autoveicolo Audi 2 con targa estera ed assicurazione estera ( intestato a CP_4 CP_3
Ciò posto, preso atto che le richieste di risarcimento EL danno a più riprese inoltrate dall'attore all' (v. raccomandate A/R in data 27.06.2012, 07.12.2012 e 15.02.2014 Controparte_5
allegate alla produzione primo grado Avv. Langella) al pari ELla contestuale interlocuzione con l'AVUS (società cui era stata ELegata la trattazione EL sinistro) non hanno sortito effetti, in Contr accoglimento EL gravame, deve ritenersi rituale la citazione in giudizio ELl' uale soggetto legittimato ex lege nelle ipotesi in cui il sinistro verificatosi in Italia sia stato cagionato da un veicolo immatricolato all'estero e quale domiciliatario ex lege ELla responsabile civile CP_9
[...]
5.- Acclarata la legittimazione passiva degli originari convenuti, odierni appellati, va in questa sede verificata la fondatezza ELla domanda attorea di accertamento ELla responsabilità EL sinistro
8 in capo al proprietario ELl' Audi A2 e di risarcimento dei danni subiti in conseguenza EL sinistro medesimo.
Ebbene, come anticipato, a giudizio EL tribunale, la domanda formulata in primo grado dall'attore
è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come è noto, la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., quale quella derivante da sinistro stradale, si fonda sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta. In ragione di tale struttura ELl'illecito chi agisce in giudizio domandando il risarcimento EL danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ossia il fatto, il danno e il nesso di causalità, mentre l'art. 2054 c.c. pone a carico EL conducente-danneggiante la presunzione di responsabilità, salvo che lo stesso non fornisca la prova ELl'assenza di colpa nella sua condotta.
Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie in esame, a giudizio EL tribunale, l'attore non ha compiutamente assolto l'onere di allegazione assertiva e probatoria su di esso gravante posto che il compendio istruttorio acquisito non ha fornito adeguato riscontro probatorio all'effettivo accadimento EL sinistro per cui è causa con le modalità e con le conseguenze indicate dall'attore e, quindi, alla fondatezza ELla pretesa risarcitoria dal medesimo attore azionata Contr nei confronti ELl' n ragione ELla condotta di guida ELl'asserito responsabile civile.
Come anticipato a fondamento ELla domanda l'attore allegava in fatto che in data 14.11.2011, alle ore 14,00 circa, mentre percorreva la via Cardinale RI in OT alla guida EL motoveicolo Piaggio Beverly 250 tg CM76087, in proprietà ELla sorella Parte_2
, improvvisamente veniva urtato e danneggiato dall'autoveicolo Audi A2 di colore scuro
[...]
suindicato il cui conducente, nel percorrere la predetta via, con direzione monte/mare, effettuava una manovra di sorpasso perdendo il controllo EL proprio veicolo e tamponando il motociclo
Piaggio Beverly, che in quel momento precedeva la vettura attorea;
che, in particolare, l'Audi A2 urtava con la propria parte anteriore destra la parte posteriore EL motociclo Piaggio Beverly nonché un'autovettura Fiat RA PU tg DN876HP ferma in sosta lungo la predetta via Cardinale direzione monte/mare; che per effetto ELl'urto il cadeva al suolo in uno al motoveicolo Parte_1
(che riportava danni), riportando lesioni personali;
che recatosi poco dopo presso il Pronto
Soccorso EL locale presidio ospedaliero “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” ELl'ASL Na 3 Sud di OT gli veniva diagnosticato “trauma al ginocchio destro … algia ..”; che attesa la persistenza EL dolore, in data 16.11.2011, l'attore si recava presso l'Ospedale “Martire di Villa
Malta” di Sarno dove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo EL ginocchio dx con … falda di versamento articolare”; l'istante si sottoponeva ad ulteriori visite mediche e ancora oggi, nonostante le cure praticate, residuavano postumi permanenti di natura invalidante incidenti sulla sua integrità psico-fisica e sulla sua capacità di attendere a pieno alle proprie occupazioni.
9 La prospettazione attorea risulta, all'evidenza, estremamente generica nella descrizione ELla dinamica EL sinistro atteso che non indica: le caratteristiche ELla strada (rettilinea o in curva, a doppio senso di marcia o a senso unico, di ampiezza notevole o ridotta, con ai margini marciapiedi e spazi destinati alla sosta); le condizioni EL tempo e di visibilità; le condizioni EL traffico, la sopravvenienza o meno di auto dalla opposta corsia di marcia al momento ELl'incidente e le manovre di emergenza dalle stesse eventualmente messe in atto per evitare la collisione con l'Audi che occupava detta corsia;
la condotta di guida EL motociclo (velocità, posizione rispetto alla corsia di marcia, agevolazione o meno ELla manovra di sorpasso) ma anche ELl'Audi, la violenza ELl'urto posteriore ELl'Audi contro il motociclo, le modalità di caduta e di arresto ELla marcia EL motociclo (caduta istantanea o dopo alcuni metri, sul lato destro o sul lato sinistro, arresto immediato EL mezzo a seguito ELla caduta o dopo alcuni metri di trascinamento inerziale sull'asfalto); i danni diretti subiti dal motociclo dopo il tamponamento ed i danni indiretti, sul lato destro o sul lato sinistro, dovuti alla caduta e/o al trascinamento sull'asfalto a destra o a sinistra;
la traiettoria seguita dall'Audi dopo il tamponamento EL motociclo fino all'urto contro la Fiat RA
PU ferma in sosta sul margine ELla corsia opposta a quella di marcia ELl'Audi e EL motociclo;
la posizione ELla Fiat sulla strada – rispetto al motociclo (già caduto) al momento ELl'urto da parte ELl'Audi, il punto d'urto tra l'Audi e la Fiat Panda;
i danni riportati dall'Audi in conseguenza EL tamponamento EL motociclo e ELl'urto contro la i danni riportati dalla Fiat RA Parte_3
Panda in seguito all'urto; le generalità e la presenza al momento e sul luogo EL sinistro EL proprietario o EL conducente ELla suddetta autovettura;
l'intervento di autorità sul luogo EL sinistro;
le persone intervenute in soccorso ELl'attore.
La rilevata genericità ELla prospettazione attorea relativa alle circostanze e alle conseguenze EL sinistro non risulta peraltro adeguatamente superata ed integrata, dalla documentazione prodotta dall'attore a sostegno ELle proprie ragioni.
L'attore infatti non ha depositato documentazione fotografica rappresentativa ELlo stato dei luoghi al momento EL sinistro (o successivamente alla rimozione dei mezzi) né tanto meno dei danni subiti dai diversi mezzi coinvolti.
A sostegno EL proprio assunto, l'attore ha per contro depositato documentazione medica attestante l'accesso al P.S. EL presidio ospedaliero “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” ELl'ASL NA3 Sud di OT in data 14.11.2011 alle ore 14:33 e il successivo decorso ELla malattia, fino alla definitiva guarigione (dal verbale di pronto soccorso emerge che il , giunto con mezzo Parte_1
proprio, riferiva di aver avuto incidente in strada con responsabilità di terzi, che all'accesso si accertava “algia ginocchio dx. Deambulazione possibile seppur definita algica. Controllo ortopedico prognosi 3 gg. s.c.” e, all'esito ELle indagini: “ Trauma contusivo al ginocchio dx-
10 referto RX rachide ginocchio dx : non apprezzabili chiari segni radiologici da riferire a lesioni fratturative in atto dei segmenti ossei in esame”). Trattasi di documentazione che tuttavia accredita esclusivamente la compatibilità cronologica ELle lesioni accertate con il sinistro dedotto in citazione, non anche l'effettivo accadimento EL sinistro medesimo e la derivazione causale da esso ELle medesime lesioni .
Quale riscontro EL sinistro l'attore ha invece depositato MoELlo CAI – Denuncia di sinistro, sottoscritto da lui stesso oltre che dal conducente ELl'auto con targa estera CP_7 CP_7
e da nella qualità, invero non specificata, di proprietario/conducente
[...] Controparte_8 ELl'autovettura Fiat RA PU in sosta (contro cui si assume che l'Audi A2 avrebbe urtato dopo aver tamponato con la parte anteriore destra la parte posteriore EL motociclo Piaggio
Beverly). Ebbene, nel suddetto moELlo, dalle caselle relative alle circostanze EL sinistro contrassegnate risulta che l'autovettura Audi A2 “tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila” , “sorpassava” e “invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso”; il grafico ELl'incidente al momento ELl'urto, contenuto nel moELlo, carente ELla indicazione, pur richiesta, dei segnali stradali e EL nome ELla strada, evidenzia che l'incidente si
è verificato su un tratto di strada rettilineo, rappresenta la posizione sulla sede stradale EL motociclo e ELl'Audi A2 al momento ELl'urto, non anche la posizione ELla stessa Audi nella fase
(successiva) di sorpasso EL motociclo e di urto contro la Fiat RA PU in sosta sul lato opposto ELla carreggiata;
colloca detta auto - al momento EL tamponamento EL motociclo da parte ELl'Audi e, dunque, prima ELl'occupazione ELla opposta corsia di marcia per effettuare il sorpasso - quasi alla stessa altezza EL motociclo, in posizione frontale rispetto allo stesso;
il moELlo non reca infine la indicazione negli appositi riquadri EL punto d'urto iniziale EL motociclo, ELl'autovettura Audi A2 e ELl'autovettura Fiat RA PU in sosta e nello spazio destinato alle osservazioni si limita ad indicare che “L'auto Audi ha urtato prima la moto e poi la
Fiat RA PU”; lo stesso moELlo reca infine l'indicazione come testimoni di Testimone_1
e (conducente EL motociclo ed attore nel presente giudizio). Parte_1
Oltre alla incompiutezza e genericità ELle risultanze EL moELlo CAI, perciò stesso inidonee a colmare le lacune assertive , prima ancora che probatorie, evidenziate nel contenuto ELla citazione, occorre altresì considerare, in linea generale e di principio, che la dichiarazione resa nel modulo
CAI, seppure a doppia firma, dal responsabile EL danno proprietario EL veicolo, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti EL solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione le norme di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 25770 EL 14.10.2019). Si tratta quindi di un elemento
11 rimesso alla libera valutazione EL giudice, il quale può liberamente stabilirne il valore probatorio confrontandolo con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. Cass. n. 3875/2014; Cass.
20300/2019). Ciò posto, nella fattispecie in esame, alla dichiarazione “confessoria” contenuta nel modulo CAI in atti non può essere attribuita neanche la valenza probatoria suindicata, ma una valenza meramente indiziaria, poiché trattasi di dichiarazione resa dallo stesso attore, conducente ma non proprietario EL motociclo, dal conducente (e non dal proprietario) ELl'Audi A2 investitrice
(che quindi non sono neanche litisconsorti necessari, facoltativi) oltre che da tale , Controparte_8
di cui non è specificata neanche la qualità di conducente o di proprietario ELla Fiat RA PU in sosta contro cui l'Audi sarebbe entrata in collisione.
Né le riscontrate lacune assertive e probatorie possono dirsi adeguatamente colmate dal testimoniale assunto nel corso EL giudizio di primo grado.
L'unica testimone oculare EL sinistro, (indicata nel moELlo CAI e dichiaratasi Testimone_1 indifferente), con riferimento alla dinamica EL sinistro ha invero dichiarato quanto segue: “era la metà di novembre EL 2011 e mi trovavo in OT alla via Cardinale RI alla guida ELla macchina di mia madre che si trovava con me, ho visto dalla corsia opposta percorsa da me una
Audi A2 con targa straniera effettuare una manovra di sorpasso ad un motoveicolo Piaggio
Beverly che, in quel momento precedeva l'Audi, il conducente ELl'Audi perdeva il controllo ELla propria autovettura tamponando il motoveicolo facendolo cadere a terra sulla destra unitamente al signore che guidava il motoveicolo. ADR preciso che l'Audi urtava con la sua parte ant. dx la parte post. EL motorino. ADR preciso altresì che l'Audi urtava a sua volta una Fiat RA PU di colore scuro che si trovava parcheggiata sulla mia destra. ADR L'Audi urtava la Fiat PU con CP_ la sua parte angolare anteriore sinistra nella parte anteriore laterale destra ELla provocando danni al parafango anteriore destro, alla ruota anteriore destra . ADR Mentre il motoveicolo
Piaggio riportava danni sia al laterale destro, posteriore ed anteriore. ADR Il conducente EL motoveicolo accusava forti dolori al ginocchio destro”.
La teste ha poi aggiunto: “ Dopo l'incidente ci siamo fermati e siamo scesi dalla rispettive autovetture e ho assistito il signore EL motoveicolo telefonare al fratello il quale si presentò dopo circa dieci minuti sul luogo ELl'incidente ed accompagnò il fratello all'ospedale, e questo avvenne dopo che si scambiarono i dati EL veicolo investitore, io lasciai il mio numero EL cellulare al fratello EL conducente EL motoveicolo”.
Il secondo teste, (fratello ELl'attore), ha confermato di essersi recato sul Testimone_2
luogo EL sinistro immediatamente dopo il suo accadimento in seguito ad una telefonata EL fratello che lo aveva chiamato mentre si trovava a casa ELla propria madre per il pranzo, abitazione distante circa un chilometro dal luogo ELl'incidente. In particolare ha quindi dichiarato quanto
12 segue: “Quando mi recai sul posto precisamente in OT alla via Cardinale RI , vidi mio fratello seduto su di un marciapiede che lamentava dolore alla gamba destra e mi disse di essere stato investito da un'autovettura con targa straniera condotta da un signore. ADR. Tra le persone che erano presenti ai fatti vi era il conducente ELla macchina investitrice , il proprietario ELla macchina che era ferma e mio fratello che era alla guida di uno scooter di proprietà di mia sorella. ADR Sono stato io ad accompagnare mio fratello in Ospedale a OT”.
Orbene, rileva il Tribunale che la teste , pur confermando l'accadimento EL sinistro, Tes_1 specificando anche il punto d'urto ELl'Audi e ELla Fiat RA PU e riferendo genericamente di danni al lato destro ELla moto, non ne chiarisce tuttavia la reale dinamica. Ella dichiara invero che il conducente ELl'Audi, mentre effettuava una manovra di sorpasso EL motociclo che lo precedeva, perdeva il controllo ELl'auto per cui tamponava il motociclo e andava in collisione con la Fiat parcheggiata sul lato destro rispetto al senso di marcia ELl'auto ELla stessa teste, ma non specifica quale fosse la posizione e la condotta di guida dei due mezzi in movimento all'inizio e nel corso ELla manovra di sorpasso e la ragione per cui attribuisce l'incidente ad una perdita di controllo ELl'auto da parte EL conducente ELl'Audi.
Ma vi è di più. La teste, sebbene al momento EL sinistro stesse percorrendo la corsia opposta rispetto al senso di marcia ELl' EL motociclo, ossia la corsia asseritamente invasa dall'Audi Pt_4
nelle circostanze dianzi riferite, non chiarisce a quale distanza si trovava la propria auto dal punto esatto ELl'incidente nel momento EL suo accadimento, non riferisce se ha dovuto effettuare una manovra di emergenza (arresto improvviso ELla marcia o rallentamento e successivo arresto) per evitare di entrare in collisione con l'Audi che occupava la sua corsia di marcia, ma dichiara che “
Dopo l'incidente ci siamo fermati e siamo scesi dalla rispettive autovetture …” con ciò rappresentando, irrealisticamente, di aver fermato la propria auto normalmente (ossia senza effettuare manovre di emergenza) nel luogo e nello stesso momento di consumazione ELl'incidente
(verificatosi, lo si ribadisce, mediante l'occupazione da parte ELl'Audi ELla corsia di marcia in cui la teste stava sopraggiungendo a bordo ELla sua auto con una manovra di sorpasso quanto meno azzardata seguita dalla perdita di controllo ELl'auto e dalla collisione con un'auto in sosta sulla medesima corsia) e di essere scesa dalla sua auto contestualmente al conducente ELl'Audi.
Alle incongruenze riscontrate nella ricostruzione ELlo stato dei luoghi, dei mezzi e ELle persone oltre che ELla dinamica EL sinistro offerta dalla teste occorre aggiungere, poi, la contraddittorietà ELle dichiarazioni rese dai due testi, che certamente ne inficia l'attendibilità.
La teste riferisce infatti di aver assistito alla telefonata di al Tes_1 Parte_1
fratello che questi arrivò dopo circa dieci minuti ed accompagnò il fratello in ospedale, Tes_2
13 che prima però “si scambiarono i dati EL veicolo investitore”, che lei stessa lasciò al fratello ELl'attore il proprio numero di cellulare.
Per contro, il teste , se da un lato conferma di essere stato chiamato dal Testimone_2 fratello dopo l'incidente e di averlo accompagnato in Ospedale, dall'altro lato indica come persone presenti (sul luogo ELl'incidente), oltre al fratello, il conducente ELl'Audi e il proprietario ELla
Fiat (che invece la teste non menziona tra i presenti né tra i partecipanti allo scambio Tes_1 dei dati ELl'Audi); non indica invece tra i presenti la stessa , che pure assume di essere Tes_1 stata presente all'arrivo EL teste ed allo scambio dei dati EL veicolo investitore e di aver consegnato allo stesso teste in quel frangente il proprio numero di cellulare.
Tutto ciò considerato, ritiene quindi il tribunale che le lacune assertive in precedenza evidenziate nella prospettazione attorea ELla dinamica EL sinistro (con particolare riferimento alla mancata puntuale ricostruzione ELla posizione dei mezzi e ELla condotta di guida dei conducenti EL motociclo e ELl'Audi A2 in occasione EL sinistro, alla omessa indicazione dei punti d'urto tra i mezzi coinvolti, ELle conseguenze ELl'urto contro il motociclo, dei danni diretti e indiretti riportati da ciascuno dei veicoli mezzi), per quanto detto non colmate dal contenuto EL moELlo CAI né dalla dichiarazione ELla teste escussa, valutate in uno alle corrispondenti lacune probatorie (con particolare riferimento alla mancanza in atti di rilievi fotografici rappresentativi ELlo stato dei luoghi, dei mezzi incidentati e dei danni da ciascuno riportati), non consentono di ritenere sufficientemente provata, alla stregua ELle allegazioni e dei riscontri probatori offerti dall'attore,
l'accadimento EL sinistro, la sua dinamica e le sue conseguenze (in particolare le lesioni personali oggetto ELla pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio, ma anche i danni a cose che si assumono parimenti cagionati dal sinistro e che pertanto concorrono alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento ELla domanda), risultando insufficiente a tal fine (in difetto di convergenti ed attendibili risultanze probatorie relative al sinistro, alla sua dinamica ed al rapporto di causalità con le dedotte conseguenze ELl'incidente) l'accertamento ELle lesioni lamentate dall'attore e la compatibilità cronologica ELle stesse con l'epoca di accadimento EL sinistro.
In tali termini, quindi, in difetto di una puntuale e coerente prospettazione assertiva in ordine all'accadimento EL sinistro, alle modalità di tale accadimento ed alle sue conseguenze ed in assenza di adeguati riscontri probatori al riguardo, la domanda attorea di risarcimento EL danno va dunque rigettata e la sentenza di primo grado pertanto confermata sia pure con diversa motivazione.
6.- Le spese EL presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore ELla causa (euro
6755,93, che si colloca nella fascia più bassa ELlo scaglione di riferimento), alla ridotta complessità
14 ELle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni ELla decisione, alla modesta complessità ELle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente ELla fase istruttoria in senso stretto), con riduzione EL 50% EL compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 5201,00 ad euro 26.000,00), oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti ELl'appellata contumace.
7.- Attesa la natura impugnatoria EL presente procedimento e l'esito ELlo stesso, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte EL reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi ELl'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità ELl'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto ELl'attestazione resa dal giudice ELl'impugnazione ai sensi ELl'art. 13, 1° co. quater, EL d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo ELla parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso sentenza EL Giudice di Pace di RE EL EC n.142/2019 resa pubblica il 07.01.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma con diversa motivazione, l'impugnata sentenza;
2) condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_1
persona EL legale rappresentante pro tempore, ELle spese e competenze EL presente giudizio che liquida in complessivi euro 2538,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, se dovute;
spese non ripetibili nei confronti di CP_3
3) Dà atto ELla ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione ELl'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in RE Annunziata, il 19.3.2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano
15 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona EL giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4596/2019 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno 2019, avverso la sentenza EL Giudice di Pace di RE Annunziata n.
142/2019 resa pubblica in data 7.1.2019 avente ad oggetto: risarcimento danni (lesioni) da circolazione stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente a [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliato in RE EL EC (Na) alla via Antonio De Curtis, 24, presso lo studio ELl'avv. Aniello Langella (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
a margine ELl'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni: fax n. 081-8472323; indirizzo di p.e.c.: Email_1
Appellante
E
(p.iva ), con sede in Milano al Corso Sempione, Controparte_1 P.IVA_1
39, in persona EL suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente CP_2 domiciliato in Napoli alla via Diocleziano, 466, presso lo studio ELl'Avv. Brunella Del Duca, (c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello CodiceFiscale_3
notificato (per le comunicazioni: fax n. 081-35731168; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellato
NONCHE' Contr
domiciliato ex lege presso l' n Milano, al Corso Sempione n. 39 CP_3
Appellato
CONCLUSIONI
1 Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare EL 14.06.2022 la sola parte appellante ha reso le seguenti conclusioni: si riporta integralmente all'atto di citazione d'Appello, alle deduzioni, eccezioni e alle conclusioni in esse rassegnate e ne chiede l'integrale accoglimento.
Si riporta altresì ai verbali di causa e alle note di trattazione scritta depositate precedentemente, chiedendone l'integrale accoglimento. ((rassegna le seguenti, CONCLUSIONI: a) accogliere in toto l'appello, e, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal Giudice di Prime Cure, per l'effetto riformare la sentenza di primo grado n. 142/2019, perché infondata in fatto e diritto, ed è nei confronti EL sig. ingiusta e lesiva dei suoi diritti;
b) dichiararsi che Parte_1
la legittimazione passiva è stata regolarmente provata in virtù ELla corrispondenza tra lo scrivente
Contr difensore e l' e che la prova ELla targa ELl'autovettura Audi A2, indicata in citazione, anche Contr essa è stata fornita dalla documentazione inviata dall' c) dichiararsi che anche la prova ELla Contr Compagnia di assicurazione è stata fornita dalla documentazione inviata dall' d) CP_4 per l'effetto, riformare in toto l'impugnata sentenza dichiarando nulla ed inefficace la sentenza n.
142/2019, così come emessa - dichiarata la regolare prova ELla legittimazione passiva che ELla
Compagnia di Assicurazione, e valutate le attività istruttorie espletate in primo grado, dichiararsi che il sinistro avveniva per l'esclusiva e totale responsabilità ELla proprietaria ELl'autovettura
Opel Corsa, tg. DR 264 DK, sig. nella produzione EL sinistro de quo;
e) per CP_3
l'effetto, accogliere la domanda attorea e condannare, ai sensi degli 125, 126 e 145 e ss. EL CdA
(d.lgs. 209/2005), e condannare l' in persona EL suo Controparte_5
legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore EL sig. ed a titolo di Parte_1
risarcimento, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (I.T.T., I.T.P., Danno Biologico da invalidità permanente, Danno Morale) diretti e mediati, ad ogni modo ricollegabili alle lesioni personali patite, ELla somma di €. 6.755,93 per il sinistro per cui è causa, oltre agli interessi legali, maturati e maturandi, ed al risarcimento EL maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma EL c.c. dal dì ELl'evento al soddisfo;
f) in subordine, applicarsi il principio ex art. 2054 comma 2 c.c. dettato dal Giudice di Pace di RE Annunziata nella sentenza n.
2862/2021 emessa per lo stesso incidente, infatti, il Giudice così statuisce “… anche per quanto riguarda l'incidente tra il motociclo ELla parte intervenuta e l'autovettura con targa straniera, non sono emersi elementi di prova tali da poter superare la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2,
c.c.; non è infatti emerso che il conducente EL veicolo sorpassato abbia agevolato la manovra di sorpasso che non abbia accelerato e che abbia tenuto il margine destro ELla strada (art. 148 CdS).
Di qui il pari concorso …”; g) condannarsi, altresì, sempre l' Controparte_5
in persona EL suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento, al pagamento ELle spese,
[...]
diritti ed onorari, gravate da CPA ed IVA, oltre spese generali 15%, ex art. 15 Tariffa
2 Professionale, con attribuzione allo scrivente procuratore per aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari;
h) lo scrivente avvocato si riporta a tutte le difese e conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, nonché a tutta la documentazione di cui al processo di primo grado;
i) confermare inoltre le altre parti ELla sentenza impugnata. l) infine, questa difesa fa rilevare che il Giudice di Pace di RE Annunziata, tra le altre parti ELlo stesso incidente, ha emesso sentenza
n. 2862 in data 3/2/2021 e depositata il 18/06/2021, documento già allegato con precedente nota.))
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con comparsa in riassunzione notificata in data 21.05.2015 evocava in Parte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di RE Annunziata l' e Controparte_5 CP_3
proprietaria ELl'autovettura Audi A2, con tg 1BVZ715 ed assicurata con la per
[...] CP_4
sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva EL conducente ELla predetta autovettura nella produzione EL sinistro verificatosi in data 14.11.2011 alle ore 14.00 circa in OT, e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore ELl' attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (ITT, ITP, Danno biologico da invalidità permanente, Danno morale) diretti e mediati ad ogni modo ricollegabili alle lesioni personali subite, per un importo totale da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 secondo comma c.c. , oltre danno da fermo tecnico, dall'evento al soddisfo, il tutto nei limiti di euro 15.000,00, vinte in ogni caso le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento ELla domanda l'attore allegava che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre percorreva la via Cardinale RI in OT alla guida EL motoveicolo Piaggio
Beverly 250 tg CM76087, in proprietà ELla sorella , improvvisamente Parte_2
veniva urtato e danneggiato dal menzionato autoveicolo Audi A2 di colore scuro, il cui conducente, nel percorrere la predetta via, con direzione monte/mare, effettuava una manovra di sorpasso perdendo il controllo EL proprio veicolo e tamponando il motociclo Piaggio Beverly, che in quel momento precedeva la vettura attorea;
che, in particolare, l'Audi A2 urtava con la propria parte anteriore destra la parte posteriore EL motociclo Piaggio Beverly nonché un'autovettura Fiat
RA PU tg DN876HP ferma in sosta lungo la predetta via Cardinale direzione monte/mare; che per effetto ELl'urto il cadeva al suolo in uno al motoveicolo (che riportava danni), Parte_1
riportando lesioni personali;
che recatosi poco dopo presso il Pronto Soccorso EL locale presidio ospedaliero “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” ELl'ASL Na 3 Sud di OT gli veniva diagnosticato “trauma al ginocchio destro … algia ..”; che attesa la persistenza EL dolore, in data
16.11.2011, l'attore si recava presso l'Ospedale “Martire di Villa Malta” di Sarno dove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo EL ginocchio dx con … falda di versamento articolare”; l'istante
3 si sottoponeva ad ulteriori visite mediche e ancora oggi, nonostante le cure praticate, residuavano postumi permanenti di natura invalidante incidenti sulla sua integrità psico-fisica e sulla sua capacità di attendere a pieno alle proprie occupazioni;
che l'attore aveva diritto a prestazioni previdenziali ed aveva un reddito di euro 25.092,90; che il responsabile EL sinistro era CP_6
Contr entrato temporaneamente nel territorio ELlo Stato ed aveva stipulato convenzione con l' carta Contr verde, assicurazione di frontiera); che l' benchè costituito in mora, non aveva provveduto al risarcimento dei danni.
1.2- Costituitosi in giudizio l' , chiedeva il rigetto ELla domanda in quanto Controparte_5 infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata sia nell'an che nel quantum debeatur;
contestava altresì, il quantum ELla pretesa lamentando l'onerosità ELla richiesta avanzata non supportata da idonea documentazione medica, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.3- All'esito ELla istruttoria, consistita nell'assunzione di prova testimoniale e nell'espletamento di una ctu medico-legale, con sentenza n. 142/2019 resa pubblica in data 07.01.2019, il Giudice di
Pace di RE Annunziata, dichiarata la proponibilità ELla domanda, ne ha pronunciato il rigetto, con compensazione ELle spese di lite, avendo ritenuto non provata la legittimazione passiva ELla convenuta in assenza di documentazione in ordine alla proprietà ELl'Audi 2 ed alla polizza assicurativa ELla stessa.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 06.07.2019 per l'udienza EL 31.12.2019, proponeva tempestivo appello per i motivi di seguito esaminati, chiedendo Parte_1 al tribunale di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione passiva ELla convenuta società, accogliere la domanda attorea e condannare i convenuti al pagamento ELla somma di euro 6755,93 per danno biologico, ITT, ITP e danno morale, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze EL doppio grado di giudizio, oltre accessori, con attribuzione al deducente procuratore.
2.2-Costituitosi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 13.01.2020 l'
[...]
in via preliminare eccepiva la inammissibilità ELl'appello per violazione ELl'art. Controparte_5
348 bis cpc e, nel merito, ne chiedeva il rigetto non avendo l'attore adeguatamente dimostrato la proprietà EL veicolo asseritamente responsabile EL sinistro.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 1.2.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito ELle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dall'8.2.2024.
3.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di “inammissibilità ELl'appello ex art. 348 bis e ter cpc”. L'art. 348bis cpc dispone che “Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità ELl'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal
4 giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, mentre l'art. 348 ter c.p.c. statuisce che “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma ELl'art. 348 bis, primo comma…”.
Ebbene, il mancato rilievo ELla inammissibilità ELl'appello, nei termini previsti dalle citate norme, nella prima udienza di trattazione ELla causa dà conto ELla infondatezza ELla eccezione.
4.1- Nel merito, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace così argomentava: “la domanda è infondata, non avendo l'attore fornito alcuna prova ELla legittimazione passiva ELla convenuta, presunta proprietaria EL veicolo danneggiante. Tra i documenti esibiti e prodotti dall'istante, non si rinviene alcun documento in ordine alla proprietà ELl'autovettura A2 e neppure risulta prodotta la polizza assicurativa di detto veicolo. Alcuna prova poi è stata fornita circa l'appartenenza alla predetta vettura ELla targa indicata in citazione. Mancando, dunque, la prova ELla legittimazione passiva EL convenuto, la domanda va rigettata”.
Sostiene parte appellante che dalla documentazione depositata in atti e, in particolare dalla Contr corrispondenza intercorsa con l' emerge che era stata proprio la società convenuta a comunicare il nominativo EL proprietario ELl'auto investitrice e la relativa compagnia di assicurazione e che la stessa società convenuta nulla aveva eccepito nella propria comparsa in merito alla propria legittimazione passiva, che pertanto poteva ritenersi provata.
4.2- Il motivo di impugnazione è fondato, ma la sentenza di primo grado va ugualmente confermata sebbene con diversa motivazione.
L'art. 125 EL codice ELle assicurazioni prevede che: “1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali ELla Repubblica, deve essere assolto, per la durata ELla permanenza in Italia,
l'obbligo di assicurazione. … 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione EL veicolo nel territorio ELla Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'
[...]
si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla Controparte_5
circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto ELl'Unione europea sia stato rimosso
5 l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall .
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di Controparte_5
immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l' si sia reso garante per il Controparte_5
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l' Controparte_5
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l' provvede alla liquidazione dei danni Controparte_5
cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis.
L italiano, entro tre mesi dalla ricezione ELla richiesta di risarcimento comunica Controparte_5
agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. …”.
L'art. 126 EL d.lgs. 209/2005 dispone poi “
1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio ELle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento EL Ministro ELlo sviluppo economico.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in nome e per conto ELle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta ELl'IVASS, dal Ministro ELlo sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 ELl'articolo 125, ai fini EL risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli
a motore e natanti, la qualità di domiciliatario ELl'assicurato, EL responsabile civile e ELla loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera
b), al comma 3 ed al comma 4 ELl'articolo 125, in nome e per conto ELle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti ELl'Ufficio
6 centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione EL responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini ELla proposizione ELl'azione diretta di risarcimento nei confronti ELl Controparte_5
i termini di cui all'articolo 163 bis, primo comma, e 318, secondo comma, EL codice di
[...]
procedura civile sono aumentati EL doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163 bis, secondo comma, EL codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni. …”.
Orbene, il tribunale ritiene non condivisibile la decisione EL primo giudice di escludere la
Contr legittimazione passiva ELl' lla stregua ELle argomentazioni in precedenza riportate.
Dalla documentazione in atti, emerge, infatti, che:
- con comunicazione EL 03.07. 2012, nel riscontrare le richieste di risarcimento dei danni inviate Contr dal legale ELl'attore, l' a riferito all'istante di aver incaricato per la trattazione ELla pratica la società AVUS Italia s.r.l., abituale corrispondente ELla compagnia estera indicata, con la precisazione che detta società avrebbe provveduto a controllare l'esistenza di una valida garanzia assicurativa prestata dalla compagnia estera indicata nella richiesta di risarcimento e ad accertare
Contr le responsabilità EL sinistro e che, pertanto, per il futuro non andava più contattato l' salvo che per eventuali futuri atti interruttivi.
- con successiva nota in data 17.7.2012, l'AVUS, nel riscontrare la richiesta di risarcimento EL danno inviata dal legale EL e “al fine di poter procedere alla formulazione ELl'offerta Parte_1 di risarcimento o alla comunicazione dei motivi per cui riteniamo di non poter formulare l'offerta” invitava il legale ad ottemperare alla richiesta di informazioni dalla stessa formulata precisando che le informazioni richieste dovevano essere fornite all'assicuratore ai sensi ELl'art. 148 CdA;
invitava pertanto il legale ad integrare la documentazione precedentemente prodotta trasmettendo una serie di dati relativi alla persona EL ed alle lesioni subite (età e attività lavorativa, Parte_1 idonea documentazione medica attestante l'entità ELle lesioni, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi, dichiarazione ai sensi ELl'art. 142 CdA di aver o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e anche per invalidità permanente) nonché i dati di eventuali testimoni presenti al fatto e ELle autorità intervenute.
Orbene, se è vero che, come rilevato dal primo giudice, parte attrice, su cui certamente incombe l'onere di provare identità EL responsabile civile e l'autovettura estera coinvolta nel sinistro, non ha depositato documentazione idonea allo scopo (salvo il moELlo CAI, sottoscritto dallo stesso appellante, dal conducente ELl'Audi A2 e da Controparte_7 Controparte_8
7 proprietario e/o conducente ELla Fiat Grance PU in sosta, recante le generalità dei proprietari/conducenti dei mezzi coinvolti e ELl'Assicurazione ELl'Audi), è EL pari vero che dal Contr contenuto ELle note di riscontro inviate al legale ELl'istante dall' rima e dall'AVUS poi, si evince chiaramente l'esito positivo ELla verifica preliminare demandata all'AVUS, ossia EL controllo ELl'esistenza di una valida garanzia assicurativa prestata dalla compagnia estera
( indicata nella richiesta con riferimento all'autovettura Audi A2 con la targa pure CP_4
indicata nella richiesta di risarcimento e, con essa, implicitamente, ELla titolarità in capo alla ELl'auto investitrice (l'AVUS si riservava infatti di formulare o meno una offerta CP_3 risarcitoria all'esito EL deposito di documentazione riguardante natura, entità e guarigione con o senza postumi ELle lesioni subite in occasione EL sinistro dal ovvero l'accertamento Parte_1
EL sinistro e ELle sue modalità di accadimento).
Contr Del resto, l' (ex lege domiciliatario anche EL responsabile civile ai fini ELla citazione in giudizio ELlo stesso in qualità di litisconsorte necessario rispetto alla domanda spiegata contro
Contr nel costituirsi in giudizio dinanzi al giudice di pace, nessuna contestazione ha sollevato in ordine alla corretta identificazione da parte ELl'attore ELl'autovettura Audi 2 con targa estera coinvolta nel sinistro, ELla proprietaria ELla stessa e ELla società assicuratrice ( e, CP_4
quindi, indirettamente, in ordine alla propria legittimazione, avendo circoscritto le proprie contestazioni e difese alla mancanza di adeguata prova EL fatto storico e ELle sue conseguenze ed all'importo EL risarcimento richiesto.
Alla stregua ELle riferite argomentazioni, pur in assenza di documentazione comprovante la proprietà ELl'autovettura Audi A2, l'appartenenza alla predetta autovettura ELla targa indicata in citazione e ELla polizza di assicurazione, può dunque ritenersi parimenti acquisita la prova che il sinistro per cui è causa ha visto coinvolto come responsabile l'autoveicolo Audi 2 con targa estera ed assicurazione estera ( intestato a CP_4 CP_3
Ciò posto, preso atto che le richieste di risarcimento EL danno a più riprese inoltrate dall'attore all' (v. raccomandate A/R in data 27.06.2012, 07.12.2012 e 15.02.2014 Controparte_5
allegate alla produzione primo grado Avv. Langella) al pari ELla contestuale interlocuzione con l'AVUS (società cui era stata ELegata la trattazione EL sinistro) non hanno sortito effetti, in Contr accoglimento EL gravame, deve ritenersi rituale la citazione in giudizio ELl' uale soggetto legittimato ex lege nelle ipotesi in cui il sinistro verificatosi in Italia sia stato cagionato da un veicolo immatricolato all'estero e quale domiciliatario ex lege ELla responsabile civile CP_9
[...]
5.- Acclarata la legittimazione passiva degli originari convenuti, odierni appellati, va in questa sede verificata la fondatezza ELla domanda attorea di accertamento ELla responsabilità EL sinistro
8 in capo al proprietario ELl' Audi A2 e di risarcimento dei danni subiti in conseguenza EL sinistro medesimo.
Ebbene, come anticipato, a giudizio EL tribunale, la domanda formulata in primo grado dall'attore
è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come è noto, la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., quale quella derivante da sinistro stradale, si fonda sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta. In ragione di tale struttura ELl'illecito chi agisce in giudizio domandando il risarcimento EL danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ossia il fatto, il danno e il nesso di causalità, mentre l'art. 2054 c.c. pone a carico EL conducente-danneggiante la presunzione di responsabilità, salvo che lo stesso non fornisca la prova ELl'assenza di colpa nella sua condotta.
Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie in esame, a giudizio EL tribunale, l'attore non ha compiutamente assolto l'onere di allegazione assertiva e probatoria su di esso gravante posto che il compendio istruttorio acquisito non ha fornito adeguato riscontro probatorio all'effettivo accadimento EL sinistro per cui è causa con le modalità e con le conseguenze indicate dall'attore e, quindi, alla fondatezza ELla pretesa risarcitoria dal medesimo attore azionata Contr nei confronti ELl' n ragione ELla condotta di guida ELl'asserito responsabile civile.
Come anticipato a fondamento ELla domanda l'attore allegava in fatto che in data 14.11.2011, alle ore 14,00 circa, mentre percorreva la via Cardinale RI in OT alla guida EL motoveicolo Piaggio Beverly 250 tg CM76087, in proprietà ELla sorella Parte_2
, improvvisamente veniva urtato e danneggiato dall'autoveicolo Audi A2 di colore scuro
[...]
suindicato il cui conducente, nel percorrere la predetta via, con direzione monte/mare, effettuava una manovra di sorpasso perdendo il controllo EL proprio veicolo e tamponando il motociclo
Piaggio Beverly, che in quel momento precedeva la vettura attorea;
che, in particolare, l'Audi A2 urtava con la propria parte anteriore destra la parte posteriore EL motociclo Piaggio Beverly nonché un'autovettura Fiat RA PU tg DN876HP ferma in sosta lungo la predetta via Cardinale direzione monte/mare; che per effetto ELl'urto il cadeva al suolo in uno al motoveicolo Parte_1
(che riportava danni), riportando lesioni personali;
che recatosi poco dopo presso il Pronto
Soccorso EL locale presidio ospedaliero “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” ELl'ASL Na 3 Sud di OT gli veniva diagnosticato “trauma al ginocchio destro … algia ..”; che attesa la persistenza EL dolore, in data 16.11.2011, l'attore si recava presso l'Ospedale “Martire di Villa
Malta” di Sarno dove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo EL ginocchio dx con … falda di versamento articolare”; l'istante si sottoponeva ad ulteriori visite mediche e ancora oggi, nonostante le cure praticate, residuavano postumi permanenti di natura invalidante incidenti sulla sua integrità psico-fisica e sulla sua capacità di attendere a pieno alle proprie occupazioni.
9 La prospettazione attorea risulta, all'evidenza, estremamente generica nella descrizione ELla dinamica EL sinistro atteso che non indica: le caratteristiche ELla strada (rettilinea o in curva, a doppio senso di marcia o a senso unico, di ampiezza notevole o ridotta, con ai margini marciapiedi e spazi destinati alla sosta); le condizioni EL tempo e di visibilità; le condizioni EL traffico, la sopravvenienza o meno di auto dalla opposta corsia di marcia al momento ELl'incidente e le manovre di emergenza dalle stesse eventualmente messe in atto per evitare la collisione con l'Audi che occupava detta corsia;
la condotta di guida EL motociclo (velocità, posizione rispetto alla corsia di marcia, agevolazione o meno ELla manovra di sorpasso) ma anche ELl'Audi, la violenza ELl'urto posteriore ELl'Audi contro il motociclo, le modalità di caduta e di arresto ELla marcia EL motociclo (caduta istantanea o dopo alcuni metri, sul lato destro o sul lato sinistro, arresto immediato EL mezzo a seguito ELla caduta o dopo alcuni metri di trascinamento inerziale sull'asfalto); i danni diretti subiti dal motociclo dopo il tamponamento ed i danni indiretti, sul lato destro o sul lato sinistro, dovuti alla caduta e/o al trascinamento sull'asfalto a destra o a sinistra;
la traiettoria seguita dall'Audi dopo il tamponamento EL motociclo fino all'urto contro la Fiat RA
PU ferma in sosta sul margine ELla corsia opposta a quella di marcia ELl'Audi e EL motociclo;
la posizione ELla Fiat sulla strada – rispetto al motociclo (già caduto) al momento ELl'urto da parte ELl'Audi, il punto d'urto tra l'Audi e la Fiat Panda;
i danni riportati dall'Audi in conseguenza EL tamponamento EL motociclo e ELl'urto contro la i danni riportati dalla Fiat RA Parte_3
Panda in seguito all'urto; le generalità e la presenza al momento e sul luogo EL sinistro EL proprietario o EL conducente ELla suddetta autovettura;
l'intervento di autorità sul luogo EL sinistro;
le persone intervenute in soccorso ELl'attore.
La rilevata genericità ELla prospettazione attorea relativa alle circostanze e alle conseguenze EL sinistro non risulta peraltro adeguatamente superata ed integrata, dalla documentazione prodotta dall'attore a sostegno ELle proprie ragioni.
L'attore infatti non ha depositato documentazione fotografica rappresentativa ELlo stato dei luoghi al momento EL sinistro (o successivamente alla rimozione dei mezzi) né tanto meno dei danni subiti dai diversi mezzi coinvolti.
A sostegno EL proprio assunto, l'attore ha per contro depositato documentazione medica attestante l'accesso al P.S. EL presidio ospedaliero “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” ELl'ASL NA3 Sud di OT in data 14.11.2011 alle ore 14:33 e il successivo decorso ELla malattia, fino alla definitiva guarigione (dal verbale di pronto soccorso emerge che il , giunto con mezzo Parte_1
proprio, riferiva di aver avuto incidente in strada con responsabilità di terzi, che all'accesso si accertava “algia ginocchio dx. Deambulazione possibile seppur definita algica. Controllo ortopedico prognosi 3 gg. s.c.” e, all'esito ELle indagini: “ Trauma contusivo al ginocchio dx-
10 referto RX rachide ginocchio dx : non apprezzabili chiari segni radiologici da riferire a lesioni fratturative in atto dei segmenti ossei in esame”). Trattasi di documentazione che tuttavia accredita esclusivamente la compatibilità cronologica ELle lesioni accertate con il sinistro dedotto in citazione, non anche l'effettivo accadimento EL sinistro medesimo e la derivazione causale da esso ELle medesime lesioni .
Quale riscontro EL sinistro l'attore ha invece depositato MoELlo CAI – Denuncia di sinistro, sottoscritto da lui stesso oltre che dal conducente ELl'auto con targa estera CP_7 CP_7
e da nella qualità, invero non specificata, di proprietario/conducente
[...] Controparte_8 ELl'autovettura Fiat RA PU in sosta (contro cui si assume che l'Audi A2 avrebbe urtato dopo aver tamponato con la parte anteriore destra la parte posteriore EL motociclo Piaggio
Beverly). Ebbene, nel suddetto moELlo, dalle caselle relative alle circostanze EL sinistro contrassegnate risulta che l'autovettura Audi A2 “tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila” , “sorpassava” e “invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso”; il grafico ELl'incidente al momento ELl'urto, contenuto nel moELlo, carente ELla indicazione, pur richiesta, dei segnali stradali e EL nome ELla strada, evidenzia che l'incidente si
è verificato su un tratto di strada rettilineo, rappresenta la posizione sulla sede stradale EL motociclo e ELl'Audi A2 al momento ELl'urto, non anche la posizione ELla stessa Audi nella fase
(successiva) di sorpasso EL motociclo e di urto contro la Fiat RA PU in sosta sul lato opposto ELla carreggiata;
colloca detta auto - al momento EL tamponamento EL motociclo da parte ELl'Audi e, dunque, prima ELl'occupazione ELla opposta corsia di marcia per effettuare il sorpasso - quasi alla stessa altezza EL motociclo, in posizione frontale rispetto allo stesso;
il moELlo non reca infine la indicazione negli appositi riquadri EL punto d'urto iniziale EL motociclo, ELl'autovettura Audi A2 e ELl'autovettura Fiat RA PU in sosta e nello spazio destinato alle osservazioni si limita ad indicare che “L'auto Audi ha urtato prima la moto e poi la
Fiat RA PU”; lo stesso moELlo reca infine l'indicazione come testimoni di Testimone_1
e (conducente EL motociclo ed attore nel presente giudizio). Parte_1
Oltre alla incompiutezza e genericità ELle risultanze EL moELlo CAI, perciò stesso inidonee a colmare le lacune assertive , prima ancora che probatorie, evidenziate nel contenuto ELla citazione, occorre altresì considerare, in linea generale e di principio, che la dichiarazione resa nel modulo
CAI, seppure a doppia firma, dal responsabile EL danno proprietario EL veicolo, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti EL solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione le norme di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 25770 EL 14.10.2019). Si tratta quindi di un elemento
11 rimesso alla libera valutazione EL giudice, il quale può liberamente stabilirne il valore probatorio confrontandolo con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. Cass. n. 3875/2014; Cass.
20300/2019). Ciò posto, nella fattispecie in esame, alla dichiarazione “confessoria” contenuta nel modulo CAI in atti non può essere attribuita neanche la valenza probatoria suindicata, ma una valenza meramente indiziaria, poiché trattasi di dichiarazione resa dallo stesso attore, conducente ma non proprietario EL motociclo, dal conducente (e non dal proprietario) ELl'Audi A2 investitrice
(che quindi non sono neanche litisconsorti necessari, facoltativi) oltre che da tale , Controparte_8
di cui non è specificata neanche la qualità di conducente o di proprietario ELla Fiat RA PU in sosta contro cui l'Audi sarebbe entrata in collisione.
Né le riscontrate lacune assertive e probatorie possono dirsi adeguatamente colmate dal testimoniale assunto nel corso EL giudizio di primo grado.
L'unica testimone oculare EL sinistro, (indicata nel moELlo CAI e dichiaratasi Testimone_1 indifferente), con riferimento alla dinamica EL sinistro ha invero dichiarato quanto segue: “era la metà di novembre EL 2011 e mi trovavo in OT alla via Cardinale RI alla guida ELla macchina di mia madre che si trovava con me, ho visto dalla corsia opposta percorsa da me una
Audi A2 con targa straniera effettuare una manovra di sorpasso ad un motoveicolo Piaggio
Beverly che, in quel momento precedeva l'Audi, il conducente ELl'Audi perdeva il controllo ELla propria autovettura tamponando il motoveicolo facendolo cadere a terra sulla destra unitamente al signore che guidava il motoveicolo. ADR preciso che l'Audi urtava con la sua parte ant. dx la parte post. EL motorino. ADR preciso altresì che l'Audi urtava a sua volta una Fiat RA PU di colore scuro che si trovava parcheggiata sulla mia destra. ADR L'Audi urtava la Fiat PU con CP_ la sua parte angolare anteriore sinistra nella parte anteriore laterale destra ELla provocando danni al parafango anteriore destro, alla ruota anteriore destra . ADR Mentre il motoveicolo
Piaggio riportava danni sia al laterale destro, posteriore ed anteriore. ADR Il conducente EL motoveicolo accusava forti dolori al ginocchio destro”.
La teste ha poi aggiunto: “ Dopo l'incidente ci siamo fermati e siamo scesi dalla rispettive autovetture e ho assistito il signore EL motoveicolo telefonare al fratello il quale si presentò dopo circa dieci minuti sul luogo ELl'incidente ed accompagnò il fratello all'ospedale, e questo avvenne dopo che si scambiarono i dati EL veicolo investitore, io lasciai il mio numero EL cellulare al fratello EL conducente EL motoveicolo”.
Il secondo teste, (fratello ELl'attore), ha confermato di essersi recato sul Testimone_2
luogo EL sinistro immediatamente dopo il suo accadimento in seguito ad una telefonata EL fratello che lo aveva chiamato mentre si trovava a casa ELla propria madre per il pranzo, abitazione distante circa un chilometro dal luogo ELl'incidente. In particolare ha quindi dichiarato quanto
12 segue: “Quando mi recai sul posto precisamente in OT alla via Cardinale RI , vidi mio fratello seduto su di un marciapiede che lamentava dolore alla gamba destra e mi disse di essere stato investito da un'autovettura con targa straniera condotta da un signore. ADR. Tra le persone che erano presenti ai fatti vi era il conducente ELla macchina investitrice , il proprietario ELla macchina che era ferma e mio fratello che era alla guida di uno scooter di proprietà di mia sorella. ADR Sono stato io ad accompagnare mio fratello in Ospedale a OT”.
Orbene, rileva il Tribunale che la teste , pur confermando l'accadimento EL sinistro, Tes_1 specificando anche il punto d'urto ELl'Audi e ELla Fiat RA PU e riferendo genericamente di danni al lato destro ELla moto, non ne chiarisce tuttavia la reale dinamica. Ella dichiara invero che il conducente ELl'Audi, mentre effettuava una manovra di sorpasso EL motociclo che lo precedeva, perdeva il controllo ELl'auto per cui tamponava il motociclo e andava in collisione con la Fiat parcheggiata sul lato destro rispetto al senso di marcia ELl'auto ELla stessa teste, ma non specifica quale fosse la posizione e la condotta di guida dei due mezzi in movimento all'inizio e nel corso ELla manovra di sorpasso e la ragione per cui attribuisce l'incidente ad una perdita di controllo ELl'auto da parte EL conducente ELl'Audi.
Ma vi è di più. La teste, sebbene al momento EL sinistro stesse percorrendo la corsia opposta rispetto al senso di marcia ELl' EL motociclo, ossia la corsia asseritamente invasa dall'Audi Pt_4
nelle circostanze dianzi riferite, non chiarisce a quale distanza si trovava la propria auto dal punto esatto ELl'incidente nel momento EL suo accadimento, non riferisce se ha dovuto effettuare una manovra di emergenza (arresto improvviso ELla marcia o rallentamento e successivo arresto) per evitare di entrare in collisione con l'Audi che occupava la sua corsia di marcia, ma dichiara che “
Dopo l'incidente ci siamo fermati e siamo scesi dalla rispettive autovetture …” con ciò rappresentando, irrealisticamente, di aver fermato la propria auto normalmente (ossia senza effettuare manovre di emergenza) nel luogo e nello stesso momento di consumazione ELl'incidente
(verificatosi, lo si ribadisce, mediante l'occupazione da parte ELl'Audi ELla corsia di marcia in cui la teste stava sopraggiungendo a bordo ELla sua auto con una manovra di sorpasso quanto meno azzardata seguita dalla perdita di controllo ELl'auto e dalla collisione con un'auto in sosta sulla medesima corsia) e di essere scesa dalla sua auto contestualmente al conducente ELl'Audi.
Alle incongruenze riscontrate nella ricostruzione ELlo stato dei luoghi, dei mezzi e ELle persone oltre che ELla dinamica EL sinistro offerta dalla teste occorre aggiungere, poi, la contraddittorietà ELle dichiarazioni rese dai due testi, che certamente ne inficia l'attendibilità.
La teste riferisce infatti di aver assistito alla telefonata di al Tes_1 Parte_1
fratello che questi arrivò dopo circa dieci minuti ed accompagnò il fratello in ospedale, Tes_2
13 che prima però “si scambiarono i dati EL veicolo investitore”, che lei stessa lasciò al fratello ELl'attore il proprio numero di cellulare.
Per contro, il teste , se da un lato conferma di essere stato chiamato dal Testimone_2 fratello dopo l'incidente e di averlo accompagnato in Ospedale, dall'altro lato indica come persone presenti (sul luogo ELl'incidente), oltre al fratello, il conducente ELl'Audi e il proprietario ELla
Fiat (che invece la teste non menziona tra i presenti né tra i partecipanti allo scambio Tes_1 dei dati ELl'Audi); non indica invece tra i presenti la stessa , che pure assume di essere Tes_1 stata presente all'arrivo EL teste ed allo scambio dei dati EL veicolo investitore e di aver consegnato allo stesso teste in quel frangente il proprio numero di cellulare.
Tutto ciò considerato, ritiene quindi il tribunale che le lacune assertive in precedenza evidenziate nella prospettazione attorea ELla dinamica EL sinistro (con particolare riferimento alla mancata puntuale ricostruzione ELla posizione dei mezzi e ELla condotta di guida dei conducenti EL motociclo e ELl'Audi A2 in occasione EL sinistro, alla omessa indicazione dei punti d'urto tra i mezzi coinvolti, ELle conseguenze ELl'urto contro il motociclo, dei danni diretti e indiretti riportati da ciascuno dei veicoli mezzi), per quanto detto non colmate dal contenuto EL moELlo CAI né dalla dichiarazione ELla teste escussa, valutate in uno alle corrispondenti lacune probatorie (con particolare riferimento alla mancanza in atti di rilievi fotografici rappresentativi ELlo stato dei luoghi, dei mezzi incidentati e dei danni da ciascuno riportati), non consentono di ritenere sufficientemente provata, alla stregua ELle allegazioni e dei riscontri probatori offerti dall'attore,
l'accadimento EL sinistro, la sua dinamica e le sue conseguenze (in particolare le lesioni personali oggetto ELla pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio, ma anche i danni a cose che si assumono parimenti cagionati dal sinistro e che pertanto concorrono alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento ELla domanda), risultando insufficiente a tal fine (in difetto di convergenti ed attendibili risultanze probatorie relative al sinistro, alla sua dinamica ed al rapporto di causalità con le dedotte conseguenze ELl'incidente) l'accertamento ELle lesioni lamentate dall'attore e la compatibilità cronologica ELle stesse con l'epoca di accadimento EL sinistro.
In tali termini, quindi, in difetto di una puntuale e coerente prospettazione assertiva in ordine all'accadimento EL sinistro, alle modalità di tale accadimento ed alle sue conseguenze ed in assenza di adeguati riscontri probatori al riguardo, la domanda attorea di risarcimento EL danno va dunque rigettata e la sentenza di primo grado pertanto confermata sia pure con diversa motivazione.
6.- Le spese EL presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore ELla causa (euro
6755,93, che si colloca nella fascia più bassa ELlo scaglione di riferimento), alla ridotta complessità
14 ELle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni ELla decisione, alla modesta complessità ELle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente ELla fase istruttoria in senso stretto), con riduzione EL 50% EL compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 5201,00 ad euro 26.000,00), oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti ELl'appellata contumace.
7.- Attesa la natura impugnatoria EL presente procedimento e l'esito ELlo stesso, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte EL reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi ELl'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità ELl'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto ELl'attestazione resa dal giudice ELl'impugnazione ai sensi ELl'art. 13, 1° co. quater, EL d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo ELla parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso sentenza EL Giudice di Pace di RE EL EC n.142/2019 resa pubblica il 07.01.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma con diversa motivazione, l'impugnata sentenza;
2) condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_1
persona EL legale rappresentante pro tempore, ELle spese e competenze EL presente giudizio che liquida in complessivi euro 2538,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario ELle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, se dovute;
spese non ripetibili nei confronti di CP_3
3) Dà atto ELla ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione ELl'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in RE Annunziata, il 19.3.2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano
15 16